Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23846 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2221-2021 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 559/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/11/2020 R.G.N. 1393/2019;
Oggetto
Trasferimento ramo d’azienda
R.G.N. 2221/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande proposte da NOME COGNOMEe altra originaria litisconsorte), giornalista professionista, già dipendente UOR Grafica, dirette alla declaratoria di illegittimità della cessione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 31.10.2018 da RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (SEI, ora incorporata per fusione in RAGIONE_SOCIALE, con condanna della prima società alla riammissione in servizio in mansioni analoghe o equivalenti a quelle svolte prima della cessione.
2. In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, come il Tribunale, ha ritenuto il complesso ceduto dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile, così da costituire un ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.; ha osservato che erano stati ceduti non solo i dipendenti assegnati alla RAGIONE_SOCIALE (tra i quali la giornalista odierna ricorrente), ma anche beni materiali e contratti, e che il periodico Panorama, di cui il ramo d’azienda nel quale lavorava la giornalista curava impaginazione e grafica, aveva continuato la pubblicazione senza soluzione di continuità dopo l’intervenuta cessione; ha rilevato che RAGIONE_SOCIALE era preesistente al trasferimento, fornendo, appunto, servizi grafici e infografici per la testata Panorama; ha ritenuto sussistente in concreto l’autonomia funzionale del compendio ceduto, perché RAGIONE_SOCIALE era in grado di fornire gli stessi servizi resi per Panorama anche ad altre testate; in sintesi, ha ritenuto che giornalisti e
grafici addetti alla società ceduta costituissero, al momento del trasferimento, un gruppo di lavoratori dotati di specifiche competenze, stabilmente coordinati e organizzati tra loro per il raggiungimento di un risultato produttivo, vale a dire l’erogazio ne di servizi grafici e infografici.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con sei motivi; resiste la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso; la società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata; le parti costituite hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto il ramo d’azienda trasferito un compendio unitario e autonomo e omesso di motivare da quali elementi abbia ricavato il convincimento che alla produzione del servizio grafico attenesse anche la segreteria di redazione.
Il motivo non è fondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 36186/2023, n. 1298/2023, n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n. 25382/2017, n. 22688/2014,
10925/2014, n. 24262/2013, n. 2151/2013, n. 20422/2012); tanto più in situazione processuale, come questa in esame, di pronuncia di merito cd. doppia conforme.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., 1 e 4 CNLG, affermando che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto ininfluente il mancato passaggio del direttore della testata RAGIONE_SOCIALE, attinente all’operazione di trasferimento della testata e non di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo non è fondato.
Dalla contrattazione collettiva di settore richiamata risulta espressamente prevista la possibilità di costituzione di UOR (unità organizzativa redazionale), con la funzione di fornire contenuti informativi a testate o prodotti editoriali, dotate di autonomia organizzativa, quantunque serventi il prodotto giornalistico finale. In presenza di tale possibilità organizzativa per il lavoro giornalistico disciplinata dalla normativa collettiva, è del tutto congrua, e conforme a legge, la valutazione dei giudici di merito circa l’indipendenza delle vicende della testata (e del suo direttore), cui l’unità organizzativa redazionale forniva servizi informativi, rispetto all’accertamento in fatto della sussistenza di autonomia e preesistenza del ramo d’azienda (UOR), che rende il suo trasferimento legittimo in rapporto alle disposizioni di cui agli artt. 2112 e 1406 c.c.; del resto, risulta trasferita anche la testata Panorama, che ha continuato le pubblicazioni.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., 4, 6 e 50 CNLG, 3, 8 e 11 legge n. 47/1948, 7 legge n. 633/1941, 57 c.p., sostenendo che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto irrilevante il mancato passaggio alla
cessionaria del direttore responsabile in quanto quest’ultimo non sarebbe elemento necessario per individuare l’autonomia funzionale del ramo ceduto.
Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., 6 CNLG, nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., laddove la Corte di Milano avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il mancato passaggio del direttore responsabile in quanto figura legata alla linea editoriale.
I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per connessione, non sono fondati.
A parte una certa novità ed eccentricità rispetto al thema decidendum delle questioni involte, tenuto conto che la ricorrente non era né dipendente della testata Panorama né direttrice responsabile, osserva il Collegio che la disciplina di legge e contrattuale concernente il direttore responsabile di testata giornalistica, inclusa la cd. clausola di coscienza, non rileva direttamente con riguardo alla vicenda circolatoria del rapporto di lavoro in esame, per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Invero, come osservato da parte controricorrente, l’accertamento in fatto compiuto da Tribunale e Corte di Milano risulta coerente con i principi di cui alla sentenza della CGUE COGNOME (sentenza 12 febbraio 2009, in causa C-466/07) circa l’interpretazione della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, nel senso della sua applicazione anche in situazioni in cui la parte di impresa o
di stabilimento ceduta non conserva la sua autonomia dal punto di vista organizzativo, a condizione che il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione trasferiti venga mantenuto e consenta al cessionario di utilizzare questi ultimi al fine di p roseguire un’attività economica identica o analoga, circostanza questa che è stata positivamente verificata nel merito.
12. Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406, 2103, 2112, 2697 c.c., 11 CNLG), nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e 118 disp. att.) per omessa motivazione, nonché (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di circostanza controversa e decisiva, affermando che nella sentenza impugnata è stato erroneamente escluso che il passaggio alla cessionaria di parte dei dipendenti sulla base di accordi trilateri impedisca l’inquadramento della vicenda in oggetto in un trasferimento di ramo d’azienda ed erroneamente affermato che la modifica di inquadramento contrattuale non comporta mutamento di ruoli e assetti.
13. Il motivo è inammissibile.
14. In tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011).
15. Parimenti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sul suo ragionamento (cfr. Cass. n. 9105/2017, n. 20921/2019); ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
16. Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 1406 e 2112 c.c., nonché (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per mancanza di motivazione, affermando che la Corte di merito ha ritenuto sussistente il trasferimento di ramo d’azienda sull’erronea affermazione che l’attività sia proseguita senza soluzione di continuità.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La prosecuzione dell’attività senza soluzione di continuità caratterizza in sé le operazioni di trasferimento di ramo d’azienda, ferme le garanzie fissate dall’art. 2112 c.c. a garanzia dei diritti dei lavoratori coinvolti. Ne consegue che non si ravvisano i profili di violazione di legge o di nullità della sentenza denunciati, una volta accertata in fatto la sussistenza dei requisiti di autonomia e preesistenza del r amo d’azienda ceduto, con motivazione logica e congrua, spettante alle fasi di merito, come sopra rilevato con riguardo alle doglianze oggetto del primo motivo.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto nel suo complesso.
20. La regolazione delle spese del presente giudizio segue la soccombenza.
Al rigetto del ricorso consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 ,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 25 giugno 2025.