Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21310-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDICOGNOME INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la
Oggetto
Trasferimento ramo azienda
R.G.N. 21310NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
CC
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1898/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 1100/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, volta alla declaratoria di illegittimità della cessione di ramo di azienda dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e della cessione dei loro rapporti di lavoro, con ripristino degli stessi in capo alla cedente e condanna di entrambe le società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso trattamento economico e normativo applicato dalla cessionaria.
La Corte territoriale ha accertato che il punto vendita ceduto da RAGIONE_SOCIALE aveva una propria licenza commerciale e un proprio conto economico personalizzato, anche se elaborato dall’ufficio di Milano; una dotazione di personale stabile e qualificata e un proprio direttore che dirigeva l’attività produttiva, definiva le modalità di espletamento della stessa, decideva gli ordini scegliendo, anche tramite i capi reparto, i fornitori per i prodotti del fresco, trattava i prezzi e decideva gli sconti per la merce in scadenza o in caso di eccesso di stock; il direttore, per l’acquisto di macchinari e
attrezzature, interpellava la sede centrale e, se il conto economico lo consentiva, procedeva all’acquisto; gestiva il personale, quanto a turni, orari, ferie e permessi e si occupava direttamente degli illeciti disciplinari più lievi, segnalando per il resto al responsabile del personale la necessità di avvio del procedimento disciplinare; procedeva, dando specifiche disposizioni, al controllo di qualità dei prodotti e delle scadenze e verificava il raggiungimento degli obiettivi di budget; presso l’unità produttiva ceduta era in vigore un sistema automatico degli ordini per cui la cassa registrava la merce venduta e inviava (alla sede centrale) i dati per il ripristino della mancanze, potendo tuttavia il personale intervenire per modificare gli ordini automatici in base alle concrete esigenze del punto vendita.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) hanno resistito con distinti controricorsi. NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese. La società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Preliminarmente, si dà atto del deposito del verbale di conciliazione in sede sindacale tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. Da tale verbale risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto e tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello adottato una motivazione basata su affermazioni inconciliabili e a tratti apparente, avendo da un lato evidenziato, in base alle prove orali raccolte, l’esistenza di chiare e assorbenti ingerenze della sede centrale di Milano sulla organizzazione e gestione del punto vendita di Cava de’ Tirreni e, dall’altro lato, riconosciuto l’autonomia funzionale del punto vendita; si aggiunge che la motivazione è avulsa dal dato processuale rappresentato dalle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME; che le affermazioni contenute nella sentenza sono contraddette dalle dichiarazioni testimoniali e che la Corte ha quindi travisato il dato probatorio, la cui esatta percezione avrebbe dovuto condurre ad un diverso percorso argomentativo e decisionale.
Con il secondo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza d’appello esprime un giudizio di inattendibilità del teste NOME COGNOME basato sul raffronto tra la deposizione resa e il contenuto del ricorso dal medesimo proposto in separato giudizio e mai acquisito agli atti di causa (come emerge dall’ordinanza del tribunale del 2.10.2015, trascritta a pag. 19-20 del ricorso per cassazione).
Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, concernente la piena fungibilità del personale dell’impresa cedente all’interno dei numerosi punti vendita e l’insussistenza presso l’unità di Cava de’ Tirreni di un’entità economica organizzata in maniera stabile, dotata di
forza lavoro alla stessa stabilmente assegnata e munita di consolidate competenze e know how . Si assume che la cessione ha comportato unicamente il trasferimento del contratto di locazione del negozio e di qualche arredo e bene strumentale e, soprattutto, il trasferimento dei dipendenti che, in quanto addetti alle vendite, erano privi di uno specifico know how , e che sono stati poi trasferiti dalla cessionaria in altri punti vendita non andando, quindi, a costituire la forza lavoro dell’unità ceduta.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corte d’appello falsamente applicato tale disposizione ad una fattispecie in cui, secondo le stesse affermazioni contenute nella sentenza, mancava il requisito indefettibile della preesistenza di un’attività produttiva autonoma, per essere il negozio gestito e diretto dalla sede centrale quanto al conto economico, all’approvvigionamento delle merci, all’acquis to di attrezzature, alle promozioni, ai provvedimenti disciplinari.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per connessione logica. Essi non sono fondati.
Occorre premettere che, secondo un risalente principio di legittimità, la cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Detta nozione di trasferimento di ramo d’azienda è coerente con la disciplina in materia dell’Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE,
come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).
12. La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, COGNOME e a., punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, COGNOME, punto 11); essa, infatti, riguarda il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti”, per cui non è direttamente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del “mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti” presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal diritto dell’Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punti 35 e 37).
13. La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente ( ex plurimis : Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, COGNOME, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C340/2001, COGNOME, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C-233/04, COGNOMENOMECOGNOME e NOME, punto
32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, COGNOME NOME e a., C-127/96, C-229/96, C74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, NOME, C458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, COGNOME, punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, COGNOME NOME, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, NOME, punto 60).
14. Anche in relazione al testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione” (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).
15. La sentenza d’appello si è attenuta ai principi di diritto appena richiamati, avendo accertato in fatto che ‘il punto vendita …(era) preesistente nella sua interezza alla cessione’ e che se pure ‘doveva attenersi ad un modello organizzativo che imponeva, nei vari punti vendita della catena, le medesime modalità espositive, la vendita in buona parte del medesimo tipo di merci, le stesse campagne promozionali…
il rispetto degli stessi standard qualitativi e dei livelli di produttività prefissati per il raggiungimento degli obiettivi di budget previsti e assegnati’, esso tuttavia costituiva una ‘unità produttiva autonoma in cui si realizzava una frazione dell’intera attività aziendale’; era dotato di ‘autonomia organizzativa e gestionale tale da consentirgli di poter operare autonomamente’.
Non solo quindi non ricorre la violazione dell’art. 2112 c.c. ma le censure oggetto dei motivi di ricorso si risolvono in una critica alla ricostruzione in fatto e alla valutazione delle prove, in particolare quanto agli indici di autonomia organizzativa e gestionale del punto vendita, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Neppure ricorre la dedotta violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. avendo la sentenza d’appello analizzato il complesso rapporto del punto vendita con la sede centrale e, con percorso logico giuridico privo di incoerenze e anomalie (v. Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), giudicato i profili di dedotta ‘ingerenza’ riconducibili ad un collegamento di tipo commerciale, inidoneo ad intaccare l’autonomia gestionale ed organizzativa del ramo ceduto.
Per le ragioni finora esposte, dichiarata cessata la materia del contendere tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, con compensazione tra queste parti delle spese di lite, il ricorso, proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e da entrambi i ricorrenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con RAGIONE_SOCIALE come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti di COGNOME e COGNOME, rimasti intimati.
20. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Rigetta nel resto il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Condanna NOME COGNOME alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2024