Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31283 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31283 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8421-2022 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO
Oggetto
Trasferimento rapporto privato
R.G.N. 8421/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 23/10/2024
CC
POPOLO INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1147/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/10/2021 R.G.N. 477/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Milano rigettava le domande proposte da NOMECOGNOME assunto l’1.6.2015 dalla RAGIONE_SOCIALE come operaio inquadrato nel 2° livello del CCNL Multiservizi, con orario di lavoro dalle 23.00 alle 5.40 per sei giorni alla settimana e dal 2004 addetto ai servizi di pulizia delle stazioni della Metropolitana Linea 1 di Milano appaltati da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), dirette ad ottenere, previa declaratoria ex art. 2103 cc, 29 CCNL applicato e art. 2 della legge n. 604/1966 di inefficacia e/o nullità e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di trasferimento presso la sede INPS di Brescia con decorrenza dal 16/12/2019 e, previa declaratoria di nullità ex art. 1418 cc della clausola di gradimento di cui all’art. 15 del contratto RAGIONE_SOCIALE 1 n. NUMERO_DOCUMENTO sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE la reintegra nell’originario posto di lavoro in Milano.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1147/2021, respingeva il gravame presentato dal lavoratore.
I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, rilevavano che: a) la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità della clausola di gradimento del contratto intercorso tra le due società, rigettata in primo grado, non era stata riproposta in appello; b) era inammissibile la documentazione, allegata dall’appellante, dal n. 1 al n. 4, in quanto non prodotta nel giudizio di primo grado; c) la pronuncia di primo grado non era stata aggredita in ordine ai seguenti punti: i) mancanza della necessità di un obbligo
motivazionale sul trasferimento mentre quello di natura contrattuale era stato osservato; ii) insussistenza di una lesione del diritto di difesa; iii) mancata contestazione dei fatti avvenuti nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre 2019 (avere utilizzato senza autorizzazione la idropulitrice e di non avere indossato le scarpe infortunistiche ed il gilet ad alta visibilità), posti a base del provvedimento di trasferimento; iv) insussistenza della natura ritorsiva del trasferimento; d) non erano stati eccepiti in primo grado il carattere disciplinare del trasferimento e la inosservanza delle garanzie di cui all’art. 7 St. lav.; e) la produzione del doc. n. 13 da parte di RAGIONE_SOCIALE non poteva essere considerata tardiva in quanto, in sede di atto di costituzione, l a società aveva chiesto l’autorizzazione al deposito, anticipato e numerato nell’elenco, che non poteva essere allegato con la costituzione in giudizio in via telematica; f) la doglianza sulla violazione della clausola di gradimento e dei principi di buona fede e correttezza era generica e, in ogni caso, infondata ben potendo la società, a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e della correttezza contrattuale, chiedere lo spostamento del lavoratore in virtù della predetta clausola: spostamento che non appariva sproporzionato.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui resistevano con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Le controricorrenti depositavano memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101 e 420, co. 1 e 6 cpc e degli artt. 24 e 111 Cost. nonché, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 101 e 420 cpc, art. 24 e 111 Cost). Egli deduce di avere chiesto più volte, dopo il deposito da parte di
ATM spa del video ritraente la squadra di cui faceva parte compiere il comportamento contestato, l’autorizzazione al deposito di memoria ex art. 420 co. 6 cpc avendo avuto contezza delle contestazioni solo a seguito della costituzione delle parti e che sul motivo di gravame, riguardante il rigetto di tale istanza da parte del giudice di primo grado, la Corte distrettuale non si era espressa, ponendosi in contrasto radicale con i principi del giusto processo e del contraddittorio.
Con il secondo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc nonché l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, per non avere la Corte territoriale preso in considerazione la problematica ed il connesso motivo di gravame indicato nella censura che precede.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970 per non avere rilevato la Corte di appello il vizio di mancata contestazione dei fatti che avevano dato luogo al trasferimento nonché la tardività delle difese svolte dalla società.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 cpc nonché per la motivazione inesistente (apparente) sulla dedotta violazione, da parte della società, del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e sulla eccessiva e manifesta sproporzione tra la condotta realizzata ed il provvedimento di trasferimento.
Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si deduce la violazione di legge (art. 1175 e 1375 cc), perché la Corte distrettuale non ha tenuto in considerazione, nell’ambito della valutazione dei principi di correttezza e di buona fede contrattuale, la condotta ascritta ad esso lavoratore che aveva agito in esecuzione di un ordine di un suo caposquadra e, comunque, nell’interesse del buon svolgimento del servizio di pulizie.
Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si obietta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione
degli artt. 416 e 420 cpc e, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione di legge (art. 416 e 420 cpc) per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la produzione del video prodotto da RAGIONE_SOCIALE nonostante fosse stato tardivamente depositato e per avere considerato del pari legittimo il rigetto della richiesta di un termine per contraddire.
I primi due motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
In primo luogo, va osservato che, in ordine al dedotto vizio di omessa pronuncia sul motivo di gravame avente ad oggetto la mancata concessione del termine a difesa a seguito della produzione del video ritraente la squadra, di cui faceva parte l’odierno r icorrente, compiere il comportamento, mai contestato, la Corte territoriale si è pronunciata sottolineando (pag. 8, cpv 1 della sentenza) che, sulla problematica della lesione del termine a difesa, la impugnata pronuncia di prime cure non era stata aggredita nel relativo passaggio motivazionale per cui la statuizione doveva ritenersi passata in giudicato.
Vi è stato un esame della questione, pertanto, con relativa pronuncia, da parte dei giudici di prime cure.
Inoltre, va sottolineato che il ricorrente, anche nella articolazione della censura nel presente giudizio, non ha specificato quale effettiva lesione dei suoi diritti di difesa e del contraddittorio abbia subito in un contesto probatorio in cui i fatti avvenuti nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre 2019 nonché le mancanze mosse al lavoratore non erano stati contestati ed il file video (già richiamato nel corpo della memoria di costituzione di RAGIONE_SOCIALE e successivamente prodotto su autorizzazione del giudice) si limitava unicamente a confermare le circostanze dell’utilizzo della idropulitrice ed il mancato uso delle scarpe infortunistiche e del gilet ad alta visibilità.
Sotto il profilo dell’andamento processuale, deve poi evidenziarsi che l’odierno ricorrente ha fatto riferimento ad una istanza di concessione del termine per il deposito di memoria ex art. 420 co. IV cpc, avanzata alla prima udienza dopo il deposito del file
video, che era stata rigettata; la stessa istanza veniva reiterata alla successiva udienza ed il ricorrente non ha specificato se avesse prospettato nuovi elementi idonei a giustificare la stessa, in considerazione appunto della non contestazione degli eventi; infine, va evidenziato che, con la fissazione dell’udienza di discussione orale, comunque, le parti erano state autorizzate dal giudice al deposito di note scritte, per cui va esclusa ogni violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio come denunciato.
Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della gravata sentenza che ha escluso la natura disciplinare del trasferimento in quanto proposta, per la prima volta, solo in grado di appello; da qui ogni irrilevanza circa una asserita violazione dell’art. 7 St. lav.
Il quarto ed il quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.
Va premesso che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
La Corte territoriale, sul punto della dedotta sproporzione del provvedimento, si è espressa chiaramente ritenendo la questione inconferente, poiché si verteva in una ipotesi di trasferimento per incompatibilità ambientale (e non di trasferimento disciplinare) ove, peraltro, non venivano in rilievo questioni sulla sede di destinazione.
In ordine, invece, alla denunciata violazione dei principi di buone fede e correttezza contrattuale, la Corte distrettuale ha valutato gli elementi necessari per considerare il comportamento delle controricorrenti: in particolare, per ciò che concerne la RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato che la irregolare condotta posta in essere dal lavoratore giustificava la richiesta di divieto di accesso presso i suoi locali,
conformemente alla clausola di gradimento inserito nel contratto di appalto; relativamente alla posizione della RAGIONE_SOCIALE ha in sostanza dato atto che essa aveva provveduto all’assegnazione del dipendente presso altra sede di lavoro, come da richiesta della RAGIONE_SOCIALE e in ottemperanza alle prescrizioni del contratto intercorso tra le società, e ciò sicuramente in un’ottica di evitare il licenziamento dello stesso.
Si è, quindi, in presenza, da un lato, di una richiesta conforme alle disposizioni contrattuali in relazione alle quali non rilevano i motivi che hanno determinato la condotta realizzata dal lavoratore e, dall’altro, di una scelta ragionevole, adottata dalla datrice di lavoro, nei cui confronti il controllo del giudice non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali (Cass. n. 27226/2018), senza, pertanto, che possa ipotizzarsi una violazione dei principi di buona fede e di correttezza cui le parti sono tenute nella esecuzione del contratto come sostenuto dal ricorrente.
Il sesto motivo, infine, è anche esso infondato.
Sulla tematica della concessione dei termini a difesa, si rimanda a quanto già detto con riguardo allo scrutinio del primo e del secondo motivo.
Con riferimento, invece, alle dedotte violazioni degli artt. 416 e 420 cpc, deve osservarsi che la Corte territoriale ha dato adeguato conto dell’operato del primo giudice in ordine alla concessa autorizzazione del successivo deposito del file video, in quanto esso non poteva avvenire con la costituzione telematica e ciò non determinava alcun pregiudizio al diritto di difesa perché i contenuti del video erano stati già esplicitati nell’atto difensivo della società e non risultavano essere stati contestati.
Non si verte, pertanto, in ipotesi di produzione tardiva di documenti né di ammissione di prove nuove.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna controricorrente, in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2024