Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12296/2023 R.G. proposto da: “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 22/2023 depositata il 12/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio,
rilevato che la parte ricorrente ha chiesto la trasmissione del presente procedimento alla III sezione di questa Corte, pendendo analogo ricorso n. 5573/2021 R.G. proposto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, notificato il 23/02/2021, avverso la sentenza n. 1461/2020 del 23/12/2020 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE e già assegnato alla Sezione III;
che tale istanza è stata presentata in conformità al decreto del 27.2.2024 con cui il Presidente titolare della III sezione civile aveva invitato il difensore della ricorrente a chiedere la trasmissione del presente fascicolo, pendente presso la I sezione civile, alla terza sezione civile;
che, essendo sia l’istanza di trasmissione del presente procedimento alla III sezione civile, sia il decreto del Presidente della terza sezione civile ad essa allegato, stati depositati telematicamente, tali atti sono stati resi immediatamente ostensibili alla controparte, che non ha ritenuto di interloquire sulla predetta istanza, eventualmente per opporsi alla trasmissione del presente procedimento alla III sezione civile;
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del presente procedimento alla III sezione civile.
Così deciso in Roma il 26.3.2024