Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23139 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6866/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DUBLINO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-intimato – avverso il decreto del Tribunale di Trieste n. 516/22, depositato il 17 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Afghanistan, ha proposto ricorso contro il provvedimento emesso il 2 aprile 2019, con cui il RAGIONE_SOCIALE ha disposto il suo trasferimento in Germania, quale RAGIONE_SOCIALE membro RAGIONE_SOCIALE‘UE in cui egli aveva presentato domanda di protezione internazionale, che ne ha accettato la ripresa in carico.
1.1. Con decreto del 9 ottobre 2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio.
1.2. Il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi al Tribunale di Trieste, che con decreto del 17 febbraio 2022 ha rigettato il ricorso.
Premesso che la ratio acceleratoria e la concentrazione del rito camerale previsto per l’impugnazione dei provvedimenti di trasferimento consente di prendere in considerazione esclusivamente i motivi dedotti nel ricorso introduttivo, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti i rischi cui il ricorrente sarebbe rimasto esposto in caso di rimpatrio, osservando che l’oggetto del giudizio è costituito unicamente dalla verifica del diritto del ricorrente ad ottenere l’esame RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di protezione internazionale da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE membro competente e a non essere trasferito verso uno RAGIONE_SOCIALE non competente, restando esclusa una valutazione prognostica in ordine all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda. Precisato inoltre che la disciplina prevista dal Regolamento UE n. 604/2013 costituisce uno RAGIONE_SOCIALE strumenti cardine del sistema europeo comune di asilo, finalizzato ad instaurare un meccanismo per la determinazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE membro competente per l’esame RAGIONE_SOCIALEa richiesta di asilo, ha rilevato che tale sistema è improntato al principio del mutual trust , cioè RAGIONE_SOCIALEa fiducia reciproca RAGIONE_SOCIALE Stati in ordine al rispetto dei diritti fondamentali, in virtù del quale vige una presunzione di adeguatezza del sistema del Paese dove il richiedente dev’essere trasferito, che può essere superata soltanto sulla base di elementi seri e precisi. Ciò posto, ha ritenuto generiche, contraddittorie ed irrilevanti le doglianze sollevate dal ricorrente, riflettenti la mancata audizione in pubblica udienza, la mancata somministrazione d’informazioni in forma scritta e in una lingua a lui conosciuta e la mancata consegna
di copia RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa alla sua richiesta, aggiungendo che la posizione in cui il ricorrente si sarebbe venuto a trovare in caso di trasferimento in Germania sarebbe potuta venire in rilievo soltanto in presenza di carenze sistemiche nel Paese di destinazione, la cui sussistenza poteva essere esclusa in virtù del principio del mutual trust e RAGIONE_SOCIALEe informazioni acquisite. Quanto poi alla clausola di sovranità prevista dall’art. 17 del Regolamento, che consente a ciascuno membro di accettare l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione anche nel caso in cui non sia competente, ha affermato che la stessa non assicura al richiedente una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, ritenendo comunque non provato che la Germania violasse in qualche modo il principio di non refoulement . Ha escluso infine che la mancata previsione RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria da parte RAGIONE_SOCIALE ordinamenti di altri Stati membri comportasse la competenza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in ordine alla relativa domanda, osservando che esulano dall’ambito di applicazione del Regolamento UE soltanto i tipi di protezione espressamente contemplati dalla Direttiva 2011/95/UE, purché possano essere richiesti separatamente.
Avverso il predetto decreto il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla discussione orale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso RAGIONE_SOCIALEe parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).
Si rileva inoltre che, nella memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 cod. proc. civ., la difesa del ricorrente ha chiesto la dichiarazione d’inef-
ficacia del decreto di trasferimento, per intervenuta scadenza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, comma primo, del Regolamento UE n. 604/2013, avrebbe dovuto provvedersi al trasferimento in Germania, sostenendo che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3octies , del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, detto termine decorreva nella specie dalla comunicazione del decreto emesso il 15 luglio 2021, con cui il Tribunale aveva rigettato l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE effetti del provvedimento impugnato.
La questione è inammissibile, avendo ad oggetto una circostanza idonea a determinare il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla decisione che, in quanto verificatasi anteriormente alla pronuncia del decreto impugnato, avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di merito, e non è quindi deducibile in questa sede, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 7/12/2017, n. 29349; Cass., Sez. I, 20/09/2013, n. 21596; Cass., Sez. II, 28/08/2002, n. 12607).
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, censurando il decreto impugnato per aver omesso di esaminare la questione concernente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’informare il richiedente per iscritto e in una lingua a lui comprensibile, da lui sollevata nella memoria depositata nel corso del procedimento. Premesso che, in quanto funzionali ad una partecipazione effettiva e consapevole alla procedura, gli obblighi informativi previsti dal Regolamento costituiscono un aspetto essenziale ed inderogabile RAGIONE_SOCIALEa disciplina del trasferimento, sostiene che essi non sono sovrapponibili a quelli riguardanti la domanda di protezione, e l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE stessi costituisce anch’essa oggetto del sindacato giurisdizionale, determinando l’illegittimità del provvedimento di trasferimento.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2013/32/UE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del Regolamento UE n. 604/2013, RAGIONE_SOCIALE artt. 1, 2, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa CEDU, RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, RAGIONE_SOCIALE artt. 5, comma sesto, e 19, comma primo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, RAGIONE_SOCIALE artt. 2, lett. e) e g), e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver escluso la competenza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano ad esaminare le doglianze da lui sollevate in ordine allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale da lui promossa in Germania. Premesso di non aver avuto comunicazione dei motivi di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda e di non aver ricevuto copia RAGIONE_SOCIALEa relativa documentazione, afferma che la veridicità di tale assunto avrebbe potuto essere accertata mediante l’acquisizione d’informazioni presso il RAGIONE_SOCIALE oppure ordinando al RAGIONE_SOCIALE di produrre la predetta documentazione, non potendosi porre a carico di esso ricorrente l’onere di provare l’esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo. Aggiunge che, nell’escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale di cui all’art. 17 cit., il Tribunale non ha considerato che la stessa forma parte integrante del sistema di determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza, consentendo di escludere il trasferimento qualora lo stesso esponga il richiedente al rischio del rimpatrio e del conseguente assoggettamento a trattamenti inumani o degradanti. Rileva inoltre che il Tribunale ha omesso di esercitare i propri poteri istruttori officiosi e di esaminare le fonti d’informazione da lui prodotte, attestanti la situazione di violenza generalizzata in atto nella sua regione di provenienza, a causa dei tentativi di espansione dei gruppi terroristici e RAGIONE_SOCIALEe operazioni militari condotte dalle forze governative, idonei a giustificare l’applicazione del principio di non refoulement . Aggiunge che in sede giurisdizionale devono essere presi in considerazione anche i fatti sopravvenuti o non rappresentati dal richiedente, poiché la necessità di protezione dev’essere valutata all’attualità. Sostiene infine che il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, nell’ampliare le ipotesi in cui possono essere rilasciati i permessi di soggiorno per casi speciali, introdotti dal d.l. n. 113 del 2018, ha modificato l’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, prevedendo il divieto di espulsione qualora sussistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa propria vita privata e familiare.
Il primo motivo, avente ad oggetto la violazione RAGIONE_SOCIALE obblighi informativi inerenti alla procedura di trasferimento, è parzialmente fondato.
Il decreto impugnato non ha affatto omesso di esaminare le censure ri-
flettenti l’inadempimento dei predetti obblighi, ma le ha ritenute inammissibili, in quanto non sollevate nel ricorso introduttivo, bensì nella memoria depositata in sede di riassunzione a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione d’incompetenza. Non è quindi configurabile, nella specie, il vizio di omessa pronuncia, ai fini del quale è necessario che manchi totalmente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non risultando sufficiente che la questione oggetto di doglianza, esaminata dal giudice, sia stata risolta in modo ritenuto giuridicamente non corretto o senza adeguata motivazione, giacché in sede di legittimità tali vizi non sono deducibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 360, primo comma, n. 4 e 112 cod. proc. civ., ma ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 o 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. V, 5/03/2021, n. 6150; Cass., Sez. VI, 3/ 03/2020, n. 5730; 4/12/2014, n. 25714).
5.1. Non può tuttavia condividersi l’osservazione, posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione d’inammissibilità, secondo cui le predette censure avrebbero potuto essere formulate esclusivamente nel ricorso introduttivo.
L’art. 3, comma 3bis , del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall’art. del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, nell’assoggettare al rito di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni di trasferimento, fa infatti salvo quanto disposto dai commi seguenti, i quali delineano un procedimento camerale sui generis , ispirato al principio di effettività di cui all’art. 27, par. 1, del Regolamento UE n. 604/2013, a) fissando per la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (comma 3ter ), b) ponendo la notificazione del ricorso a carico RAGIONE_SOCIALEa cancelleria (comma 3quater ), c) consentendo all’autorità che ha emesso il provvedimento di depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva e imponendole di depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento (comma 3quinquies ), d) consentendo al ricorrente di depositare, entro i dieci giorni successivi, una nota difensiva (comma 3sexies ), e) prevedendo la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti solo quando il giudice lo ritenga necessario ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, f) imponendo la definizione del procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, g) esclu-
dendo la reclamabilità RAGIONE_SOCIALEa decisione, e prevedendone l’impugnabilità con il ricorso per cassazione (comma 3septies ), h) escludendo l’operatività RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (comma 3novies ) e i) stabilendo che la controversia è trattata in ogni grado in via d’urgenza (comma 3decies ).
La natura camerale del rito comporta indubbiamente l’applicabilità del principio, più volte ribadito da questa Corte e richiamato anche dal decreto impugnato, secondo cui, pur dovendo essere assicurato il diritto di difesa, e quindi rispettato il principio del contraddittorio, la particolare celerità e semplicità di forme che caratterizzano il procedimento esclude l’operatività RAGIONE_SOCIALEe disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, e segnatamente di quelle di cui agli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. (cfr. ex plurimis , Cass. Sez. VI, 12/10/2022, n. 29865; 30/12/2015, n. 2600; Cass., Sez. I, 12/01/2007, n. 565). La specialità RAGIONE_SOCIALEe regole che presiedono all’instaurazione e allo svolgimento del contraddittorio, in funzione di contemperamento tra le esigenze di celerità del procedimento con quelle di effettività del rimedio previsto, consente inoltre di escludere che, come sostenuto dal Tribunale, la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda comporti la consumazione del diritto all’impugnazione, impedendo quindi al richiedente di dedurre successivamente ulteriori vizi del provvedimento impugnato: in tal senso depongono, in particolare, oltre alla possibile sopravvenienza di fatti nuovi nel corso del procedimento, la brevità e la perentorietà del termine per la proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda, che può ostacolare o comunque rendere più difficile la ricerca RAGIONE_SOCIALE elementi di prova, l’imposizione a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione del dovere di procedere, soltanto a seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso, ad una completa discovery RAGIONE_SOCIALE elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, e l’attribuzione al ricorrente RAGIONE_SOCIALEa facoltà d’interloquire attraverso il deposito di note scritte, le quali rappresentano quindi l’atto in cui egli può spiegare finalmente per intero le proprie difese, attraverso puntuali riferimenti agli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura.
Nella specie, d’altronde, come si evince dalla trascrizione riportata a corredo del motivo di ricorso per cassazione, le doglianze formulate dal ricorrente con le note scritte depositate a seguito RAGIONE_SOCIALEa riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste risultavano tutt’altro che estranee all’oggetto
del giudizio, riflettendo l’omessa somministrazione RAGIONE_SOCIALEe informazioni relative alla procedura, in una lingua comprensibile all’interessato, e il mancato svolgimento del colloquio personale, prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 604/2013 quali indispensabili garanzie partecipative, la cui inosservanza comporta la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, indipendentemente dall’allegazione o dimostrazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa (cfr. Cass., Sez. II, 10/09/2021, n. 24493; 27/08/2020, n. 17963). In proposito, è appena il caso di richiamare la sentenza del 30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/2021, C-315/2021 e C-328/2021, D.G. e altri, con cui la Corte di Giustizia UE, nel fornire l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, ha affermato, tra l’altro, che il destinatario di una decisione di trasferimento ha diritto a un ricorso effettivo, il quale deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme che assegnano la competenza per l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal Regolamento, precisando che il ricorso previsto dall’art. 27, par. 1, del Regolamento deve poter avere ad oggetto, in particolare, la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale.
Il decreto impugnato va pertanto cassato, restando assorbito il secondo motivo, riguardante le carenze sistemiche RAGIONE_SOCIALEe procedure di asilo e RAGIONE_SOCIALEe condizioni di accoglienza in Germania, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale di cui all’art. 17 del Regolamento UE e la violazione del principio di non refoulement .
La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Trieste, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12/06/2024