Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17269-2021 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, PESCE
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 17269/2021
R.G.N. 17423/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 08/01/2025
CC
NOMECOGNOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti principali –
contro
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME
ricorrenti principali -controricorrenti incidentali sul ricorso 17423-2021 proposto da:
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME DELLA NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME PESCE
NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME DIRCE, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 44/2020 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/12/2020 R.G.N. 77/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
1. i ricorrenti, già dipendenti del Ministero della Giustizia e ora dipendenti della Regione Trentino-Alto Adige, con funzioni amministrative, organizzative e di supporto alla magistratura ordinaria, chiedevano nell’originario ricorso: i) la dichiarazione della nullità parziale o del l’annullamento dei loro contratti di lavoro, nella parte in cui prevedevano come data di decorrenza della prestazione di lavoro il 1° gennaio 2018, in esecuzione della delibera G.R. n. 306 del 5.12.2017, attuativa della legge
reg. 27/7/2017, n. 7; ii) di essere inquadrati nei ruoli del personale della detta Regione a far data dalla entrata in vigore del d.lgs. n.16/2017 (8 marzo 2017), o dalla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione ivi previsto (8 luglio 20 17), con conseguente affermazione dell’applicabilità ai rapporti stessi del CCRL 20082011 all’epoca vigente, in particolare degli artt. 31 e 95, con esclusione delle modifiche soppressive apportate dall’accordo stralcio del 14 -21 dicembre 2017, non aventi effetti retroattivo;
con sentenza n. 143/2019 il Tribunale di Trento, in accoglimento del ricorso, riteneva che il contratto collettivo in applicazione fosse quello (del 9 dicembre 2008) vigente all’epoca del passaggio, avvenuto in data 8 luglio 2017, dei dipendenti nei ruoli regionali e, in particolare, considerava applicabili sia l’art. 31 -laddove prevedeva il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza «sia a fini giuridici che economici» -sia dell’art. 95 , che prevedeva la ricostruzione della carriera con il riconoscimento ‘per intero’ del servizio precedentemente prestato;
avverso la sentenza interponeva gravame la Regione, lamentando l’erroneità dell’affermata applicazione del CCRL nel testo vigente in epoca antecedente al dicembre 2017, poiché il personale doveva ritenersi transitato nei ruoli regionali solamente con i provvedimenti di inquadramento, datati 1° gennaio 2018, ex lege reg. n. 7/2017;
con sentenza n. 44 del 17/12/2020, la Corte d’appello accoglieva parzialmente le conclusioni della Regione;
in particolare, previo inquadramento della complessa vicenda, non esente da connotati di ‘ straordinarietà ‘ , nell’ambito della previsione costituzionale in tema di autonomia regionale, di cui al nuovo Titolo V, la Corte trentina ha inteso il trasferimento di funzioni ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n.16/2017 norma definita dal giudice d’appello di contenuto ‘para -costituzionale’ – nel quadro della disciplina dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, norma attuativa della direttiva 2001/23/CE a tutela dei lavoratori;
la Corte territoriale riteneva fondata, a tutela della professionalità dei lavoratori, la domanda circa l’applicabilità alle loro posizioni dell’art. 31 CCNL 2008 nel testo vigente al 1° giugno 2017, e cioè quando le parti sociali avevano «trattato e definito le condizioni del passaggio dei lavoratori» e senza che potesse su tale assetto interferire la modifica dell’accordo intervenuta nel dicembre 2017;
non fondata era invece, ad avviso della Corte distrettuale, l’ulteriore domanda -estranea ai profili propri dell’inquadramento professionale -circa l’applicabilità alle posizioni dei lavoratori dei benefici di cui all’art. 95 CCNL 2008, nel testo previgente alle modifiche soppressive intervenute il 14/ 21 dicembre 2017, successivamente alle quali v’era stato il passaggio (il 1° gennaio 2018) dei lavoratori alla Regione;
5. avverso tale decisione i lavoratori propongono ricorso in Cassazione con un solo motivo, cui resiste la Regione con controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi e, con separato ricorso -autonomamente
iscritto al n. 17423/2021 r.g. -, altro ricorso incidentale basato su cinque motivi, cui resistono con controricorso i lavoratori;
entrambe le parti presentano memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
in via preliminare, il collegio dispone la riunione dei ricorsi la cui numerazione è riportata in epigrafe, in quanto si tratta di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.), sicché, a parità di data di notifica, i.e. 16/6/2021, dovrà considerarsi ricorso principale quello più antico nel numero di iscrizione a ruolo, proposto dai lavoratori e recante il n° 17269/2021 r.g., mentre sarà da qualificare come incidentale quello della Regione;
nell’unico motivo di ricorso principale, i lavoratori denunciano (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di appello di Trento emesso la propria decisione omettendo una corretta interpretazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 16/2017, dell’art. 31 del d.lgs. 165/2001 e degli artt. 2112 e 1406 e segg. cod. civ.;
la Corte di merito ha respinto le domande dei ricorrenti in merito all’applicazione dell’art. 95 CCNL per il personale della regione autonoma di Trento del 9.12.2008, nel testo previgente, ritenendo che esso non fosse più in vigore alla data dell’inquadram ento (formale) dei lavoratori alle dipendenze della Regione giusta provvedimenti del 1° gennaio 2018; in realtà il trasferimento dei dipendenti era da ancorare all’8/3/2017 (data di entrata in vigore del decreto n. 16/2017) ovvero all’8/7/2017 (data di scadenza del termine per l’esercizio
dell’opzione), donde l’inapplicabilità delle modifiche soppressive intervenute con l’accordo del dicembre 2017;
il motivo non è fondato;
3.2 dalla lettura dell’articolo, e in particolare del suo comma ottavo, si evince, in primis, che i lavoratori non sono transitati alla Regione l’8.3.2017, perché la data di entrata in vigore del decreto viene richiamata dal legislatore solo per individuare la platea del personale in servizio che avrebbe potuto transitare (così l’ art. 1 comma 8: «Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente articolo presso gli uffici giudiziari del distretto è inquadrato nel ruolo del personale della Regione»);
lo stesso comma 8 subordina, a ben vedere, il passaggio «…all’assenso dell’amministrazione di appartenenza se diversa dall’amministrazione della giustizia» (quindi a un atto successivo
all’entrata in vigore del decreto legislativo), prevedendo, al contempo, che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita d’intesa tra la Regione e i Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale amministrativo interessato, la tabella di equiparazione per l’inquadramento del personale»;
prima della redazione di tale tabella, dunque, alcun passaggio di personale sarebbe stato tecnicamente possibile (essendo diversi i contratti collettivi e i conseguenti sistemi di inquadramento applicati nell’una e nell’altra amministrazione); peraltro, la medesima tabella poteva essere definita entro il 6.6.2017 ( id est , novantesimo giorno successivo all’8.3. 2017) con la conseguenza che, secondo la volontà del legislatore, l’inquadramento nei ruoli regionali doveva avvenire necessariamente dopo l’entrata i n vigore del decreto;
sempre secondo l’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 16/2017 cit., ciascun lavoratore sarebbe quindi transitato alla Regione, salvo che non avesse esercitato «…entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione il diritto di opzione per rimanere alle dipendenze dell’amministrazione di appartenenza»; disposizione, quest’ultima, che va logicamente intesa nel senso che il dipendente, durante il termine di centoventi giorni, restava alle dipendenze del Ministero della Giustizia; stato giuridi co che, in caso di esercizio dell’opzione, sarebbe diventato definitivo;
escluso quindi che il passaggio dei lavoratori sia avvenuto, come opina la difesa di parte ricorrente principale, con l’entrata in vigore del decreto, va parimenti disattesa l’ulteriore gradata tesi dei lavoratori secondo cui il loro inquadramento nei ruoli regionali dovrebbe avere quanto meno decorrenza dal 6.7.2017, data di scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione;
inequivoco in tal senso è, infatti, il disposto dell’art. 1, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. n. 16/2017, dove si prevede che «dal 1° gennaio 2017 e fino alla decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il personale è messo a disposizione, per l’esercizio delle funzioni delegate, della regione, che provvede al rimborso alle amministrazioni di appartenenza degli oneri sostenuti»;
nel periodo che precede cioé la decorrenza dei suddetti provvedimenti di inquadramento i lavoratori rimangono -a tutti gli effetti -alle dipendenze del Ministero della Giustizia (che deve, quindi, continuare a gestire i relativi rapporti applicando ovviamente i ‘ propri ‘ contratti collettivi) e i lavoratori vengono soltanto ‘messi a disposizione’ della Regione (che deve, proprio per questo, rimborsare al Ministero gli oneri sostenuti in relazione a tale personale) per l’esercizio delle funzioni delegate sin dall’1.1. 2017;
la locuzione ‘messa a disposizione’ evoca , del resto, inequivocabilmente l’istituto del comando che, come risulta dalle norme che lo regolano (artt. 23 -bis e 30, comma 2 -sexies , d.lgs. n. 165/01; artt. 56 e 57 d.P.R. n. 3/57), consente a un’amministrazione (quella c.d. di appartenenza) di porre un
proprio dipendente (c.d. comandato) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione (quella c.d. di destinazione) per soddisfare un’esigenza di quest’ultima (nella specie, quella della Regione di esercitare le funzioni delegate dall’art. 1, comma 1 , d.lgs. n. 16/17);
l’amministrazione di provenienza rimane, durante il comando, responsabile del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore (inclusi gli obblighi contributivi) che continua ad essere quello corrispondente ai contratti collettivi da essa applicati (così art. 46, comma 12, d.lgs. n. 165/01; Cass. n. 17742/17; Cass. n. 20049/16), mentre l’amministrazione di destinazione deve rimborsare alla prima i costi corrispondenti a tale trattamento (così artt. 57 d.P.R. n. 3/1957, 23bis , comma 7 e 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001);
se ne desume che, scaduto il termine per l’esercizio dell’opzione, i lavoratori sarebbero passati ex lege alle dipendenze della Regione non già illico et immediate , ma a seguito dell’adozione successiva da parte di quest’ultima degli appositi ‘provvedimenti di inquadramento’ e secondo i tempi indicati;
a riguardo, l’art. 8 della legge reg. 27/7/2017, n. 7 , recante Disposizioni concernenti il passaggio del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 ‘Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari’
e modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, così dispone (comma 1) «Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, che non abbia esercitato il diritto di opzione, fatto salvo l’assenso dell’amministrazione di appartenenza se diversa dall’amministrazione della giustizia, è inquadrato nel ruolo del personale della Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018. (omissis)»;
la data del 1° gennaio 2018 era, dunque, la data del transito alle dipendenze della Regione fissata previa adozione di apposita delibera;
scelta, del resto, coerente con i principi generali in materia di pubblico impiego privatizzato, secondo cui, per la decorrenza di qualsiasi rapporto di lavoro e per l’effettiva immissione in servizio, deve essere prima adottata una specifica delibera e, comunque stipulato il contratto individuale di lavoro (cfr. art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 secondo cui «I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente»; cfr. altresì l’art. 3, comma 2, legge regionale n. 3/ 2000 a tenore del quale «I rapporti di lavoro e di impiego di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente»);
d’altronde, che il passaggio alla Regione dovesse secondo il legislatore, nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione, verificarsi soltanto con i successivi e necessari atti di inquadramento è confermato pure dalla previsione secondo cui « Per i due anni successivi alla data di inquadramento nei ruoli
regionali, ad una aliquota del personale trasferito non superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di precedenza nei concorsi pubblici » (art. 1, comma 8, secondo capoverso, d.lgs. n. 16/2017);
se il trasferimento fosse dovuto avvenire esattamente alla data di scadenza dell’opzione, il legislatore avrebbe indicato (come giustamente annota la difesa regionale) il giorno ‘6.7. 20 17’ anziché utilizzare la generica dizione «data di inquadramento» che lascia intendere, invece, come la data pur desumibile dal decreto non era definibile con sufficiente determinatezza, coincidendo essa con quella dei provvedimenti futuri di là da venire;
peraltro, come giustamente evidenziato alle pagg. 22/24 della sentenza impugnata, è del tutto ragionevole prevedere tra la scadenza del diritto di opzione (6.7.20 17) e l’inquadramento effettivo del personale nei ruoli regionali (come detto l’1.1. 2018) -tanto più per la complessità del processo e il numero di risorse/dipendenti coinvolti (centinaia) -un periodo intermedio ( ‘cuscinetto’ ) da gestire come se vi fosse un comando di quei lavoratori presso la Regione, in guisa da consentire alle amministrazioni coinvolte di regolare, preventivamente, tutti gli aspetti connessi al passaggio e di effettuare prima i relativi (e doverosi) controlli, anche in merito a coloro che avessero esercitato l’opzione con corrispondente acquisizione dei dati anagrafici, stipendiali ecc. e adeguamento della dotazione organica regionale, il tutto in correlazione ai provvedimenti di inquadramento dei dipendenti nei ruoli regionali;
in conclusione, la data del trasferimento dei lavoratori alla Regione coincide con quella di adozione dei provvedimenti di inquadramento (1° gennaio 2018) con pieno allineamento dell’art. 8 legge reg. n. 7/2017 con la disciplina del decreto , donde l’ applicabilità della disciplina del contratto collettivo vigente a tale data;
tanto basta per la reiezione del ricorso principale; resta pertanto assorbito il ricorso incidentale condizionato formulato dalla Regione nel proc. iscritto al n. 17269/2021;
nel ricorso per cassazione della Regione, come proposto in via autonoma e in questa sede riunito, si contesta invece l’applicabilità dell’art. 31 CCNL 2008, nel testo previgente rispetto alle modifiche del dicembre 2017, e la Regione formula essenzialmente le seguenti censure:
con il primo motivo si lamenta (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione di «norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro», degli artt. 1362, 1363 cod. civ. e 31 CCRL nonché si denuncia (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ ., insistendo sull’inapplicabilità in assoluto al personale della giustizia dell’art. 31 CCRL;
si sostiene che la disposizione dell’art. 31 CCRL (risalente al 2008 allorché «il decreto n. 16/2017 neppure esisteva») si riferisce a casi di mobilità inter-enti e di comando di personale rientranti nell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e del tutto diversi risp etto alla peculiare fattispecie ‘straordinaria’ della delega delle funzioni di supporto alla magistratura e del transito del
personale ex art. 1 d.lgs. n. 16/2017 che sarebbe al più assimilabile all’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 (‘trasferimento di attività’); su tale eccezione, svolta nella memoria di primo grado e ribadita in quella d’appello, non si è pronunciata la corte di merito, donde anche la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;
con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro, degli artt. 1, comma 8 e 9, del d.lgs. n. 16/2017, 1, 15 delle preleggi, 1339, 1362, 1363, 1419 cod. civ., 15 cod. pen., 45 del d.lgs. n. 165/01, 3 l.r. n. 7/2017, 31 CCRL e 6 accordo di rinnovo del 21.12.2017 affermando, in buona sostanza, l’applicabilità al personale della giustizia soltanto dell’art. 1 del d.lgs. n. 16/2017 (unica disposizione regolatrice della materia) di cui la corte di merito non avrebbe inteso il corretto significato;
secondo la Regione, l’art. 1 d.lgs. n. 16/2017 , disciplinando appositamente la materia ed essendo norma successiva e speciale rispetto all’art. 31 CCRL 2008 , dovrebbe a quest’ultimo interamente sostituirsi; non a caso le stesse OO.SS., nel regolare il transito col verbale di concertazione dell’1.6.2017, avevano fatto riferimento solo all’art. 1 d.lgs. n. 16/2017 che, avendo natura ‘paracostituzionale’ (in quanto attuativo dello Statuto di Autonomia ex art. 107 d.P.R. n. 670/1972) era destinato a prevalere sull’art. 31 CCRL;
i motivi primo e secondo del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati nei sensi appresso precisati;
in sostanza, il primo motivo censura la pronuncia per la falsa applicazione dell’art. 31 CCRL, disposizione che, per la Regione, non avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie in cui veniva in considerazione, non già una mobilità tra enti, ma una complessa vicenda di trasferimento di funzioni alla Regione puntualmente disciplinata nelle sue scansioni procedimentali dall’art. 1 d.lgs. n. 16/2017; mentre il secondo mezzo si focalizza sulla completezza della disciplina regolatrice della materia contenuta nell’art. 1 d.lgs. n. 16/2017;
7.1 entrambi i rilievi colgono nel segno;
va evidenziato che il passaggio di funzioni regolato dal decreto n. 16/2017 integra un «passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività» che il legislatore ha disciplinato con l’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 (ed in precedenza con l’ar t. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998), secondo cui «Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica(no) l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
nell’interpretare la disposizione in parola, questa Corte, da tempo, ha affermato che i due termini utilizzati dal citato articolo 31, cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, «esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la
volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della disposizione ogni vicenda traslativa riguardante una attività svolta dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d’azienda, bastando il più semplice trasferimento di un’attività svolta fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, il tutto nell’ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all’attività trasferita» (Cass. n. 17984/2014, che si esprime in continuità con i precedenti citati in motivazione);
la norma, che può essere (si noti) derogata solo da disposizioni normative di pari livello (cfr., per l’affermazione di tale principio, in motivazione, Cass. n. 4193/2020), è, infatti, da un lato finalizzata ad evitare la permanenza presso il datore di lavoro pubblico dei lavoratori addetti alle attività trasferite, ed a prevenire eccedenze di personale; dall’altro a tutelare i dipendenti coinvolti nel trasferimento delle attività medesime, i quali transitano nell’organico del soggetto al quale la competenza è attribuita, a prescindere dalla ricorrenza o meno nella fattispecie di una cessione di azienda, o di un suo ramo, in senso tecnico, ossia a prescindere da un trasferimento che abbia le caratteristiche richieste dall’art. 2112 cod. civ. e dall’ordinamen to eurounitario (Cass., Sez. L, n. 29339/2023);
va altresì sottolineato che la tutela riconosciuta al dipendente pubblico che passa ad altra amministrazione per effetto del trasferimento di attività resta limitata all’applicazione
dell’art. 2112 cod. civ. e, quindi, alla conservazione del trattamento goduto presso il cedente, se di miglior favore, con i limiti più volte rimarcati dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, in linea con le pronunce della Corte di Giustizia, ha costantemente affermato che la disciplina citata ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive;
se il passaggio del personale riconnesso a vicenda traslativa riguardante una attività svolta dal soggetto pubblico è disciplinato dall’art. 31, cit., la disposizione fa comunque salve disposizioni speciali che debbono (beninteso) avere comunque rango normativo, di talché non sarebbe possibile apportare deroghe alla richiamata disciplina mediante pattuizioni inserite nella contrattazione collettiva, il che rende evidente come non fosse in radice predicabile l’ applicazione del l’art. 31 CCNL ; e come sia, di riflesso, del tutto erronea la statuizione del giudice d’appello che tale previsione ha esteso all’odierna fattispecie;
7.2 in merito all’inquadramento del personale, l’art. 1 d.lgs. n. 16/2017 reca infatti una disciplina speciale (la quale prevede, al comma 9, che «Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e continuative, non correlate allo specifico profilo d’impiego nell’ente di provenienza. L’eventuale differenza tra quest’ultimo e quello previsto dal contratto collettivo regionale
è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è considerato utile agli effetti giuridici e della progressione economica; è conservata l’eventuale retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento all’atto del passaggio»), e che può ben dirsi in sé compiuta, tanto che garantisce ai lavoratori trasferiti il diritto, appunto, di preservare inalterati sia l’inquadramento giuridico che il trattamento economico in godimento presso l’ente di appartenenza;
8. sicché, ne discende -conclusivamente – l’accogli mento dei primi due motivi di censura, con assorbimento dei restanti, con i quali la Regione lamenta l’erroneità della decisione impugnata laddove i) ha ritenuto recessiva la valenza effettuale delle tabelle di inquadramento rispetto all’art. 31 CCRL 2008 (terzo motivo); ii) ha, da un lato, ritenuto non più applicabile l’art. 95 CCRL nella versione antecedente al passaggio alla Regione (1° gennaio 2018) e, dall’altro, contradditt oriamente, applicato l’art. 31 CCRL previgente ai trasferimenti di quegli stessi lavoratori (quarto mezzo); iii) ha dato ingresso, così violando il regime delle preclusioni processuali, alle deduzioni dei lavoratori sulle conseguenze della mancata applicazione degli artt. 31 e 95 CCRL nel testo previgente, recependo quelle integrazioni difensive e «travisando l’intero sistema di inquadramento regionale» che non aveva mai consentito passaggi di posizione sulla base della sola anzianità maturata presso l’ente di provenienza e senz a procedure selettive;
9. la causa va rimessa, dunque, per nuovo esame alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione , la quale applicherà i principi di diritto sopra richiamati provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale della Regione e dichiara assorbiti i restanti, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato della Regione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 gennaio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME