Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34894 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
Oggetto
Trasferimento del lavoratore
R.G.N.15735/2023
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 15735-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 738/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2023 R.G.N. 2560/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto delle domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE volte alla declaratoria di illegittimità del trasferimento e al risarcimento del danno, ed ha riformato la pronuncia di primo grado limitatamente al capo sulle spese processuali.
La Corte territoriale ha premesso che NOME COGNOME aveva lavorato per RAGIONE_SOCIALE dal 13.3.2000 fino al 28.1.2003, presso la sede di Roma, in forza di contratti interinali e con mansioni di addetta alla segreteria (V livello c.c.n.l. di settore); che con sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2604/2014, emessa in separato procedimento e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6608/2016, era stato dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 13.3.2000, con diritto della lavoratrice al ripristino nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna della società a corrispondere l’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010; che con nota del 22.5.2014 la società aveva provvisoriamente assegnato la dipendente presso la sede di Roma; che con successivo provvedimento, adottato dopo un periodo di assenza per congedo e aspettativa della dipendente durato fino al 31.5.2016, RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito la predetta presso la sede di RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dall’1.6.2016, per lo svolgimento di attività di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (RAGIONE_SOCIALE documentazione tecnica).
La sentenza impugnata ha giudicato legittimo il trasferimento della lavoratrice da Roma a RAGIONE_SOCIALE osservando che: la dipendente non aveva contestato in modo specifico l’avvenuta soppressione della ‘RAGIONE_SOCIALE operativa RAGIONE_SOCIALE contratto RAGIONE_SOCIALE‘ a
cui la stessa era stata addetta presso la sede di Roma; la società aveva dimostrato l’impossibilità di destinare la dipendente presso l’originaria sede di lavoro: le nuove assunzioni in tale sede avevano riguardato soggetti con anzianità e mansioni diverse da quelle svolte dalla COGNOME, mentre i sei dipendenti con mansioni analoghe all’appellante erano stati assunti prima di lei; la società aveva anche dimostrato le esigenze tecnico produttive esistenti presso la sede di RAGIONE_SOCIALE atte a giustificare il trasferimento.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa, originariamente fissata nell’adunanza camerale del 15.4.2025, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa del formarsi del giudicato nel procedimento pendente dinanzi a questa Corte r.g. n. 11765/2024 (v. ordinanza interlocutoria n. 17384/2025). Sono state depositate nuove memorie da entrambe le parti.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 384 c.p.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360 n. 4 c.p.c.); violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. con riferimento al vincolo scaturente dalla sanzione ex art. 32 della legge 183/2010, come interpretato dalla Corte costituzionale (art. 360 n. 3 c.p.c.) e dal giudicato formatosi con la sentenza
n. 2604/2014 e con l’ordinanza Cass. n. 6608/2016; violazione dell’art. 2013 c.c.; nullità della sentenza per motivazione omessa su uno o più fatti decisivi determinanti il trasferimento (art. 360 n. 5 c.p.c.); violazione dell’art. 1, commi 47 e ss. L. 92 del 2012.
Si assume che la Corte d’appello abbia violato, sotto diversi profili, il giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello n. 2604/2014, che aveva disposto la riassegnazione della lavoratrice ‘nel posto in precedenza occupato’, cioè ‘l’RAGIONE_SOCIALE‘ presso cui la COGNOME aveva lavorato come ‘addetta di segreteria’, con mansioni di segretaria amministrativa di quinto livello; che, risultando esistente la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere legittimo il reinserimento solo ‘temporaneo’ della lavoratrice presso la sede di Roma, in contrasto con quanto statuito dalla sentenza passata in giudicato, non avendo la società dato prova della impossibilità di reinserire la lavoratrice nel posto originario.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 40 e 45 c.c.n.l. (art. 360 n. 3 c.p.c.); violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame del primo motivo di reclamo (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia in ordine alla unità lavorativa da porre a base delle verifiche ex art. 2103 c.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.); violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione al potere datoriale ex art. 2094 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Si censura la sentenza per il rigetto del secondo motivo di appello con cui si denunciava il vizio di motivazione della sentenza del tribunale in ordine alle mansioni da attribuire alla
lavoratrice; si afferma che la Corte d’appello non ha considerato il giudicato formatosi sulla mansione e sulla RAGIONE_SOCIALE a cui la lavoratrice era stata in precedenza addetta o alla quale era stata da ultimo (U.O. Espropri) realmente assegnata. Si ribadisce che la società non ha dato corretta esecuzione alla sentenza irrevocabile n. 2604/2014, non avendo dato prova delle esigenze tecniche, produttive e RAGIONE_SOCIALEive che impedivano il reinserimento presso la sede di Roma e giustificavano il trasferimento presso la sede di RAGIONE_SOCIALE, e neanche del consenso della lavoratrice richiesto dall’art. 45 c.c.n.l.
Con il terzo motivo si imputa alla sentenza la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., dell’art. 32, legge 183 del 2010, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., vizio di motivazione apparente e omessa. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto dimostrato ‘che l’unità operativa presso la quale era stata precedentemente impiegata la COGNOME era stata soppressa e ciò non (era) stato contestato dall’appellante’; si reiterano le censure sulla violazione del giudicato in ordine alle mansioni cui la lavoratrice era stata adibita e doveva essere riassegnata; si argomenta la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte addossato alla dipendente l’onere di provare la soppressione del posto di lavoro decisa da parte datoriale, anziché onerare quest’ultima di dimostrare, ai sensi dell’art. 2103 c.c., le esigenze tecniche, RAGIONE_SOCIALEive e produttive esistenti presso la sede di appartenenza della lavoratrice e presso la sede di destinazione.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 1, legge n. 1369 del 1960, dell’art. 10, legge n. 196 del 1997,
dell’art. 1418 c.c. in ordine alla nullità del contratto interinale (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Si afferma che la sentenza n. 2604/2014 ha dichiarato la nullità del primo contratto interinale, con la conseguenza che la disposta prosecuzione del rapporto di lavoro dovesse intendersi riferita alla sede e alle mansioni proprie di quel contratto, nel caso di specie di addetta di segreteria amministrativa. Si critica la pretesa della società di ritenere il giudicato riferito al secondo contratto interinale, al fine di poter considerare la ‘U.O. Contratto RAGIONE_SOCIALE‘ quale settore di assegnazione della COGNOME, non più esistente perché soppressa alla data di riassunzione della stessa. Si deduce che la Corte d’appello, aderendo alla prospettazione della società, non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di giudicato e non ha colto le implicazioni derivanti dalla dichiarata nullità del primo contratto interinale.
Con il quinto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. con riferimento all’art. 1460 c.c., violazione degli artt. 45 e 46 e dell’art. 56, punto k del c.c.n.l.; omessa motivazione sui presupposti dell’art. 2103 c.c., violazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Si argomenta che la Corte d’appello, a fronte della illegittimità del trasferimento, disposto in violazione dell’art. 2103 c.c. e del c.c.n.l., tra l’altro senza il consenso della lavoratrice di età superiore ai 55 anni, avrebbe dovuto, data la disponibilità manifestata dalla stessa a rendere la prestazione nella sede originaria, procedere ad un giudizio di comparazione delle rispettive inadempienze, secondo quanto insegna la giurisprudenza sull’art. 1460 c.c.
6. Con il sesto motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 2103, 1460 c.c., degli
artt. 45 e 46 e 63 del c.c.n.l., dell’art. 18 St. Lav., degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 3, legge n. 604 del 1966, dell’art. 1455 c.c.; omessa motivazione su un fatto decisivo.
Ribadisce come la Corte di merito abbia omesso di operare una comparazione tra i reciproci inadempimenti, ai sensi dell’art. 1460 c.c., tenendo conto del fatto che la lavoratrice si era recata a RAGIONE_SOCIALE ma aveva poi interrotto la trasferta per problemi di salute, offrendo la prestazione presso la sede romana. Si dà atto del ricorso proposto dalla lavoratrice, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., avverso il trasferimento, della decisione di rigetto in sede cautelare e della pendenza di un procedimento, ai sensi de ll’art. 414 c.p.c., sul trasferimento medesimo.
Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla esistenza ancora oggi della ‘U.O. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ (art. 360 n. 3 n. 5 c.p.c.); la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 per mancata delibazione su fatti introdotti dalle parti e decisivi; la violazione o falsa applicazione dell’art. 1345 c.c.
Si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha esaminato l’attività lavorativa in concreto assegnata e svolta dalla lavoratrice presso la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a partire dal 2000 e quella assegnata presso la sede di RAGIONE_SOCIALE; non ha tenuto conto del giudicato formatosi in ordine alle mansioni e alla sede presso cui la lavoratrice doveva essere riassegnata.
Con l’ottavo motivo si deduce l’omessa ed erronea valutazione della condotta datoriale di trasferimento, trasferta e licenziamento sotto il profilo della nullità determinante ex art. 1345 c.c.; violazione dell’art. 1375 c.c. per omessa valutazione del motivo unico ritorsivo; violazione o falsa applicazione
dell’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, dell’art. 2, d.lgs. n. 216 del 2003 e dell’art. 1, direttiva 78/2000.
Si critica la sentenza d’appello per non aver considerato che il trasferimento era stato disposto, in violazione del giudicato, verso una sede distante oltre 1000 km e per non aver valutato l’esercizio di tale potere datoriale come fonte di abuso nei confronti della dipendente; inoltre, per aver ritenuto provate le esigenze tecniche, RAGIONE_SOCIALEive e produttive per il trasferimento a RAGIONE_SOCIALE e che le nuove assunzioni presso la sede di Roma avevano riguardato mansioni differenti rispetto a quelle svolte dalla COGNOME, senza indicare gli elementi a base di tale convincimento.
È preliminare il rilievo d’ufficio del giudicato esterno formatosi sulla illegittimità del trasferimento presso la sede di RAGIONE_SOCIALE.
9.1. Occorre partire dalla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2604/2014, emessa in separato procedimento e passata in giudicato (sentenza depositata in allegato al ricorso per cassazione). Questa sentenza ha dichiarato nullo il primo contratto di lavoro interinale concluso dalla COGNOME con RAGIONE_SOCIALE il 13.3.2000, in favore della utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza 2604/2016, p. 3). Ha dichiarato che «tra COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 13 marzo 2000, tuttora in atto, ed il conseguente diritto dell’appellante al ripristino del rapporto nel posto di lavoro in precedenza occupato con inquadramento nella qualifica del CCNL dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE corrispondente a quella da ultimo attribuita». La citata sentenza irrevocabile ha accertato che la COGNOME, nel corso del rapporto iniziato il 13.3.2000, era stata assegnata alla RAGIONE_SOCIALE, con la mansione di addetta alla segreteria V livello. La
circostanza è pacifica ed è allegata, oltre che nel ricorso per cassazione della lavoratrice, anche nel controricorso della società in cui si dà atto che «la signora NOME COGNOME ha prestato la propria attività lavorativa per RAGIONE_SOCIALE in forza di contratti interinali, dal marzo 200 al marzo 2003, come Addetta di Segreteria presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (p. 3).
9.2. La sentenza oggi impugnata (n. 738/2023) ha dato atto che RAGIONE_SOCIALE, con nota del 22.5.2014 «reinseriva la COGNOME nella sede di Roma avvertendola del carattere temporaneo di tale assegnazione, atteso che non sussistevano esigenze tecniche, produttive e RAGIONE_SOCIALEive che potessero giustificare un suo proficuo impiego presso suddetta sede» (p. 3, primo cpv.). La Corte di merito ha ritenuto assolto l’onere della società datoriale di dimostrare la legittimità del trasferimento sulla base dei seguenti rilievi: la società ha «dimostrato che l’unità operativa presso la quale era stata precedentemente impiegata la COGNOME era stata soppressa e ciò non (era) stato contestato dall’appellante; (la società) ha dimostrato che presso la sede originaria non sussistevano esigenze tecnico-produttive che giustificassero l’impiego della ricorrente, anche considerando che le nuove assunzioni avevano riguardato soggetti con mansioni ed anzianità differenti rispetto alla COGNOME, mentre c’erano già sei persone che svolgevano mansioni analoghe a quelle a cui doveva essere adibita la COGNOME, tutte assunte prima di lei» (p. 9, primo cpv.). I giudici di appello hanno, infine, considerato assolto da parte datoriale l’onere di prova delle esigenze tecnico produttive atte a giustificare il trasferimento della lavoratrice presso la sede di RAGIONE_SOCIALE.
9.3. Questa Corte, con la sentenza n. 11564 del 2023, si è pronunciata sul licenziamento intimato a causa delle assenze
presso la sede di RAGIONE_SOCIALE, ha accolto il ricorso della lavoratrice e cassato la sentenza impugnata con rinvio.
9.4. La Corte d’appello di Roma (sentenza n. 1055/2024), giudicando in sede di rinvio, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a NOME COGNOME da RAGIONE_SOCIALE il 16.11.2016, in conseguenza delle assenze ingiustificate nel posto di lavoro in RAGIONE_SOCIALE ove la stessa era stata trasferita.
9.5. Con ordinanza n. 17421 del 2025 questa Corte ha deciso sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma quale giudice del rinvio, rigettando il ricorso.
9.6. Come esposto nella ordinanza interlocutoria (n. 17385/2025), il giudizio definito da questa Corte con l’ordinanza n. 17421/2025 e il presente giudizio riguardano le stesse parti e fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico; più esattamente, nell a presente causa si controverte, tra l’altro, della legittimità o meno del trasferimento disposto dalla società nei confronti della lavoratrice presso la sede di RAGIONE_SOCIALE quale presupposto della domanda risarcitoria avanzata. L’accertamento compiuto nella ordinanza ormai irrevocabile, in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause (il trasferimento a RAGIONE_SOCIALE quale conseguenza della impossibilità di ripristino del rapporto nella sede originaria), preclude il riesame RAGIONE_SOCIALE stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma
anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento assimilabile agli elementi normativi astratti; il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass., Sez. U., n. 13916 del 2006).
9.7. La sentenza n. 1055/2024 pronunciata dalla Corte d’appello di Roma in sede di rinvio, confermata da questa Corte con ordinanza n. 17421/2025, ha statuito, per quanto concerne in modo specifico il trasferimento della lavoratrice, che quest’ultimo era s tato effettuato dalla società datrice di lavoro in violazione dell’art. 2103 c.c., e anche dell’art. 45 del c.c.n.l. che, per i lavoratori ultracinquantenni, subordina il trasferimento al consenso dei medesimi; che il datore di lavoro non aveva quindi prov ato l’impossibilità di adibire la dipendente presso la sede di provenienza ed anzi l’impossibilità, pure dedotta, era smentita dalle stesse ammissioni della società datrice di lavoro; che il rifiuto della lavoratrice di rendere la propria prestazione presso la sede di destinazione (RAGIONE_SOCIALE) doveva considerarsi giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., a fronte dell’inadempimento datoriale all’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto di lavoro nell’originario posto; che la tempestiva offerta della prestazione lavorativa e la rilevante distanza tra la sede alla quale la dipendente aveva diritto di essere assegnata e la sede di destinazione escludeva che il rifiuto potesse dirsi contrario a buona fede; che le assenze dal
lavoro dal 10 al 21 ottobre 2016, imputabili all’inadempimento datoriale, non potevano giudicarsi ingiustificate e tali da sorreggere la sanzione disciplinare espulsiva adottata.
9.8. Alla luce del giudicato in tal modo formatosi anche sulla illegittimità del disposto trasferimento, occorre cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME