Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20472-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME CONCETTA, COGNOME NOME COGNOME; COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, MILAZZO COGNOMERIA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
R.G.N. 20472/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
–
– intimata –
avverso la sentenza n. 444/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/12/2018 R.G.N. 151/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 22 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME e altri 11 nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (ente strumentale del RAGIONE_SOCIALE, sottoposto al controllo regionale), avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tutti dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, al ripristino del servizio agli anziani, sospeso temporaneamente ed illegittimamente dall’ente datore di lavoro, all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa con le mansioni per le quali erano stati assunti con la regolare corresponsione delle retribuzioni, all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE stessa prestazione nei locali dell’RAGIONE_SOCIALE opportunamente ripristinati, alla corresponsione delle retribuzioni per il periodo antecedente il mese di maggio 2009 e per il periodo successivo sino al soddisfo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura non inferiore a euro 200.000,00 o in quella determinata anche in via equitativa e con riferimento alle posizioni contributive ed alle prestazioni pensionistiche, al risarcimento dei danni da demansionamento e mobbing, al passaggio, previo espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura di estinzione di cui all’art. 34 l. r. n. 22/1986, alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE predetta norma;
–
–
–
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie, data dall’interruzione di ogni attività da parte dell’RAGIONE_SOCIALE a far data dal maggio 2009 a causa dell’irrev ersibile disavanzo economico in cui era venuta a trovarsi, all’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento, legittimante la sospensione unilaterale del rapporto e delle corrispettive obbligazioni, e, stante la non imputabilità all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE causa dell’impossibilità, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda relativa alle retribuzioni mancate a far data dalla sospensione nonché al risarcimento danni da demansionamento, come pure, per carenza di allegazione e prova, RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento per mobbing ed ancora il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE relativamente alle domande attinenti al passaggio alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE ed alle correlate pretese risarcitorie, giungendo poi a sancire l’inammissibilità e comunque il difetto di giurisdizione rispetto alle ulteriori domande avanzate con riferimento ai fatti intervenuti in corso di causa dalla proposta di estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE avanzata all’RAGIONE_SOCIALE dal Commissario straordinario all’uopo nominato fino all’impugnazione del bando di gara approvato dallo stesso Commissario per la locazione degli immobili dell”RAGIONE_SOCIALE;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono il COGNOME ed altri 9 degli originari istanti, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difesa alcuna; che nelle more RAGIONE_SOCIALE fissazione dell’udienza di discussione uno dei ricorrenti, la Sig.ra NOME COGNOME ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso, di cui il Collegio all’odierna udienza dà atto, dichiarando, con riguardo alla rinunciante, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
–
–
–
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, gli odierni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., imputano alla Corte territoriale l’omessa pronunzia, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, circa le domande relative al riconoscimento del diritto al passaggio, previa procedura di estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE ex art. 34 l. r. n. 22/1986, alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE ed al risarcimento del danno per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE predetta norma e la successiva istanza di sospensione del giudizio in pendenza del contenzioso relativo all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norma medesima; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., gli odierni ricorrenti, lamentano a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE tardività RAGIONE_SOCIALE costituzione in appello dell’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione in via incidentale RAGIONE_SOCIALE decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE in primo grado volta alla declaratoria di intervenuta risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta con conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE pronunzia e l’incongruità RAGIONE_SOCIALE decisione espressa dalla Corte medesima rispetto alle implicazioni di tale situazione processuale, in particolare per quel che riguarda il diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE retribuzione stante la riconosciuta perdurante funzionalità dei rapporti di lavoro;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112, 116, 215, c.p.c., 2697, rilevante sotto gli ulteriori profili RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e dell’omesso esame di un fatto decisi vo per il giudizio di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., gli odierni ricorrenti imputano alla Corte territoriale l’omessa considerazione o comunque il travisamento RAGIONE_SOCIALE
–
–
–
documentazione, a detta loro, attestante l’insussistenza dell’affermata impossibilità sopravvenuta e comunque l’imputabilità alla stessa RAGIONE_SOCIALE del mancato funzionamento, facendone discendere l’ error in procedendo per discostarsi la decisione dalle risultanze istruttorie e l’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in irriducibile contrasto con quanto emerso in atti; che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. è prospettata in relazione all’asserita erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione ed alla conseguente soccombenza RAGIONE_SOCIALE controparte; che il primo motivo si rivela infondato, avendo la Corte territoriale puntualmente statuito in ordine alla domanda originariamente formulata per il riconoscimento del diritto degli odierni ricorrenti al passaggio alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE previo espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura di estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE stessa, da cui discende il rigetto dell’ultronea domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.;
che parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto le vicende gestionali dell’RAGIONE_SOCIALE e le cause del suo dissesto determinante l’interruzione di ogni attività irrilevanti sul piano del rapporto di lavoro, con conseguente inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALE colpa per l’inadempimento delle relative obbligazioni, essendo previsto a fronte di simili situazioni, da apposita legge regionale, l’attivazione, sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione rimessa agli organi regionali di vigilanza, soggetta alla giurisdizione amministrativa, di una procedura di mobilità del personale, implicante la prosecuzione del rapporto, previsione la cui applicazione costituisce il vero oggetto RAGIONE_SOCIALE pretesa azionabile dal personale non più impi egato presso l’RAGIONE_SOCIALE ma, come ritenuto dalla Corte territoriale, non nei confronti di questa, quale originario soggetto datore, a riguardo carente di legittimazione, bensì del
–
–
–
soggetto dalla legge indicato come successore nella titolarità del rapporto, nella specie il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE;
che il quarto motivo deve ritenersi inammissibile in ragione RAGIONE_SOCIALE dichiarata infondatezza dei precedenti;
che, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso rinunciato da NOME COGNOME per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistendo nei suoi confronti i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse – Cass. n. 13636/2015);
che, nei confronti degli altri ricorrenti, va disposto il rigetto dell’impugnazione senza attribuzione delle spese non avendo l’RAGIONE_SOCIALE intimata svolto difesa alcuna ma dandosi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza, nei loro confronti, dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di NOME COGNOME, rinunciante; rigetta il ricorso degli altri ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti – con esclusione RAGIONE_SOCIALE rinunciante – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.