Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15773 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6853/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – in persona del Ministro p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappres. e difeso;
-ricorrente –
-contro-
B.D.
;
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Roma, emesso in data 21.12.2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con decreto del 21.12.20 il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso di cittadino afgano,avverso il provvedimento emesso il 7.11.19 con il quale il RAGIONE_SOCIALE– che aveva disposto il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘istante in Germania, accertando la competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato Italiano a decidere sulla sua domanda di protezione internazionale. Q.V.
Al riguardo, il Tribunale rilevava che: il rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole di riparto RAGIONE_SOCIALEa competenza dei paesi europei doveva conciliarsi con il divieto di refoulement , ex art. 3 Cedu, e artt. 4 e 19 Carta diritti UE, imponendo ai paesi contraenti che dispongono il trasferimento di accertare che tale misura equivalga ad un non refoulement indiretto; l’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU in materia si basava sul principio che tali trasferimenti non dovevano esporre le persone ad un rischio reale di subire una violazione dei diritti garantiti nella Convenzione (i diritti di non subire torture o pene e trattamenti disumani e degradanti nel paese membro o in un paese terzo nel quale sarà poi successivamente rinviata); la norma di cui all’art. 3 era l’unica RAGIONE_SOCIALEa C onvenzione che non tollerava eccezioni o deroghe, come desumibile dall’art. 15 che contempla tale divieto anche in caso di guerra o di pericolo pubblico che interessi la nazione; tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Giustizia UE in base al Regolamento di RAGIONE_SOCIALE (che aveva indotto il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘UE ad introdurre nel nuovo testo del medesimo Regolamento il suddetto art. 3) ed era stato sancito anche dalla Cassazione, anche in ordine all’art. 19, c.1 e 1.1., d.lgs. n. 286/98; il suddetto art. 4 era da interpretare anche nell’assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo, il trasferimento di un
richiedente asilo può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che esso comporti un rischio reale e acclarato che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti; nella specie, la Germania aveva intrapreso una politica molto restrittiva e severa nei confronti di migranti e richiedenti asilo, come desumibile dalle fonti citate, mentre altre fonti evidenziavano la grave situazione critica in cui versava l’Afg hanistan, con rischi per la popolazione civile di limitazioni e restrizioni dei diritti fondamentali; in definitiva, a fronte di una generalizzata e crescente situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, era accertata l’esistenza di un rischio serio per il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti inumani per l’ipotesi di rimpatrio; pertanto, l’Italia era divenuta lo Stato membro competente.
Il RAGIONE_SOCIALE– ricorre in cassazione con unico motivo.
Non si è costituito l’intimato.
La Procura Generale, in data 15 marzo 2024, ha depositato istanza chiedendo di disporre la trattazione in pubblica udienza, considerato che sulle questioni oggetto del giudizio era intervenuta la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia 30 novembre 2023 , resa all’esito di rinvii pregiudiziali.
A seguito di tale pronuncia, con ordinanza interlocutoria del 10.7.2024 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
Le Sezioni Unite, con sentenza n.1003/2025, nel proc.to n. R.G. 21256/2020, hanno accolto altro ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in tema e cassato, con rinvio, il decreto impugnato del Tribunale di Roma, enunciando il seguente principio di diritto: « Nel procedimento di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo ex art.27 del Regolamento UE n. 604 del 26.6.2013, nonch é ex art.3 del
d.lgs. 28.1.2008 n.25, e s.m.i. e ex art.3, lettera e-bis del d.l. 17.2.2017 n. 13, convertito con modifiche in legge 13.4.2017 n. 46, il giudice adito non pu ò esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ».
A seguito di tale pronuncia la causa è stata poi fissata all’adunanza camerale del 16/4/2025.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo il RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del regolamento (UE) 604/2013.
Il ricorrente si duole che: il Tribunale aveva ravvisato la violazione del principio del non refoulement , attraverso un’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del tutto errata, perché non rivolta alla verifica del sistema di accoglienza in Germania, ma alla specifica situazione dei richiedenti; l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola di discrezionalità pu ò avvenire soltanto prima che sia adottata una prima decisione di merito e solo per ragioni di ricongiungimento familiare o per ragioni umanitarie fondate su motivi familiari e culturali e non invece sul rischio di refoulement ; siano stati violati, di conseguenza, i limiti temporali e procedimentali di esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola, in quanto l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale è stato gi à effettuato; il rischio di refoulement attiene a una fase successiva alla decisione di ripresa in carico; il mero rischio di refoulement indiretto fondato sulla
presunta violazione da parte di uno Stato membro di norme europee e regole convenzionali cui i paesi membri sono assoggettati non può costituire la base per la deroga ai principi unionali sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato competente a valutare la domanda di protezione internazionale, essendo patrimonio comune del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea il rispetto del principio di non refoulement, così come i sistemi di revisione RAGIONE_SOCIALEe reiezioni RAGIONE_SOCIALEe domande di protezione internazionale e dei provvedimenti di rimpat rio ove lesivi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cedu; l ‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola da parte del giudice del merito finisce per negarne la natura discrezionale e per renderne obbligatoria l’applicazione, tradendone la sua natura indefettibilmente politica, per ogni rischio di refoulement indiretto.
Il ricorrente assume altresì che, comunque, il generale principio di non refoulement , sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata da tutti gli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, è sicuramente garantito e previsto dalle leggi interne di tutti i Paese europei tra i quali vige il mutual trust , e che solo in presenza di « gravi, palesi e comprovate carenze e violazioni » all’interno RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente, tali da configurare violazione di diritti fondamentali, si è ritenuto di applicare l’ar t.3.2, a nulla rilevando a tal fine la valutazione RAGIONE_SOCIALEa situazione del Paese d’origine ; stante il rigetto da parte RAGIONE_SOCIALEa Germania RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, egli correrebbe il concreto rischio, se trasferito in tale paese, di essere rimpatriato nel paese d’origine , con pericolo per la sua incolumità e RAGIONE_SOCIALE, alla luce RAGIONE_SOCIALEa situazione socio-politica esistente in Afghanistan, quale accertata dal Tribunale di Roma sulla base di report aggiornati, , di « eccezionale gravità ».
L’esame del motivo di ricorso richiede l’illustrazione di due rilevanti novità sopravvenute in corso di giudizio.
La prima consiste nella concorrente rimessione alla Corte di Giustizia da parte dei Tribunali di Roma, Firenze, Milano RAGIONE_SOCIALEa questione relativa all’incidenza sulla decisione di trasferimento assunta dall’RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE e oggetto di pieno sindacato giurisdizionale da parte del giudice ordinario, del rischio effettivo di non refoulement indiretto derivante dal rigetto da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato competente alla ripresa in carico RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, alla luce RAGIONE_SOCIALEa politica, accertata mediante C.O.I. dei rimpatri coattivi in tale stato.
La questione è stata articolata dai giudici rimettenti sotto diversi profili. Il primo abbracciava la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.2 del regolamento in relazione allo statuto dei diritti umani assoluti stabilito da Cedu e Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘UE (d’ora in poi denominata carta).
E’ stato richiesto se il diritto ad un ricorso effettivo imponga di ritenere che gli artt. 4 e 19 RAGIONE_SOCIALEa Carta offrano protezione anche contro il rischio di refoulement indiretto anche se lo Stato membro competente per la ripresa in carico (Stato membro richiesto) non abbia carenze sistemiche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 3 del Regolamento.
Più analiticamente, si è chiesto se il Paese membro dove è stata proposta la seconda domanda di protezione (Stato membro richiedente) possa valutare l’esistenza del rischio di refoulement indiretto verso un paese terzo ove il richiedente sarebbe esposto al concreto pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti ovvero ove lo Stato membro competente abbia diversamente valutato la nozione di « protezione all’interno del paese di origine ».
Sempre in relazione all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.2 del Regolamento è stato richiesto se il rigetto di domanda protezione internazionale a carattere definitivo, da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente che effettua la ripresa in carico, possa essere ricondotto alla categoria RAGIONE_SOCIALEe
carenze sistemiche, ove il giudice adito RAGIONE_SOCIALEa Stato membro richiedente ritenga concreto il rischio per il richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
Il secondo profilo toccava, invece, specificamente il tema RAGIONE_SOCIALE‘ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del regolamento.
I giudici rimettenti hanno richiesto se l’art. 17 debba essere interpretato nel senso che il giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro, investito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘Unità RAGIONE_SOCIALE, possa affermare la propria competenza ove accerti che la reiezione definitiva RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente per la ripresa in carico, esponga il richiedente al rischio di violazione del principio di non refoulement indiretto derivante dal respingimento del richiedente verso il paese di origine nel quale sarebbe esposto al pericolo di morte o di trattamenti disumani e degradanti. Più precisamente, se il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento di trasferimento, in sede di valutazione del rischio di non refoulement indiretto sia tenuto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del regolamento e quali siano i criteri che il giudice, adito ex art. 27 del regolamento, debba o possa utilizzare per la verifica del rischio di non refoulement indiretto, ove tale rischio sia stato già escluso dal paese che ha esaminato la prima domanda di protezione internazionale.
La Corte di Giustizia, con la sentenza del 30 novembre 2023, ha fornito una risposta chiara ed univoca ai quesiti in oggetto, dopo aver esaminati quelli riguardanti la configurazione e il contenuto del rispetto degli obblighi informativi previsti dal regolamento.
In relazione all’art. 3.2, nella parte in cui si riferisce all’impossibilità di disporre il trasferimento verso un paese ove sussistano carenze sistemiche che implicano il rischio di essere esposti a trattamenti inumani e degradanti e al diritto ad un ricorso effettivo (art. 27), la
Corte ha, preliminarmente, evidenziato che ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri una serie di valori comuni su cui l’Unione si fonda come precisato nell’art. 2 TUE.
Esiste, di conseguenza, un sistema di fiducia reciproca tra gli Stati membri in ordine al fatto che gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati sono in grado di garantire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dagli artt. 1 e 4, riguardanti rispettivamente l’inviolabilità RAGIONE_SOCIALEa dignità umana ed il divieto di essere esposti al rischio di tortura o pene o trattamenti inumani e degradanti e che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale sia conforme anche alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati ed alla Cedu.
Da queste premesse si è affermato che, in assenza di fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, il giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente, adito del ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di violazione del principio di non refoulement indiretto in caso di trasferimento. Divergenze di opinioni tra le autorità ed i giudici RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente e RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiesto in merito all’interpretazione dei presupposti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale non dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche.
Unica eccezione all’applicazione del predetto principio è stata individuata nella possibilità che l’esame del caso concreto evidenzi che il trasferimento di un richiedente asilo comporti un rischio reale e comprovato, dovuto alle condizioni particolari e soggettivi in cui versa (ad esempio di salute) di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
In relazione all’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 la Corte ha stabilito i seguenti principi: il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento non può annullare il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE solo perché non condivide la valutazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiesto in relazione al rischio di non refoulement indiretto; la clausola discrezionale di cui all’art. 17 del regolamento ha natura facoltativa nel senso che lascia allo Stato membro di procedere all’esame di una domanda di protezione internazionale per se tale esame non spetta ad esso in virtù dei criteri RAGIONE_SOCIALE e l’esercizio di questa facoltà non è legato a condizioni particolari e può essere fondato su ragioni di carattere politico, umanitario, pragmatico; è il singolo Stato membro a determinare le circostanze in relazione alle quali intende fare uso RAGIONE_SOCIALEa facoltà, conferita dalla clausola discrezionale; l’art. 17, in combinato disposto con l’art. 27 del regolamento (diritto ad un ricorso effettivo) e con gli artt. 4,19, e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta (divieto di refoulement per rischio tortura, trattamenti inumani e degradanti; diritto ad un ricorso effettivo) non può essere interpretato nel senso che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento non può dichiarare il proprio Stato membro competente solo perché non condivide la valutazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di ripresa in carico in relazione al rischio di refoulement RAGIONE_SOCIALE‘interessato; il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento non può esaminare il rischio di violazione del principio di non refoulement da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di ripresa in carico quando non sussistano carenze sistemiche nel sistema d’asilo o accoglienza, mentre, in caso di accertamento di carenze sistemiche nello Stato membro richiesto, la competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente s i fonda sulla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.2. del regolamento e non coinvolge l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17.
In conclusione , l’art. 17 deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulemen t RAGIONE_SOCIALE‘interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest’ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, paragrafo 1, del regolamento RAGIONE_SOCIALE III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto.
Questa Corte aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo di tutti i ricorsi, in prevalenza proposti nel 2021/2022, avverso decisioni di trasferimento del 2019/2020 e, conseguentemente a domande di protezione internazionali risalenti a quegli anni.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia ha provveduto a fissare tali ricorsi.
Per tutti quelli che coinvolgevano l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del regolamento, ha ritenuto con tre ordinanze interlocutorie di interrogare le S.U. sui seguenti quesiti: ferma la non sindacabilità, da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente, del rischio di refoulement indiretto nel paese membro richiesto, per la intangibilità del sistema di fiducia reciproca nel rispetto comune dei diritti umani ex art. 3 Cedu e art. 4 Carta, la Corte di Cassazione si è interrogata (rimettendo la decisone alle Sezioni Unite) se esista e quale sia lo spazio di applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale di cui all’art. 17 del regolamento in relazione alla sussistenza ed al rilievo dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa
protezione nazionale, da accertarsi anche officiosamente, sulle base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni fornite ed acquisite, e se il cittadino straniero, in sede di decisione sul trasferimento verso il paese di ripresa in carico, possa far valere circostanze incidenti sul diritto alla protezione nazionale, contenute o desumibili dalla domanda di protezione internazionale proposta nel paese membro richiedente o anche sopravvenute; quale sia la risposta da darsi all’interrogativo se il sistema costituzionale e convenzionale sul quale poggia il riconoscimento del diritto alla protezione nazionale possa essere qualificato come una modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale di cui all’art. 17 del regolamento così da ritenere che la decisione di trasferimento, in presenza di circostanze che avrebbero condotto al riconoscimento del diritto alla protezione nazionale, possa integrare un rifiuto tacito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola stessa, sindacabile da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del trasferimento (Cass. , nn. 23724 e 36996 del 2022);
Le Sezioni Unite, nelle ordinanze nn. 935, 1003 e 1005 del 2025, hanno ritenuto fondato l’analogo unico motivo di ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, alla luce RAGIONE_SOCIALEe puntuali e inequivocabili indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea con la sentenza del 30.11.2023 n.228, come osservava anche il Procuratore Generale.
Le Sezioni unite hanno osservato che « il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte europea è inequivoco nel negare ai giudici degli Stati membri il potere di sindacare l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale di cui all’art.17 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE III da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEà competente del loro Stato allo scopo di tutelare il richiedente asilo dal rischio di refoulement indiretto, in assenza di carenze sistemiche RAGIONE_SOCIALEa procedura di asilo e RAGIONE_SOCIALEe condizioni di accoglienza nel Paese altrimenti ordinariamente
competente, sul presupposto di una diversa valutazione dei rischi connessi al rimpatrio nel Paese di provenienza ».
E le Sezioni Unite (richiamati i principi affermati anche già nelle ordinanze n.23724 e 23727 del 28.10.2020) hanno affermato, in particolare, che: il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, cos ì come precisato all’articolo 2 TUE, e tale premessa implica e giustifica l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione che li attua nonché nel fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta, segnatamente agli articoli 1 e 4 di quest’ultima, che sanciscono uno dei valori fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione e dei suoi Stati membri, ossia la dignit à umana che include segnatamente il divieto di trattamenti inumani o degradanti (§ 130); il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste un’importanza fondamentale nel diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e impone a ciascuno di tali Stati di ritenere che, tranne in circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e, pi ù in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (§ 131); nell’ambito di un sistema europeo comune di asilo si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il DATA_NASCITA, nonché RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libert à fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (§ 132); il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento,
se dispone di elementi prodotti dall’interessato per dimostrare l’esistenza di un tale rischio, è tenuto a valutare, « sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati », e alla luce del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate o che colpiscono determinati gruppi di persone (§ 133.135, 136); – « in assenza di fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo, tale disposizione pu ò essere invocata qualora non sia escluso che, in una fattispecie concreta, il trasferimento di un richiedente asilo nel quadro del Regolamento RAGIONE_SOCIALE III comporti un rischio reale e comprovato che tale richiedente sar à , in tal modo, sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto articolo (§ 138) »; -la differenza di valutazione da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente, da un lato, e RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente, dall’altro, del livello di protezione di cui pu ò beneficiare il richiedente nel suo paese di origine è , in linea di principio, irrilevante ai fini del controllo RAGIONE_SOCIALEa validit à RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento e va escluso che il giudice che esamina la decisione di trasferimento effettui una valutazione nel merito del rischio di refoulement in caso di rinvio, dovendo ritenere acquisito il fatto che l’autorit à competente in materia di asilo RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente valuter à e determiner à correttamente il rischio di refoulement , nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19 RAGIONE_SOCIALEa Carta, e che il cittadino di paese terzo disporr à , conformemente alle prescrizioni derivanti dall’articolo 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta, di mezzi d’impugnazione effettivi per contestare, se del caso, la decisione di detta autorit à al riguardo (§ 140 e 141).
Nel merito dei ricorsi per cassazione in esame, le Sezioni Unite (Cass. n. 935) hanno rilevato che « il Tribunale di Roma, senza accertare
alcuna forma di carenza sistemica nel sistema di esame RAGIONE_SOCIALEe domande e di accoglienza austriaco, si è avvalso RAGIONE_SOCIALEa clausola di discrezionalit à , per formulare proprio quella valutazione che il diritto europeo, come chiarito dalla sentenza «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE» RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 30.11.2023, non consente: ossia delibare un rischio di respingimento indiretto in un Paese di origine (il Pakistan) sulla base di una differente valutazione del livello di protezione di cui pu ò beneficiare col à il richiedente, ignorando la regola RAGIONE_SOCIALEa fiducia reciproca e la soggezione di tutti i Paesi membri al principio di non respingimento».
Di conseguenza, il ricorso del RAGIONE_SOCIALE è stato accolto, con cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio. E si è affermato il seguente principio di diritto: « Nel procedimento di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di nonrefoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all’interpretazione dei presupposti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ».
Sulle questioni inerenti alla protezione complementare nazionale, oggetto RAGIONE_SOCIALEe ordinanze interlocutorie RAGIONE_SOCIALEa Prima civile, le Sezioni Unite, pur rilevando che, nella specie, non risultava che il richiedente, allorché avesse impugnato il provvedimento di trasferimento, si fosse
opposto al trasferimento, invocando il diritto alla protezione complementare di diritto nazionale, quale causa ostativa al trasferimento, sindacabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale, e tantomeno che avesse formulato allegazioni in fatto a tal proposito, si sono interrogate sul tema se, nel giudizio di rinvio, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del trasferimento si debba porre ex officio la questione RAGIONE_SOCIALEa « vulnerabilit à giuridicamente qualificata, cui si esporrebbe il richiedente in caso di rimpatrio coattivo verso il paese terzo », vagliandola all’interno RAGIONE_SOCIALEe ipotesi tutelate dal nostro sistema di protezione nazionale, e hanno risposto negativamente, precisando, tuttavia, anche quali sono i limiti del sindacato consentito al giudice ordinario sull’esercizio da parte degli Stati membri RAGIONE_SOCIALEa clausola di discrezionalit à RAGIONE_SOCIALE‘art.17 del regolamento RAGIONE_SOCIALE III, con particolare riferimento alla possibilit à di esaminare la sola sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni e dei presupposti del trasferimento o anche la sussistenza di ragioni che giustificherebbero il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione nazionale.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che, nelle ordinanze interlocutorie, si prospettava che « il complesso sistema di protezione nazionale interno, fondato sulla necessit à di portare a compimento l’attuazione del diritto d’asilo costituzionale, nell’insufficienza a tal fine del sistema di protezione internazionale euro-unitario, potrebbe imporre allo Stato italiano, attraverso la competente autorit à designata, di attivare l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale, nei casi in cui l’interessato abbia rappresentato significative circostanze a sostegno del proprio diritto soggettivo ad ottenere siffatto titolo di protezione e in cui il diritto europeo non offrirebbe corrispondente tutela da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di trasferimento » sulla base di una valutazione specifica del caso concreto. Il che potrebbe essere stato prospettato sia
all’RAGIONE_SOCIALE, sia nel ricorso o comunque nell’ambito del procedimento volto a impugnare il provvedimento di trasferimento, ipotesi nella quale l’Amministrazione, parte del procedimento, è stata pur sempre posta nel contraddittorio in condizione di esercitare la clausola, sia pur solo nel contesto del procedimento giurisdizionale.
Le Sezioni unite hanno affermato che: a) « nonostante il collegamento funzionale che intercorre fra il procedimento di impugnazione del provvedimento di trasferimento e il pi ù generale procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, nell’ambito del primo, di car attere preliminare e diretto alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza, sussiste l’esigenza di una autonoma allegazione da parte del richiedente RAGIONE_SOCIALEe specifiche ragioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento di trasferime nto, in conformit à al generale principio dispositivo »; b) « il richiedente ha l’onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l’individualizzazione del rischio, atteso che l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul v ersante RAGIONE_SOCIALE‘allegazione, pur con le peculiarità RAGIONE_SOCIALEa materia, ma esclusivamente su quello RAGIONE_SOCIALEa prova »; c) in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, come chiarito dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 7.6.2016, causa C-63/15, COGNOME, il ricorso previsto dall’art.27 deve essere « effettivo », deve vertere sia sulle questioni di diritto sia sulle questioni di fatto e non soffre alcun limite contenutistico circa gli argomenti che il richiedente asilo pu ò dedurre nel contesto del suo ricorso, cosicché possono avere ingresso anche censure volte a dedurre violazioni dei suoi diritti diverse dal rischio di trattamenti inumani e degradanti che conseguano alle carenze sistemiche previste dall’articolo 3.2 del regolamento; d) l’art. 17, pur se squisitamente discrezionale, pu ò essere utilizzato per consentire di
non applicare automaticamente il Regolamento in tutti i casi in cui il Paese competente non sia affetto da gravi carenze sistemiche nel suo sistema di asilo e pur tuttavia il trasferimento verso tale Stato non garantisca una piena tutela dei diritti del richiedente protezione internazionale, sia pure solo in ragione RAGIONE_SOCIALEa condizione personale di vulnerabilit à del richiedente (CGUE 23.1.2019, C-661/17 e 16.2.2017, C-578/16), ovvero nel caso in cui il Paese si trovi in una situazione « problematica », ancorché non strutturalmente carente, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEe condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o RAGIONE_SOCIALEe procedure di accesso alla protezione internazionale, principi ribaditi dalla Corte UE nella sentenza del 16.2.2023, causa C-745/21, L.G., nella citata pronuncia del 30.11.2023, sulle cause riunite C-228/21, C-254/21, C297/21, C-315/21, C-328/21, nonché nella recente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia (18.4.2024, causa C- 359/22, AHY); e) « poich é uno Stato membro non pu ò essere considerato obbligato a far uso RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale, il richiedente protezione internazionale non dispone di alcun diritto garantito dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione a che uno Stato membro faccia uso di tale clausola e l’art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta non osta a che uno Stato membro esegua una decisione di trasferimento prima di aver statuito su una domanda proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, par. 1, o su un ricorso avverso la risposta fornita a una domanda siffatta », essendo prerogativa del diritto nazionale concedere la possibilit à di impugnare la decisione di non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale per tutta la durata del ricorso avverso la decisione di trasferimento, mentre il diritto europeo « si limita a vietare ai giudici degli Stati membri di servirsi del sindacato sulla clausola per eludere il mutual trust e di sovrapporre una propria delibazione sul rischio di respingimento indiretto a quella devoluta allo Stato membro competente », ad eccezione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi (sentenza Jawo 19.3.2019) in
cui il trasferimento verso il Paese competente, pur non affetto da gravi carenze sistemiche nel suo sistema di asilo, « non garantisca una piena tutela dei diritti del richiedente protezione internazionale, o in ragione RAGIONE_SOCIALEa condizione personale di vulnerabilit à del richiedente o nel caso in cui il Paese si trovi in una situazione «problematica», ancorché non strutturalmente carente, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEe condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o RAGIONE_SOCIALEe procedure di accesso alla protezione internazionale »; f) il ricorrente potrebbe avere prospettato all’RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE di avere motivi ostativi al trasferimento, collegati al proprio diritto ad ottenere la protezione complementare di diritto nazionale, « ipotesi in cui appare agevole ravvisare un diniego implicito all’attivazione RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale », oppure potrebbe avere prospettato tali circostanze « solo nel ricorso o comunque nell’ambito del procedimento volto a impugnare il provvedimento di trasferimento, ipotesi nella quale l’Amministrazione, parte del procedimento, è stata pur sempre posta nel contraddittorio in condizione di esercitare la clausola, sia pur solo nel contesto del procedimento giurisdizionale »; g) il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione consente dunque al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le pi ù svariate ragioni, tra le quali potrebbe annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare di diritto nazionale; h) ma tale ragione di opposizione non può essere scruti nata d’ufficio dal giudice del procedimento di impugnazione del trasferimento « per il solo fatto che nel nostro ordinamento le autorit à amministrative e giurisdizionali chiamate ad esaminare una domanda di protezione internazionale debbono valutare residualmente la riconoscibilit à di un titolo di protezione complementare sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni del richiedente », stante la « natura eccezionale RAGIONE_SOCIALEa deroga », posta dall’art.17, sia perché la mancanza di un tale onere di allegazione
« condurrebbe inevitabilmente il nostro sistema in linea di collisione frontale con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, imponendo sempre e comunque di derogare agli ordinari criteri di competenza e non dar mai corso ai trasferimenti, in flagrante contrasto con la stessa natura eccezionale RAGIONE_SOCIALEa deroga rappresentata dalla clausola discrezionale », sia perché il giudice « nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa parte non disporrebbe di alcun elemento fattuale sulla cui base esprimere la valutazione circa la probabile spettanza RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare »; i) anche se possono ricorrere (e le Sezioni Unite non lo hanno escluso) ipotesi, marginali, in cui « il diritto d’asilo costituzionale riconosciuto dall’art.10, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, nelle sue varie declinazioni attuative in termini di protezione complementare (peraltro varie volte modificate nel tempo, da ultimo nel 2018, poi nel 2020 e ancora nel 2023) garantisca un surplus, o, se si preferisce, un extra-margine di tutela rispetto a quella offerta dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e qu indi dagli ordinamenti di tutti gli Stati membri », in quanto il diritto europeo non offrirebbe una tutela da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di trasferimento corrispondente a quella garantita dalla protezione complementare italiana, il giudice non può prescindere dall’esame di un caso concreto e dal necessario raffronto con riferimento alla specifica situazione prospettata e allegata dal richiedente che ha impugnato il trasferimento tra il diverso – e in ipotesi maggiore – livello di protezione offerto dal sistema italiano e quello standard europeo.
Quindi le Sezioni Unite, in ordine ai limiti del sindacato del giudice nazionale in punto di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, con particolare riferimento alla possibilit à di esaminare la sola sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni e dei presupposti del trasferimento o anche la sussistenza di ragioni che giustificherebbero il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione nazionale, pur avendo escluso che il giudice possa « d’ufficio
scrutinare il diritto del richiedente asilo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare di diritto nazional e», essendovi uno specifico onere di allegazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato – che può impugnare il disposto trasferimento « per le più svariate ragioni, tra le quali potrebbe annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare di diritto nazionale » -, non hanno, in astratto, escluso la ricorrenza di ipotesi, seppure marginali, in cui « il diritto d’asil o costituzionale di asilo riconosciuto dall’art.10, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, nelle sue varie declinazioni attuative in termini di protezione complementare (peraltro varie volte modificate nel tempo, da ultimo nel 2018, poi nel 2020 e ancora nel 2023) garantisca un surplus, o, se si preferisce, un extra-margine di tutela rispetto a quella offerta dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e quindi dagli ordinamenti di tutti gli Stati membri », perché il diritto europeo non offrirebbe una tutela da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di trasferimento corrispondente a quella garantita dalla protezione complementare italiana.
Il giudice non può, in ogni caso, al riguardo, prescindere dall’esame di un caso concreto e dal necessario raffronto con riferimento alla specifica situazione prospettata e allegata dal richiedente che ha impugnato il trasferimento tra il diverso – e in ipotesi maggiore – livello di protezione offerto dal sistema italiano e quello standard europeo.
Le Sezioni unite, infine, in merito agli elementi deducibili dal ricorrente in sede d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, con particolare riguardo agli elementi sopravvenuti a tale decisione, richiamano la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE, per la quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del trasferimento deve poter tenere conto di circostanze determinanti sopravvenute alla decisione di trasferimento, salvo che la normativa nazionale preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame
ex nunc RAGIONE_SOCIALEa situazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato, esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze.
Tanto premesso, la censura è fondata.
Nella specie, si evince dal provvedimento impugnato che il Tribunale, in assenza di accertate carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Germania, ha direttamente esaminato e ritenuto sussistente il rischio, nello Stato membro richiesto , «di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all’interpretazione dei presupposti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale».
La motivazione è tutta rivolta a evidenziare il concreto rischio di violazione del divieto di refoulemen t indiretto unicamente per la situazione, definita eccezionale, in cui versa il Paese d’origine.
Si dice nel provvedimento che l’esistenza nel Paese d’origine di un serio rischio per il ricorrente di essere soggetto a trattamenti inumani e degradanti per l’ipotesi di un suo rimpatrio giustifica il sindacato sul rifiuto tacito RAGIONE_SOCIALEo Stato di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale.
Il Tribunale di Roma ritiene, in applicazione degli artt.3.2. e 17 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE III, di non potere condividere la decisione di trasferimento perché il rischio di rimpatrio è alto e non risulta che in fattispecie analogo sia stato rispettato il principio di non refoulement .
Non viene specificamente sviluppato nel corpus argomentativo come si pervenga attraverso gli articoli citati del regolamento alla conclusione cui si perviene. Le C.O.I. riguardano, in particolare la politica dei rimpatri del paese richiesto.
Si tratta, in conclusione, di una decisione che contrasta frontalmente con il principio affermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE in tema di valutazione del rischio di refoulement indiretto, riprodotta testualmente nel principio di diritto contenuto nella sentenza RAGIONE_SOCIALEe S.U., sopra ampiamente sopra illustrata.
Ma il giudizio era stato instaurato e concluso, nel merito, prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CGUE e, soprattutto, prima RAGIONE_SOCIALE‘innovativa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa protezione nazionale come una modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola di sovranità. La giurisprudenza di merito si era, di conseguenza, concentrata sulla tutela assoluta del principio di non refoulement in relazione all’art. 3 Cedu e 4 Carta, ritenendo, in senso lato, e senza un espresso riferimento alla protezione nazionale, che il mancato rilievo del rischio di refoulement indiretto evidenziasse la non applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale ed entrasse in conflitto, in via subordinata (o principale), con il principio sancito dall’art. 3.2, seconda parte del regolamento.
Da ciò deriva il necessario accoglimento del motivo di ricorso, con cassazione con rinvio al giudice di merito.
Resta il tema se il richiedente avesse allegato in sede d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, una condizione personale di vulnerabilit à , tutelabile attraverso la protezione complementare italiana, quale definito dagli artt. 5, comma 6, e 19 TUI, sia pure modificati alla luce dei recenti interventi legislativi, nel rispetto del diritto d’asilo costituzionale riconosciuto dall’art.10, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
Non è emerso nel giudizio, in maniera esaustiva, il quadro allegativo contenuto nel ricorso avverso la decisione di trasferimento del richiedente protezione internazionale o evincibile dagli atti che hanno condotto alla decisione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE
In primo luogo, è necessario evidenziare che il sistema interno di protezione nazionale è fondato sull’art. 19 e sulla clausola di salvaguardia costituita dalla parte vigente RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 c.6 del d.lgs n. 286 del 1998, secondo la quale il nostro Stato è tenuto al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali in tema di diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa persona.
L’elencazione RAGIONE_SOCIALEe cause di inespellibilità contiene previsioni in parte sovrapponibili alle fattispecie di protezione internazionale tipizzata del diritto unionale, contenute nella Direttiva qualifiche (rifugio politico e protezione sussidiaria) sia in relazione al rischio di discriminazione per motivi di razza, politici, religiosi, di genere sia in relazione all’esposizione al rischio di tortura ed esposizione a trattamenti inumani e degradanti. Tuttavia, anche in queste ipotesi la protezione nazionale non coincide quanto ai requisiti con quella internazionale, sia in relazione all’eventuale sussistenza di cause di revoca operanti solo per le protezioni maggiori, sia in relazione alla diversa conformazione RAGIONE_SOCIALEa vulnerabilità tutelabile rispetto al rigido perimetro dei requisiti normativi RAGIONE_SOCIALEe protezioni maggiori.
Anche per queste ipotesi d’inespellibilità può, in conclusione operare, l’ostacolo al trasferimento costituito dall’accertamento positivo dei requisiti RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare senza che si verifica un’ingerenza nel sistema unionale, in quanto il dir itto, ove sussistente, ha un contenuto più ampio, traducendosi in un permesso di soggiorno temporaneo, del mero impedimento dovuto all’applicazione del principio di non refoulement .
Le altre ipotesi, ratione temporis applicabili al caso di specie (la violazione del diritto alla vita privata e familiare, come configurata nell’art. 19 c.1.1, secondo periodo ex d.l. n. 130 del 2020) e quelle oggetto del successivo intervento normativo, comunque non
abrogativo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, sulla cui ampiezza c’è ampio dibattito dottrinale e le prime decisioni giurisdizionali, rappresentano esplicitamente ipotesi neanche in parte coincidenti o sovrapponibili con quelle di matrice unionale ed hanno ampia applicazione interna.
L’autonomia del giudizio sulla decisione di trasferimento rispetto a quello relativo alla domanda di protezione internazionale è relativa, non potendo trascurarsi che il ricorrente è un richiedente asilo e che, nell’ambito del giudizio relativo alla protez ione internazionale, al giudice del merito spetta, officiosamente, la verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni per la protezione nazionale, anche ove queste si fondino su fatti acquisiti successivamente alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda.
In definitiva, nel nostro ordinamento tuttora si prevede un diritto soggettivo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale RAGIONE_SOCIALEo straniero che, anche in assenza di un livello di integrazione apprezzabile in Italia, rischi in concreto di versare nel paese d’origine in condizione di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità, che ne degradi l’esistenza al di sotto RAGIONE_SOCIALEa soglia minima RAGIONE_SOCIALEa dignità umana.
Le stesse Sezioni Unite hanno, da ultimo, ribadito che indubbiamente è prerogativa del diritto nazionale concedere la possibilit à di impugnare la decisione di non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale di cui all’art.17 Reg. per tutta la durata del ricorso avverso la decisione di trasferimento.
Le Sezioni unite hanno risposto a uno dei quesiti posti dalle ordinanze interlocutorie, in astratto, in senso affermativo, concludendo che « il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione consente al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali potrebbe
annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare di diritto nazionale » (salvo poi escluderlo nei casi esaminati, per carenze nelle allegazioni del richiedente). Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del trasferimento deve poter tenere conto di circostanze determinanti anche se sopravvenute alla decisione di trasferimento.
E la clausola discrezionale è facoltativa, nel senso di cui al punto 146 RAGIONE_SOCIALEa sentenza CGUE (« Detta facoltà è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena autonomia, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare di esaminare una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in base ai criteri stabiliti da detto regolamento (sentenza del 23 gennaio 2019, M.A. e a., C -661/17, EU:C:2019:53, punto 58 »), ma il limite a questa discrezionalità è dato dalla prospettazione di un diritto sul quale si deve garantire un ricorso effettivo e quindi il mancato uso RAGIONE_SOCIALEa clausola è, in questi termini, sindacabile.
Ne deriva che, in ordine alla clausola 17 Reg. in esame, il giudice nazionale, in base alla sentenza CGUE del 30/11/2023 e alle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite del 2025, deve valutare se il rifiuto tacito (insito nella decisione di trasferimento verso altro Stato membro competente) di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale del nostro Stato appaia giustificato, anzitutto, alla luce di quanto prospettato in ricorso, se da questi atti emergono fatti nuovi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare di diritto nazionale.
Quanto alle possibili carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza, l’art.3 Reg. contempla, in via autonoma, al par. 2, un caso specifico di ipotesi di non trasferimento, per il rischio di trattamento inumano o degradante a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.4 Carta UE, a causa di carenze sistemiche RAGIONE_SOCIALEo stato competente, ma comunque l’assenza
o la presenza RAGIONE_SOCIALEe carenze sistemiche entrano in gioco (secondo CGUE e SU) nel delineare « i limiti del sindacato da parte del giudice sull’art.17 ».
Nel senso che l’art.17 par.1 in combinato disposto anche con art.4 Carta UE, non impone al giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente (e quindi non si può obbligare lo Stato ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola del 17) per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto, « in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza » dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso. Occorrono invero circostanze eccezionali per derogare al principio di fiducia reciproca sul rispetto del principio di non respingimento da parte di tutti gli Stati UE oppure deve sussistere una condizione personale di vulnerabilità del richiedente: il diritto europeo vieta ai giudici degli Stati membri « di servirsi del sindacato sulla clausola per eludere il mutual trust e di sovrapporre una propria delibazione sul rischio di respingimento indiretto a quella devoluta allo Stato membro competente ».
La novità RAGIONE_SOCIALE‘approccio ermeneutico RAGIONE_SOCIALEe S.U. consiste, da un lato, nell’introduzione, in astratto, RAGIONE_SOCIALEa protezione nazionale nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe circostanze da valutare in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, attraverso l’art. 17 del regolamento, e, dall’altro, nella richiesta di oneri allegativi e di una condotta processuale in ordine agli adempimenti RAGIONE_SOCIALEa parte richiedente, in parte non prevedibili, in parte non ritenuti di primaria rilevanza da parte dei giudici di merito e dunque non rilevati.
Occorre poi dare necessario rilievo a un aspetto, proprio di tutte le decisioni involgenti l’intero quadro dei diritti fondamentali del cittadino straniero riguardanti l’asilo, rappresentato dall’obbligo per il giudice del merito di procedere ad una valuta zione all’attualità che tenga conto di tutte le sopravvenienze allegate ed acquisite al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione.
L’apprezzamento del fatto o dei fatti spetta in via esclusiva al giudice del merito e questo potere-dovere si atteggia in modo peculiare nei giudizi in oggetto, perché il potere allegativo RAGIONE_SOCIALEa parti non si esaurisce in via definitiva con la decisione di legittimità ma può svilupparsi anche nel giudizio di rinvio, sia perché l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento nomofilattico ne impone l’esame nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere dispositivo RAGIONE_SOCIALEa parte, sia perché si tratta di fatti nuovi ma decisivi o rilevanti.
Quest’ultimo profilo riveste nei giudizi come quello a quo , una particolare rilevanza, per il rilievo del fattore tempo in relazione all’acquisizione di una condizione di stabilità idonea ad essere valutata alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 Cedu.
Il giudice di rinvio, nell’ambito di un giudizio, di regola, ad istruzione sostanzialmente chiusa – in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione – potrà, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, sicuramente compiere tali necessarie verifiche (Cass. 20423/2024; Cass. 27736/2022: « Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, é preclusa l’acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da
fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore »).
In tal senso, nella materia, senz’altro potranno assumere rilievo anche gli elementi di informazione forniti nel colloquio di cui all’art. 5 del Regolamento, che rappresenta un adempimento obbligatorio.
Inoltre, il giudice del rinvio, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite 2025, dovrà tener conto RAGIONE_SOCIALEe nuove allegazioni del richiedente per fatti sopravvenuti, non solo rispetto alla decisione di trasferimento (cui si deve dare senz’altro risposta affermativa) ma all’originario ricorso giurisdizionale di impugnazione del trasferimento in forza del Reg. RAGIONE_SOCIALE III e alla situazione esistente nell’attualità, anche per effetto del tempo trascorso.
Invero, questa Corte (vedasi Cass., nn. 11178/2019 e 11796/2021, in tema di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘assegno divorzile) ha già affermato come la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia con rinvio, ove si apra un nuovo orizzonte interpretativo sollecitato dall’intervento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità che richieda l’acce rtamento di fatti, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, imponga per l’effettivo dispiegamento del diritto di difesa che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di rinvio, nonché di nuove allegazioni di fatti preesistenti ma non prima allegati o trattati.
In sostanza, può essere adempiuto dal richiedente l’onere allegativo , in sede di ricorso davanti al giudice del merito, alla luce dei fatti acquisiti nella decisione oggetto d’impugnazione che evidenzino il rifiuto tacito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE di applicare la clausola di sovranità, anche con il richiamo puntuale alle domande ed allegazioni contenute
nella domanda di protezione internazionale che ha determinato l’avvio del sub procedimento relativo all’individuazione RAGIONE_SOCIALEo Stato competente.
Il tutto nelle necessarie premesse sul diritto, nella materia, a un ricorso effettivo, sui poteri del giudice di rinvio, quando intervengano mutamenti giurisprudenziali, e sulla natura RAGIONE_SOCIALEa protezione nazionale – complementare/umanitaria/speciale – come attuativa del diritto di asilo costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art.10 Cost.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà attenersi , in base alla sentenza CGUE del 30/11/2023 e alle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite del 2025, ai seguenti principi:
«il giudice adito in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale »;
« in sede di rinvio, a seguito di cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione sull’impugnazione del trasferimento ai sensi del Regolamento n. 604/2013, il giudice nazionale, nell’ambito del sindacato sull’esercizio RAGIONE_SOCIALEa clausola di cui all’art.17 del Regolamento da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente, deve valutare se il rifiuto
tacito (insito nella decisione di trasferimento verso altro Stato membro competente), di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale del nostro Stato, appaia giustificato, anzitutto, alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, se emergono fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti ma non prima allegati o trattati ».
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alla