Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28805 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28805 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13960-2023 proposto da:
COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Oggetto
Art. 2112 c.c.
R.G.N. 13960/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2023 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 951/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui -per quanto qui ancora rileva – aveva respinto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volte all’accertamento della nullità o inopponibilità del trasferimento del ramo d’azienda denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ effettuato da detta società in favore della RAGIONE_SOCIALE, con le pronunce conseguenziali;
la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al giudizio, che potesse essere condivisa la valutazione già espressa in primo grado sia in ordine alla inconfigurabilità, nel caso di specie, ‘di una forma di mera esternalizzazione del personale posta in essere in violazione dell’art. 2112 c.c.’, sia circa la mancanza dei presupposti per dichiarare la natura fraudolenta, ex art. 1344 c.c., dell’operazione commerciale di cessione oggetto di causa; la Corte ha condannato, poi, gli appellanti al pagamento delle spese del grado applicando il regime della soccombenza;
avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori in epigrafe con tre motivi; ha resistito l’intimata società con controricorso; i ricorrenti hanno comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le rubriche proposte dalla stessa parte ricorrente;
1.1. il primo denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 2112 e 2697 c.c. per aver erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’autonomia funzionale del preteso ramo d’azienda denominato RAGIONE_SOCIALE e conferito alla RAGIONE_SOCIALE, nonché in relazione agli artt.2112, 1344 e 1406 c.c. per aver escluso la natura fraudolenta dell’atto di cessione’;
1.2. col secondo mezzo si denuncia; ‘Violazione e /o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt.115 e 116 c.p.c. per avere il Giudice d’appello, al pari del Giudice di prime cure, erroneamente valutato le deposizioni rese dai testi escussi e per aver omesso di valutare le prove documentali offerte nel corso del giudizio di I^ grado.’;
1.3. il terzo motivo di ricorso denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360 n.3 c.p.c., in relazione all’art.92, 1° e 2° comma c.p.c. per aver condannato parte appellante al pagamento delle spese processuali del II^ grado di giudizio, pur avendo ritenuto congruamente motivata la statuizione di I^ grado sulle spese’; ci si duole che la Corte territoriale, benché abbia confermato la compensazione delle
spese statuita in primo grado, non l’abbia disposta anche in grado di appello;
il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, per reciproca connessione, e sono inammissibili in quanto, pur denunciando formalmente una pluralità di violazioni o false applicazioni di norme di diritto, nella sostanza pretendono da questa Corte un sindacato di merito che è estraneo alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità al quale pertiene solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio ( ex plurimis , Cass. n. 30548 del 2018, con la giurisprudenza ivi richiamata);
invero, va ribadito il principio secondo cui, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; lo stesso può essere censurato in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., solo laddove la fattispecie concreta sia quella accertata e ricostruita secondo l’apprezzamento del giudice di merito e non quando si proponga, come nella specie, una diversa valutazione dei fatti; oppure può farsi ricorso all’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr., diffusamente, Cass. n. 7364 del 2021, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; conf., tra molte, Cass. n. 2392 del 2022; Cass. n. 14289 del 2024; Cass. n. 19708 del 2024; Cass. n. 19977 del 2024);
nel caso all’attenzione del Collegio detto accertamento di fatto è, peraltro, oramai intangibile in questa sede di legittimità stante la preclusione derivante dalla cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022);
palesemente inammissibili sono poi le doglianze laddove evocano impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ovvero dell’art. 2697 c.c. mentre sostanzialmente pretendono una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, come conclamato dal l’ampio riferimento ai materiali di causa; quanto alla denunciata natura fraudolenta della cessione del ramo aziendale la sentenza impugnata è, in diritto, conforme all’insegnamento di questa Corte, per il quale: ‘La validità della cessione dell’azienda non è condizionata alla prognosi della continuazione dell’attività produttiva e, di conseguenza, all’onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del concessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti all’intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno, nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l’invalidità e inefficacia dell’atto, è stato posto alla libertà dell’imprenditore di dismettere l’azienda, nel rispetto dell’art. 41 Cost.’ (Cass. n. 6184 del 2018; ab imo : Cass. n. 10108 del 2006);
2.2. il terzo motivo, che lamenta la mancata compensazione delle spese legali in grado di appello, è privo di fondamento; giusta principio risalente e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali il sindacato della Corte
Suprema è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (tra innumerevoli, Cass. n. 10009 del 2003 e Cass. n. 11744 del 2004);
conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese secondo soccombenza e liquidazione come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 7.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 .