Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12594 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14110-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 767/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 779/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 767/2018, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha accertato che tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era intercorso un trasferimento di azienda, avente ad oggetto l’attività di resa e distribuzione dei giornali e riviste svolta presso la committente RAGIONE_SOCIALE; ha
R.G.N. 14110/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
CC
dichiarato il diritto di NOME COGNOME, già socio lavoratore della RAGIONE_SOCIALE cedente RAGIONE_SOCIALE, alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cessionaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE che ha condannato, altresì, a ripristinare il suddetto rapporto a parità di qualifica e mansioni rispetto a quelle già assegnate presso la cedente, nonché a corrispondere le retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora al saldo, oltre accessori.
I giudici di seconde cure, ritenuta la corretta instaurazione del contraddittorio nei soli confronti della cessionaria, hanno rilevato, in estrema sintesi, che tra le due cooperative era intervenuto un trasferimento di azienda perché -oltre alla circostanza che l’attività oggetto dell’appalto era stata eseguita tramite il RAGIONE_SOCIALE manuale dei settantanove soci lavoratori, che utilizzavano gli strumenti messi a disposizione dalla committente ma senza che ci fossero beni materiali rilevanti in termini di organizzazione del servizio da parte della RAGIONE_SOCIALE– il servizio stesso era stato assunto da RAGIONE_SOCIALE con l’impegno di assumere tutto il personale già in forza al precedente appaltatore, senza alcuna modifica della consistenza del servizio appaltato.
Avverso la sentenza di secondo grado RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per violazione dell’art. 115 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non contestata la circostanza secondo cui le mansioni dei lavoratori fossero rimaste invariate a seguito del cambio di appalto; invero, la RAGIONE_SOCIALE rappresenta di avere espressamente contestato, con la memoria di costituzione di primo
grado, tale fatto. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE obietta l’assunto della Corte di appello circa la mancanza di utilizzo di proprio personale e di mezzi propri nell’esecuzione del servizio in quanto tali eventi risultavano smentiti dalle prove documentali in atti.
Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalla circostanza che il personale precedentemente alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, una volta assunto presso RAGIONE_SOCIALE, era stato coordinato e diretto dalla sig.ra NOME COGNOME, già dipendente della RAGIONE_SOCIALE subentrante nell’appalto ed estranea ad essa cedente, nonché dal fatto che RAGIONE_SOCIALE, ancora prima di assumere i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, aveva impiegato (nel 2013) nel servizio reso presso RAGIONE_SOCIALE proprio personale diretto e coordinato da tale sig.ra COGNOME.
Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per errata applicazione di un principio di diritto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, per avere la Corte territoriale, invertendo l’onere della prova gravante su ciascuna delle parti, erroneamente onerato RAGIONE_SOCIALE di provare che il gruppo dei lavoratori precedentemente impiegati dalla RAGIONE_SOCIALE fossero privi di autonomia funzionale ovvero del possesso di determinate capacità professionali e della collaudata capacità e distribuzione dei compiti e turni di RAGIONE_SOCIALE.
I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
In primo luogo, deve osservarsi che le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013) e in una nuova valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità.
In secondo luogo, va evidenziato che le doglianze di cui ai motivi sono eccentriche rispetto a quello che è stato il nucleo centrale della ratio decidendi della gravata sentenza, incentrata
soprattutto sull’argomentazione (pag. 5, ultimo cpv) secondo cui il servizio oggetto dell’appalto fu assunto dalla RAGIONE_SOCIALE in parallelo all’impegno di essa nuova appaltatrice di assumere tutto il personale in forza al precedente appaltatore, senza alcuna modifica della consistenza del servizio stesso.
La Corte territoriale ha ravvisato, quindi, con un accertamento di merito non sindacabile in quanto adeguatamente motivato, che si era verificato un cambio di appalto costituente un trasferimento di azienda, in un contesto in cui la nuova RAGIONE_SOCIALE si era impegnata ad assumere tutto il personale che già gestiva l’appalto senza alcuna modifica della consistenza di quest’ultimo.
L’argomentazione decisiva della ratio decidendi è da ravvisarsi, pertanto, nel fatto che vi era un gruppo di lavoratori unitario attraverso i quali il servizio era in precedenza reso e che tale gruppo, per impegno contrattuale, era transitato tutto con la RAGIONE_SOCIALE subentrante senza alcuna modifica nella esecuzione del servizio dell’appalto.
Sono questi due elementi oggettivi, secondo i giudici di seconde cure, ad avere caratterizzato l’operazione come trasferimento di azienda in relazione ai quali gli elementi di natura soggettiva, evidenziati dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, sono inconferenti per giungere ad una diversa qualificazione dell’operazione.
Giova ricordare che, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 7364/2021): tali vizi non sussistono nel caso de quo.
Con riguardo alle altre censure va osservato che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili.
In tema, poi, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2024