Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21941 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17267-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 271/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/05/2021 R.G.N. 74/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.17267/2021
COGNOME
Rep.
Ud 25/06/2025
CC
Rilevato che
La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda di NOME COGNOME intesa all’accertamento di trasferimento di ramo di azienda tra la datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME ad essere assunto da quest’ultima società dal 10.1.2019 con lo stesso trattamento contrattuale goduto alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto ha condannato la società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate da tale data oltre accessori.
La Corte di merito ha condiviso le ragioni di doglianza articolate dal lavoratore, in particolare con riferimento alla necessità, disattesa nell’accertamento di prime cure, di fare riferimento ad uno specifico momento e non ad un più ampio arco temporal e per stabilire l’epoca del passaggio del cantiere relativo ai lavori della metropolitana in oggetto dalla società RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE subentrata alla prima nell’appalto, e quindi verificare con riferimento a tale specifica data il passaggio o meno all’impresa subentrante di beni di non trascurabile entità nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa; ciò posto, il giudice di appello ha accertato che, con riferimento al momento del subentro, coincidente con il 10 gennaio 2019, si era verificato il passaggio dall’appaltatrice uscente a quella subentrante di tutti i beni materiali più rilevanti – costituenti le entità di maggiore valore economico del cantiere, beni utilizzati nel periodo decorrente dal momento del cambio app alto e quindi dall’insediamento della società assegnataria al quinto mese dell’anno 2019; ha quindi ritenuto che alla data del 10 gennaio 2019 si era verificata una sostanziale continuità di impresa perché i beni prima utilizzati
dalla società RAGIONE_SOCIALE erano rimasti a disposizione della Sinergo, società subentrata nell’appalto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli oneri probatori concernenti l’applicabilità dell’art. 2112 c.c .. Censura la sentenza impugnata per avere posto a carico di essa RAGIONE_SOCIALE l’onere della prova relativo al mancato utilizzo dei beni trasferiti.
Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc. e dell’art. 2697 c.c. per erronea ricostruzione della nozione di trasferimento di azienda e omesso esame di elementi costitutivi della domanda, della configurabilità del subappalto quale ramo di azienda, della preesistenza o autonomia del ramo di azienda, della vicenda dell’assegnazione del lotto e della specifica vicenda lavorativa del Lena. Assume in sintesi l’errore in diritto della sentenza impugnata in relazione ai parametri utilizzati nel pervenire all’accertamento di una vicenda traslativa riconducibile all’ambito dell’art. 2112 c.c.; in particolare, denunzia la valorizzazione di profili secondari quali la continuità di utilizzo dei materiali di rilevante entità da parte della subentrante, senza verifica della preesistenza del ramo di azienda e del mantenimento della relativa identità del compendio trasferito.
Con il terzo motivo deduce motivazione illogica e contraddittoria ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.; nella relativa illustrazione denunzia perplessità di motivazione con riferimento ai criteri astratti enunciati dalla Corte di merito, alla stregua dei quali doveva essere verificato il trasferimento di azienda rilevante ex art. 2112 c.c., e la omessa valorizzazione della circostanza che l’attività del complesso trasferito aveva riguardato l’esecuzione di un’opera determinata.
Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione sul contenuto oggettivo delle prove, vertenti su fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ed in questa prospettiva richiama alcune deposizioni testimoniali.
I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.
5.1. La sentenza impugnata, richiamata i principi tratti dalla giurisprudenza comunitaria in tema di trasferimento di azienda, con particolare riferimento al requisito della necessità di autonomia funzionale preesistente del ramo trasferito e di conservazione, nel passaggio ad altro imprenditore, della identità del complesso oggetto di cessione, osservato che alla stregua dei principi comunitari tale identità è integrata laddove in sostanza venga conservato il complesso dei beni e mezzi materiali e immateriali, comprensivi anche di personale, beni necessari ai fini dell’esercizio di un’attività economica (v. sentenza, pagg. 19 e sgg.), ha ritenuto sulla base delle emergenze istruttorie il ricorrere dei prescritti requisiti. A tal fine ha valorizzato la circostanza che il cantiere era stato acquisito dalla RAGIONE_SOCIALE, società subentrata nell’appalto, come entità relativa ad appalto ‘ not labour intensive ‘, dotata di macchinari,
impianti, strumentazione tecnica, alloggi per i lavoratori e maestranze indubbiamente idonei all’attività di impresa; ha evidenziato che i lavori erano continuati nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2019 e che lavoratori ( già dipendenti di Italia 61), avevano continuato a presenziare in cantiere e a svolgervi lavorazioni con macchinari e strumenti lasciati sul posto dalla impresa appaltatrice; in altri termini, nei primi mesi del 2019, a partire dalla data del trasferimento, coincidente con l’assun zione del cessionario della veste di imprenditore responsabile del cantiere, avvenuta il 10 gennaio 2019, vi era stato un passaggio di beni di rilevante entità che avevano continuato ad essere utilizzati dalla RAGIONE_SOCIALE subentrata nell’appalto per a lcuni mesi e tanto aveva determinato una sostanziale continuità dell’impresa seppure per un periodo di tempo limitato; ciò anche in considerazione che si era in presenza di appalto non labour intensive per cui ai fini della verifica della continuità risultava preminente il passaggio di beni di rilevante entità .
5.2. Tanto premesso, va innanzitutto escluso il denunziato vizio di motivazione in relazione a tutti i profili articolati con il terzo motivo di ricorso in quanto la esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto alla base della decisione risulta percepibile nei suoi presupposti fattuali ( accertamento del passaggio di beni di rilevante entità, identità del complesso trasferito anche dopo tale passaggio, utilizzazione dello stesso per l’espletamento dell’attività oggetto di appalto) e giuridici, questi ul timi ancorati a consolidati i approdi della giurisprudenza comunitaria e di legittimità specificamente richiamati. Neppure è ravvisabile la denunziata perplessità di motivazione con riferimento alla circostanza della finalizzazione dell’appalto all’esecuzi one di un’opera determinata, in difetto di accertamento in tal senso
operato dalla Corte di merito, accertamento che ora parte ricorrente pretende di trarre da una personale lettura delle emergenze istruttorie; deve a riguardo ulteriormente rilevarsi che il tema specifico attinente alla configurabilità di un’unica opera d eterminata quale oggetto dell’ appalto della subentrante si configura quale novum essendo rimasta estranea alla materia del contendere, secondo quanto evincibile dalla sentenza impugnata non specificamente contrastata sul punto dalla odierna ricorrente; a tal fine risultano inidonee le deduzioni difensive dei precedenti gradi di merito quali riportate nel ricorso per cassazione, intese in sostanza ad evidenziare il profilo che la RAGIONE_SOCIALE era risultata affidataria di una limitata porzione del più ampio appalto condotto da RAGIONE_SOCIALE ( ricorso, pagg. 20 e sgg.), tema concettualmente non sovrapponibile a quello dell’opera determinata.
5.3. E’ da escludere la violazione dell’art. 2697 c.c., regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
5.4. Ricordato che in tema di trasferimento di azienda incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire
la prova dell’esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass. 11247/2016) e rilevato che pertanto tale onere, nel caso di specie, ricadeva sul lavoratore, nella sentenza impugnata non si ravvisa alcuna violazione del criterio di ripartizione dell’on ere della prova scaturente dall’art. 2697 c.c.; la decisione non è frutto della applicazione della detta norma quale regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ma scaturisce dal concreto accertamento operato dalla Corte di merito sulla base delle emergenze probatorie in atti; secondo il giudice di appello gli elementi acquisiti consentivano di ritenere dimostrato il trasferimento di azienda, in ragione, in estrema sintesi, del passaggio di beni di rilevante entità alla società subentrata nell’appalto, della persistente presenza sul cantiere dei dipendenti di Italia 61, della utilizzazione del compendio trasferito per la prosecuzione dell’attività, della non configurabilità di un oggetto di appalto labour intensive ; in tale contesto, la affermazione in punto di necessità di dimostrazione da parte di RAGIONE_SOCIALE della mancata utilizzazione dei beni di Italia 61 rimasti sul cantiere, non concerne, come viceversa opina parte ricorrente, la dimostrazione dei fatti costitutivi del trasferimento di azienda e quindi in tal senso non pone il relativo onere a carico della società, ma si pone sul diverso piano dell’eccezione destinata a paralizzare la pretesa attorea, di talché risulta corretta in diritto l’affermazione che pone il relativo onere in capo alla società.
Il secondo motivo di ricorso è infondato posto che l’accertamento operato dalla Corte di merito risulta ancorata a
corretti parametri giuridici quali desumibili oltre che dalla giurisprudenza comunitaria dal consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. L’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017). (Cass. 22249/2021, Cass. 8922/2019, Cass. 28593/2018, Cass. 19034/2017, Cass. 11247/2016 cit.). In linea con tali indicazioni si pone l’accertamento del giudice di merito il quale, premesso che non si era in presenza di un appalto labour intensive , vale a dire connotato dalla presenza preponderante e qualificata dell’apporto lavorativo, ha rilevato che dopo il formale subentro nell’appalto, la società subentrante aveva operato con i medesimi mezzi e macchinari della appaltatrice cessata, mezzi ai quali erano stati addetti dipendenti di Italia 61 , di talché si era senz’altro realizzato il passaggio di un nucleo consistente
del compendio utilizzato dalla precedente società appaltatrice; tale ragionamento decisorio dà quindi contezza anche della sussistenza del requisito della preesistenza e autonomia funzionale del complesso organizzato trasferito e della sua utilizzazione pe r la esecuzione dell’attività oggetto del medesimo appalto dapprima svolto da Italia 61.
7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass. Sez. Un. n. 20867/2020, Cass. n. 4699/2018, Cass. n. 2434/2016). Attraverso la deduzione di violazione della norma indicata in rubrica, come si evince dal contenuto delle censure in concreto articolate, parte ricorrente chiede in realtà una rivalutazione delle prove acquisite al fine di addivenire ad una ricostruzione fattuale a sé più favorevole. Neppure è utilmente invocabile l’errore di percezione del contenuto oggettivo del la prova alla luce del recente approdo nomofilattico di Cass. Sez. Un. n. 5792/29024, secondo la quale <>.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME