Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21922 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21922 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7483-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 642/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/04/2021 R.G.N. 387/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.7483/2022
COGNOME
Rep.
Ud 25/06/2025
CC
Rilevato che
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda degli originari ricorrenti intesa all’accertamento di trasferimento di ramo di azienda tra RAGIONE_SOCIALE e la datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE con diritto al passaggio alle dipendenze della prima società a decorrere dal 10.1.2019 con il medesimo trattamento retributivo e contrattuale goduto presso la società RAGIONE_SOCIALE e condanna della convenuta alle connesse differenze retributive maturate da tale data sino al licenziamento o alle dimissioni, oltre alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali.
In particolare, la Corte di merito ha convenuto con il giudice di prime cure che aveva ricondotto la concreta fattispecie ad una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c., valorizzando il passaggio alla RAGIONE_SOCIALE, subentrata nell’ap palto in precedenza conferito a RAGIONE_SOCIALE, di beni strumentali di rilevante entità, in assenza del ricorrere di ipotesi di labour intensive, e la permanenza sul cantiere delle maestranze dipendenti da Italia 61.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso la società RAGIONE_SOCIALE denunzia ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e
falsa applicazione dell’art. 29 d. lgs n. 276/2003 e dell’art. 2112 cc, violazione dell’art. 2697 cc in ordine agli oneri probatori richiesti ai fini dell’art. 2112 c.c.; denunzia in particolare che la sentenza impugnata era frutto di confusione relativa a ll’ambito applicativo dell’art. 2112 c.c. rispetto a quello delineato dalla fattispecie di cui all’art. 29 d. lgs. n. 276/2003, nel testo vigente ratione temporis . In sintesi, secondo parte ricorrente, l’accertamento della Corte di merito era viziato per avere questa preso in considerazione e valorizzato, al fine di ritenere integrata la vicenda circolatoria di cui all’art. 2112 c.c., elementi ritagliati sulla dive rsa previsione dell’art. 29, comma 3 d. lgs. n. 276/2003, secondo il quale L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
Con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c. per erronea ricostruzione della nozione di trasferimento di azienda e omesso esame di elementi costitutivi della domanda.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. La sentenza impugnata si è dichiaratamente misurata con il ricorrere dei presupposti per la configurabilità di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. . e, con accertamento di fatto ad essa
istituzionalmente devoluto, sorretto da <> ex art. 348 ter ultimo comma c.c. nel testo vigente ratione temporis , in dichiarata condivisione della sentenza di primo grado, ha accertato che vi era stato trasferimento di un complesso di beni <>; a tal fine ha fatto riferimento all’accertamento di prime cure che aveva considerato: a) i beni strumentali; b) il loro utilizzo; c) il passaggio dei lavoratori; d) il fatto che tale passaggio si era tradotto in u na oggettiva continuazione dell’attività di impresa sentenza, pagg. 13 e sgg.) . In particolare, ha condiviso con il giudice di prime cure la valorizzazione della circostanza per cui, non versandosi in ipotesi di labour intensive , vi era stato un passaggio di beni e macchinari di rilevante entità e che nei mesi immediatamente successivi al subentro nell’appalto da parte di Sinergo, i lavoratori dipendenti da Italia 61 avevano continuato a presenziare in cantiere ed a svolgervi lavorazioni con macchinari e strumenti lasciati sul posto dalla precedente appaltatrice; il passaggio di beni si era tradotto nel passaggio di un’organizzazione funzionale posto che a tale passaggio era conseguita la prosecuzione dell’attività di impresa; tale subentro aveva riguardato l’intero appalto e non una porzione di esso.
3.2. Alla luce di tale accertamento prive di fondamento risultano le deduzioni dell’odierna ricorrente in punto di non corretta selezione degli elementi rilevanti al fine della configurazione dell’ipotesi di cui all’art. 2112 c.c. , in quanto la verifica operata dalla Corte di merito è coerente con i requisiti prescritti per la integrazione della vicenda traslativa. Per conforme giurisprudenza di questa Corte si
richiede ai sensi dell’art. 2112 c.c. il trasferimento di un complesso di beni di per sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività d’impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l’azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa. Ricordato che in tema di trasferimento di azienda incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass. 11247/2016) e rilevato che pertanto tale onere, nel caso di specie, ricadeva sul lavoratore, nella sentenza impugnata non si ravvisa alcuna violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova scaturente dall’art. 2697 c.c.; la Corte di merito ha infatti proceduto alla luce delle emergenze in atti, al concreto accertamento dei presupposti fattuali alla stregua dei quali ha ritenuto integrato il trasferimento di azienda in ragione, in estrema sintesi, del passaggio di beni di rilevante entità alla società subentrata nell’appalto e della conservazione della funzionalità del complesso trasferito nell’espletamento dell’appalto oggetto di subentro da parte di RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE; in tale contesto, la necessità di dimostrazione da parte di RAGIONE_SOCIALE della mancata utilizzazione dei beni rimasti sul cantiere non concerne, come viceversa opina parte ricorrente, la dimostrazione dei fatti costitutivi del trasferimento di azienda e quindi in tal senso non pone il
relativo onere a carico della società, ma si pone sul diverso piano dell’eccezione destinata a paralizzare la pretesa attorea di talché risulta corretta in diritto l’affermazione che pone il relativo onere in capo alla società. E’ ancora da osservare che n ell’ambito della motivazione di seconde cure il riferimento alla necessità della continuità di impresa deve essere letto in correlazione al requisito del mantenimento della identità del complesso ceduto rispetto a quello precedente la cessione, e non rapportato, come viceversa opina parte ricorrente, alla previsione del comma 3 dell’art. 29 d. lgs n. 276/2003, previsione peraltro non applicabile ratione temporis in quanto introdotta in epoca successiva al momento -gennaio 2019- in cui si è concretizzato il passaggio in controversia.
4. Il secondo motivo di ricorso è infondato posto che l’accertamento operato dalla Corte di merito risulta ancorato a corretti parametri giuridici quali desumibili oltre che dalla giurisprudenza comunitaria dal consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti . L’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale
va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017). (Cass. 22249/2021,Cass. 8922/2019, Cass. 28593/2018, Cass. 19034/2017, Cass. 11247/2016 cit.). In linea con tali indicazioni si pone l’accertamento del giudice di merito il quale, premesso che non si era in presenza di un appalto labour intensive, vale a dire non connotato dalla presenza preponderante e qualificata dell’appo rto lavorativo, ha rilevato che dopo il formale subentro nell’appalto, la società subentrante aveva operato con i medesimi mezzi e macchinari della appaltatrice cessata, mezzi ai quali erano stati addetti dipendenti di Italia 61 di talché si era senz’alt ro realizzato il passaggio di un nucleo consistente del compendio utilizzato dalla precedente società appaltatrice; in tal modo è dato atto anche della preesistenza e autonomia funzionale del compendio trasferito utilizzato per la esecuzione dell’attività oggetto del medesimo appalto.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME