Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32347 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26477-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ATTUBATO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
Trasferimento azienda lavoro
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
e sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
ATTUBATO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 318/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/06/2022 R.G.N. 21/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
I lavoratori in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di Torino deducendo di essere dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, addetti all’ipermercato di Torino, INDIRIZZO, con varie mansioni e collocati nell’ottobre del 2020 in CIGS a zero ore per crisi aziendale; hanno specificato che con atto notarile del 20.11.2020 RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE (del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) il ‘ramo di azienda posto in Torino, INDIRIZZO, organizzato per l’esercizio dell’attività di una grande struttura di vendita di prodotti alimentari e non alimentari con una superficie di vendita di mq. 5150 e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande’ e che in pari data RAGIONE_SOCIALE aveva affittato il predetto ramo di azienda a RAGIONE_SOCIALE (altra società del RAGIONE_SOCIALE) con interessamento di soli 155 dipendenti su un totale di 260. Tanto premesso, ritenendo di essere stati illegittimamente esclusi dal trasferimento e che l’azienda era stata trasferita in toto , i suddetti lavo ratori hanno chiesto, previo accertamento dell’avvenuto trasferimento di azienda ex art. 2112 cc da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di dichiarare proseguiti ex lege con quest’ultima società, dal 20.11.2020, i rapporti di lavoro in essere, con riconoscimento del loro diritto ad essere assunti, inserito nell’attività lavorativa nel punto vendita sopra citato, con il mantenimento delle stesse condizioni economiche e normative e con condanna delle società, in solido, al pagamento in favore di ciascuno delle somme maturate e non percepite dal 20.11.2020 fino all’effettivo trasferimento.
Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Torino ha accolto integralmente le domande degli originari ricorrenti e la
Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 318/2022, ha confermato la pronuncia di prime cure.
La Corte distrettuale, in sintesi, in relazione ai motivi di gravame ha precisato che: a) i lavoratori avevano interesse a che fosse dichiarato il trasferimento dell’intera azienda, e non solo di un ramo, perché per loro non era indifferente il mutamento della persona del debitore, datore di lavoro; b) nel giudizio di primo grado il tentativo di conciliazione ex art. 420 cpc risultava, nella sostanza, essere stato espletato e comunque la relativa violazione procedurale non era sanzionata a pena di nullità; c) i dedotti fatti sopravvenuti, nel corso del processo di primo grado, e le relative articolate prove orali erano ininfluenti atteso che l’oggetto del giudizio concerneva la configurabilità di ciò che era stato ceduto da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (tramite RAGIONE_SOCIALE) come ramo di azienda e, conseguentemente, la legittimità della mancata prosecuzione di rapporti di lavoro dei ricorrenti; d) i documenti in atti e le dichiarazioni rese in udienza dai procuratori speciali della società avevano confermato che l’oggetto della cessione era l’intero punto vendita di INDIRIZZO che rappresentava, effettivamente, una unità produttiva e funzionale autonoma della ben più ampia ed articolata organizzazione aziendale di RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE), tanto è che, all’indomani delle censure, in capo alla cedente non residuò alcuna ulteriore attività; e) l’importo delle spese liquidate (euro 15.455,00) non era abnorme ma corretto in relazione ai criteri di cui al DM n. 55/2014; f) il rifiuto della lavoratrice COGNOME alla proposta di nuova assunzione era giustificato perché non avrebbe ottenuto lo stesso bene della vita domandato con il ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con separati ed analoghi atti, affidati a cinque motivi cui hanno resistito, ad entrambi, con distinti controricorsi i lavoratori in epigrafe indicati.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto e/o la inammissibilità dei ricorsi.
Le società ricorrenti hanno depositato memorie ove hanno rinunciato al quinto motivo di ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc nella parte in cui la sentenza impugnata, ai fini della sussistenza del ‘ramo di azienda’, aveva erroneamente interpretato il requisito della preesistenza in senso eccessivamente formalistico (art. 360 co. 1 n. 3 cpc); sostengono, in particolare, che in modo inesatto era stato ritenuto che fosse stato considerato che le parti avevano effettuato una cessione di azienda (identificata con l’intero punto vendita d i INDIRIZZO, INDIRIZZO) non potendo scorporare dalla stessa il residuo complesso di beni, temporaneamente rimasto in capo alla cedente e non identificabile ex se come autonomo ramo di azienda, come invece in realtà era avvenuto.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, nella parte in cui la motivazione della sentenza impugnata risultava contraddittoria e/o insufficiente in merito alla diversa qualificazione giuridica di analoghe operazioni di ramo di azienda (art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc); deducono che non era stato tenuto conto (senza dare di ciò alcuna valida argomentazione e, pertanto, incorrendo nel vizio sopra denunciato) che sia nella prima operazione di cessione di ramo di azienda che nelle successive, che avevano interessato il punto vendita, il complesso dei beni ceduto era esattamente lo stesso (una porzione dello immobile con autonomo accatastamento immobiliare; la relativa autorizzazione commerciale alla vendita al dettaglio; gli impianti e le attrezzature
di ciascuna porzione di superficie di vendita; la quota parte di personale) e che, secondo l’errato ragionamento della Corte territoriale, si sarebbe arrivati alla paradossale conclusione le restanti operazioni di ramo di azienda (superfici cedute a OVS e Cisalfa Sport) erano state del tutto inefficaci o inesistenti.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc laddove la sentenza impugnata aveva fornito una interpretazione e applicazione delle relative disposizioni non conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, sotto il profilo della salvaguardia dell’occupazione (art. 360 co. 1 n. 3 cpc) e, in relazione a ciò, la insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di asserita violazione delle norme sui licenziamenti collettivi (art. 360 co. n. 4 e n. 5 cpc); rappresentano che la ratio della disposizione era da individuare nella garanzia di conservazione del posto di lavoro e di evitare che le parti imprenditoriali potessero creare false strutture produttive solamente per disfarsi di un determinato RAGIONE_SOCIALE di lavoratori e, nella fattispe cie, in esame, l’operazione di frazionamento del punto di vendita di Torino, con conseguente cessione delle superfici e dei rapporti di lavoro a diversi operatori di mercato, aveva rappresentato l’unico mezzo e strumento idoneo proprio a scongiurare l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo a danno degli stessi lavoratori.
Con il quarto motivo le ricorrenti eccepiscono l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata valutazione e assunzione di mezzi di prova sia con riguardo alle ulteriori operazioni di ramo di azienda intervenute sul punto vendita, sia con riferimento ai criteri adottati nella individuazione del personale afferente al primo ramo di azienda trasferito (art. 360 co. 1 n. 5 cpc): tali fatti, laddove ammessi e valutati, avrebbero certamente condotto ad una diversa decisione in merito ai fatti di causa.
Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc nella parte in cui la sentenza
impugnata aveva ritenuto illegittima l’operazione di cessione di ramo d’azienda impugnata, senza farne conseguire la nullità/inefficacia del trasferimento in capo alla cessionaria dei rapporti di lavoro (art. 360 co. 1 n. 3 cpc); evidenziano l’errore in cui sarebbe incorsa la pronuncia allorquando, alla rilevata inesistenza del ramo di azienda ceduto, aveva riqualificato l’operazione come trasferimento dell’intera azienda e non aveva dichiarato la nullità ed inefficacia della stessa.
Preliminarmente va dato atto che le ricorrenti, con le memorie depositate ex art. 380 bis 1 cpc, hanno rinunciato al quinto motivo di talché esso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto agli altri motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, deve rilevarsi che essi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Sono certamente inammissibili le doglianze ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, di cui al quarto motivo, vertendosi in una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’ tra le due pronunce di merito.
In ogni caso, va precisato quanto segue: a) l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come nel caso di specie relativamente alle ulteriori asserite cessioni di ramo di azienda, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014); b) la mancata ammissione della prova
testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass. Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011).
Nella fattispecie la Corte territoriale è giunta alle conclusioni sulla ricostruzione della vicenda esaminando tutto il quadro probatorio e tenendo conto anche della diversa prospettazione difensiva delle odierne ricorrenti sui fatti sopravvenuti (proposte di assunzione in corso di formulazione) che, secondo quanto ritenuto dai giudici di appello, in ogni caso sarebbero stati irrilevanti a fronte degli elementi di fatto già riscontrati e riguardanti il thema decidendum rappresentato dalla individuazione del l’oggetto della cessione da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (tramite RAGIONE_SOCIALE) il 20.12 2020.
Le censure di cui al secondo motivo sono infondate.
La violazione dell’art. 132 cpc sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
Analogamente, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. n. 6758/2022).
Dalle argomentazioni svolte nella gravata sentenza è, invece, agevole dedurre tutto l’iter logico -giuridico che ha condotto i giudici del merito a ritenere che il ramo di azienda ceduto nel novembre del 2020 coincideva, diversamente da quanto affermato dal le due società, inequivocabilmente con l’intero punto vendita di INDIRIZZO di Torino e che le restanti asserite cessioni erano in realtà semplici contratti di locazione di immobili ove non si svolgeva alcuna attività di impresa.
Le doglianze di cui al primo e al terzo motivo, al di là delle denunciate violazioni di legge, concernono, in sostanza, l’accertamento della Corte territoriale circa la autonomia funzionale dell’oggetto della cessione, ai fini di ritenere avvenuto (o non) un trasferimento dell’intera azienda nonché la valutazione del materiale istruttorio processualmente acquisito.
Al riguardo, va ribadito che, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, ma anche di ogni qualsiasi altro requisito, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 7364/2021).
Nel caso in esame, per tutto ciò che è stato sopra detto, non è ravvisabile alcun vizio di sussunzione né un omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte distrettuale accertato
che l’operazione compiuta da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con gli atti notarili del 20.11.2020, non era configurabile come trasferimento di un inesistente ramo di azienda, ma come trasferimento dell’intera azienda, sia pure con una riduzione della superficie utilizzabile e con una contestuale e massiccia riduzione del personale (circa cento persone ‘tagliate fuori’) in palese violazione delle norme imperative dell’art. 2112 cc e della legge n. 223/1991 sui licenziamenti collettivi: ciò costituiva una scorretta operazione avente lo scopo di eludere ed aggirare l’applicazione di norme imperative poste a tutela della occupazione.
In punto di diritto, l’assunto dei giudici di seconde cure è corretto e condivisibile.
La disposizione di cui all’art. 2112 cc è diretta, infatti, a tutelare la posizione e gli interessi dei lavoratori coinvolti nelle vicende circolatorie e, in tema di trasferimento di azienda, ai fini dell’accertamento dell’identità dell’entità economica tr asferita, va preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione tra le quali rientrano il tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno delle parti più rilevanti del personale a opera del nuovo imprenditore, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione (Cass. n. 7121/2016).
La Corte territoriale, nel caso de quo , si è attenuta a tali criteri, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, individuando con un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, perché esente dai vizi di cui alla nuova formulazione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’effettivo ogg etto della cessione del 20.11.2020 intercorsa tra le due società.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in
favore dei rispettivi controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte, decidendo sui ricorsi, li rigetta. Condanna ciascuna ricorrente al pagamento, in favore dei rispettivi controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2023