Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10218 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18444/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO BANCA D’ITALIA, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4881/2015 depositata il 21/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–NOME COGNOME propose opposizione innanzi al TAR di Roma avverso il provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia dell’8.10.2013, con il quale gli erano state irrogate tre sanzioni amministrative pecuniarie per l’importo complessivo di € 541.440,00 per violazioni commesse nella qualità di Direttore Generale del Monte dei Paschi di Siena;
-il giudizio venne introdotto innanzi al TAR, che declinò la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario;
-in seguito a riassunzione innanzi alla Corte d’Appello di Roma, l’opposizione venne rigettata c on decreto del 21.12.2017;
–COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Roma sulla base di otto motivi;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto che:
-il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.59 della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, L. n. 689 del 1981, art. 23 e D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, art. 46, commi
1 e 2, art. 73, comma 1 e art. 119 del codice del processo amministrativo. Violazione e falsa applicazione degli artt.50, 152, 153, 154 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 111 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art.2697 c.c. Con tale motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di tardività del deposito della memoria difensiva da parte di Banca d’Italia. A parere del ricorrente l’errore è stato determinato dal non aver tenuto conto delle conseguenze giuridiche in termini di preclusione e decadenza derivanti dalla presenza di una fase processuale precedente, tenutasi dinanzi al giudice amministrativo. Infatti, ai sensi dell’art.46 del codice del processo amministrativo, la Banca d’Italia avrebbe dovuto depositare innanzi al Tar del Lazio la propria memoria e gli allegati documenti entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso come previsto dall’art.119 del codice del processo amministrativo. Le decadenze in cui era incorsa la Banca d’Italia non potevano essere sanate nell’ambito del giudizio riassunto. Tale sanatoria sarebbe preclusa dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2 e dall’art.11, comma 2 del codice del processo amministrativo, secondo cui devono essere tenute ferme, in caso di traslazione del giudizio, le preclusioni e le decadenze intervenute;
-il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.59 della L. 69/2009, D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 145, L. n. 689 del 1981, art. 23 e D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 6. Violazione e falsa applicazione degli artt.166, 167, 347 416 e 436 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt.50, 152,
153, 154 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 111 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art.2697 c.c. Il ricorrente evidenzia che la decisione della Corte d’Appello sulla ammissibilità della memoria della Banca d’Italia deve considerarsi erronea anche qualora si consideri come autonomo il giudizio instaurato a seguito della riassunzione della causa dopo la declaratoria di mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la Corte d’Appello, non è configurabile alcuna decadenza o preclusione mancando una norma in tal senso nel procedimento delineato dall’art.145 TUB. A parere del ricorrente tutte le disposizioni che disciplinano la costituzione del convenuto, invece, stabiliscono che nel primo scritto difensivo questi deve proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione. La Banca d’Italia avrebbe consumato le facoltà esercitabili con il primo atto difensivo, ovvero la memoria di costituzione, sicchè la memoria doveva essere ritenuta inammissibile;
-i primi due motivi di ricorsi sono stati proposti in modo sovrapponibile in altro giudizio, definito da questa Corte con sentenza del 21.5.2020, n.9385; con tale decisione è stato ritenuto che le presunte decadenze in cui sarebbe incorsa la Banca d’Italia nella fase del giudizio che si era svolto dinanzi al giudice amministrativo, prima della declaratoria del difetto di giurisdizione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.94 del 2014, non assumevano alcuna rilevanza anche qualora si fossero effettivamente prodotte;
-tale conclusione è stata basata sull ‘interpretazione dell’art.59 della L. n. 69 del 2009, secondo cui sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;
-secondo l’interpretazione di questa Corte, la norma citata si riferisce alle preclusioni e decadenze di carattere sostanziale che attengono alla azionabilità della situazione giuridica soggettiva fatta valere e non alle regole processuali che necessariamente devono seguire la disciplina del rito applicabile; la Corte ha valorizzato il successivo periodo dell’art. 59 della L.69/2009, la quale prevede che la domanda debba essere riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile;
-con riferimento alla documentazione prodotta in giudizio dalla Banca d’Italia, è stata richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, la produzione di documenti da parte dell’Autorità opposta, può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo il termine relativo natura perentoria (Sez. 1, Sent. n. 14016 del 2002); l’inerzia processuale dell’amministrazione non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione poichè il giudice può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Sez. 2, Ord. n. 24691 del 2018);
-i principi espressi nella sentenza del 21.5.2020, n.9385 vanno rimeditati alla luce della disposizione contenuta
nell’art. 11 del Codice del processo amministrativo, il quale prevede che quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
-l’art.11, comma 5 del c.p.a. precisa, altresì, che ‘nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti’;
-si pone, pertanto, il problema, che ha rilievo nomofilattico, del regime delle preclusioni in caso di traslatio iudicii a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo;
-la possibilità di produrre nuova documentazione nel giudizio riassunto deve coniugarsi con il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, il giudizio che si instaura a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio (Sez. U, Sentenza n. 23599 del 27/10/2020 (Cassazione civile sez. II, 08/01/2024, n.440)
-ulteriore aspetto meritevole di riflessione in pubblica udienza riguarda il rapporto tra le preclusioni maturate nel procedimento amministrativo e la specialità del rito previsto dall’art.145 del TUB;
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della