Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20874 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23405/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo, pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ciascuna in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1446/2022 depositata il 03/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
la dott.sa NOME COGNOME titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE della dott.ssa COGNOME NOMECOGNOME ora RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1446/2022 pubblicata il 03/05/2022, notificata a mezzo pec in data 29/06/2022, che, riformando la sentenza di primo grado, ha affermato che, la mera mancanza dell’indicatore TAN nei contratti di finanziamento stipulati dalla farmacia con la RAGIONE_SOCIALE, non può comportare gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 117 TUB quando sia indicato il TAEG/ISC e quando al contratto sia allegato un piano di ammortamento pacificamente sviluppato sul TAN, il cui calcolo è assolutamente immediato. La Corte di merito ha ritenuto del tutto irragionevole ed iniquo sanzionare, con la perdita di redditività del finanziamento, il contratto che, attraverso l’indicazione del TA EG, riporta tutti i costi ad esso complessivamente connessi, così da fornire al mutuatario un quadro esaustivo dell’entità dell’impegno assunto e consentirgli di apprezzarne la convenienza rispetto ad altre proposte. La sentenza è stata pronunciata nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE, erogatrice del credito e RAGIONE_SOCIALE, mandataria e servicer di RAGIONE_SOCIALE, cui la RAGIONE_SOCIALE ha ceduto prosoluto e in blocco tutti i crediti rinvenienti da una serie di contratti di finanziamento a seguito di operazione di cartolarizzazione dei crediti. Le due società resistono al ricorso con unico controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte esprimendosi per il rigetto del ricorso.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 comma 1, c.c. 1284, comma 3 c.c. e dell’art. 117 comma 4 e 7 lett. a) del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 T.U.B. mediante l’esplicitazione nel contratto del solo TAEG applicato sebbene pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale’.
Assume che, ove si consolidasse la tesi della Corte d’appello secondo cui l’indicazione del TAEG e l’allegazione del piano di ammortamento sono di per sé sufficienti a soddisfare le condizioni di trasparenza di cui alla specifica normativa bancaria, ciò determinerebbe l’inapplicabilità , in sostanza, del combinato disposto degli artt. 1815 comma 1 e 1284, co. 3 c.c. nonché dell’art. 117 Tub.
Con il secondo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la decisione impugnata ritenuto il TAN determinabile dai dati riportati in contratto mediante una formula matematica, in contrasto con la dominante giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione di criteri univoci e fissi -assume che erroneamente la sentenza ha ritenuto determinabile il TAN, ancorché il contratto si limitasse a determinare la sola componente variabile del tasso ma non anche quella fissa.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi da rigettare.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai da tempo consolidata nel senso di ritenere che, in fattispecie come quella in esame, nella quale i contratti di finanziamento indicano il TAEG/ISC pari all’8,07%, un meccanismo di indicizzazione ancorato all’Euribor 3 mesi pubblicato su ‘il Sole 24Ore’, l’elenco dei costi, l’ammontare degli interessi, sia complessivamente sia mensilmente dovuti, ed un piano di ammortamento, sviluppato sul TAN, il contratto non può ritenersi
invalido né sotto il profilo del calcolo degli interessi né sotto il profilo della pretesa indeterminatezza dell’oggetto.
Occorre, pertanto, dare continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘ In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso ‘ ( Cass., 1, n. 16456 pubblicata il 13/06/2024), essendo il Tan facilmente determinabile dal piano di ammortamento (Cass., 1, n. 15195 del 30/5/2024; Cass., 1, n. 13556 del 15/5/2024).
Il che è appunto quanto affermato, nel caso in esame, dalla Corte d’appello, la quale ha accertato in fatto l’avvenuta indicazione in parte nel contratto e in parte nel piano di ammortamento allegato allo stesso, peraltro parimenti concordato e sottoscritto dalle parti -di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), ivi compreso, trattandosi di tasso variabile come sottolineato dal ricorrente, l’indice di riferimento (Euribor 3 mesi l ettera, pubblicato su ‘Il Sole24Ore’) .
Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7.200,00 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15 %.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile