Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13791 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
Oggetto
Trasferimento azienda -richiesta di differenze retributive -considerazione del trattamento RAGIONE_SOCIALE complessivo -Domanda di inquadramento superiore -onere RAGIONE_SOCIALEa prova
ORDINANZA
R.G.N. 1371/2019
COGNOME.
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
sul ricorso 1371-2019 proposto da: Rep. Ud. 26/03/2024 CC
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 42/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede di rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande proposte da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE, di cui era dipendente dal 2010 a seguito di incorporazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dirette all’accertamento del diritto all’inquadramento superiore e alla condanna RAGIONE_SOCIALEa società al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive e degli scatti di anzianità maturati e non corrisposti;
la Corte territoriale, in sintesi, rilevava l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento del diritto all’inquadramento superiore, per non avere il ricorrente esposto in maniera sufficientemente specifica le ragioni che rendevano inidoneo l’inquadramento attribuitogli e viceversa congruo quello rivendicato; valutava inammissibile la prova testimoniale, in quanto articolata su circostanze pacifiche, risultanti da documenti, ovvero non rilevanti o generiche, e in parte comportante valutazioni inibite ai testimoni; infondata la domanda di condanna al pagamento degli scatti di anzianità in quanto il ricorrente, a seguito del passaggio alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, con applicazione del CCNL Credito in luogo del CCNL Terziario, aveva ottenuto un trattamento RAGIONE_SOCIALE complessivo superiore a quello precedente;
avverso la sentenza d’appello ricorre il lavoratore con 5 motivi, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza odierna; al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente censura la sentenza impugnata, con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 89 CCNL del Credito, 93 CCNL Terziario, 2112, comma 1, c.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto non dovuti gli scatti d’anzianità perché assorbiti dall’incremento retributivo, il quale è invece dovuto esclusivamente all’applicazione di un differente CCNL ed è imputabile soltanto alla paga base e non anche agli scatti di anzianità che sono riconosciuti in entrambi i contratti collettivi;
con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto erroneamente generica la domanda relativa al riconoscimento degli scatti di anzianità, non considerando le specifiche indicazioni dei periodi di maturazione degli scatti di anzianità medesimi sia sotto la vigenza del CCNL del Credito, sia sotto la vigenza del CCNL Terziario;
con il terzo motivo, il lavoratore deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 187/1977 CEE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c., censurando l’affermazione contenuta nella sentenza gravata che, non avendo il lavoratore subito un trattamento retributivo peggiorativo nel passaggio dalla società cedente alla società cessionaria, egli non avesse diritto a vedersi comunque riconosciuta l’anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro;
i suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti attinenti alla domanda di riconoscimento degli scatti di anzianità maturati presso la società incorporata, non sono fondati;
i giudici del merito, che hanno anche segnalato un difetto di specificità RAGIONE_SOCIALEa domanda, hanno comunque interpretato la
stessa come diretta a percepire la voce retributiva ‘scatti di anzianità’ come prevista dal CCNL applicato dal precedente datore di lavoro anche a seguito del passaggio dalla società incorporata a quella incorporante sotto la vigenza di altro CCNL;
segnatamente, nel merito è stato rilevato che, nel passaggio alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa società incorporante, era stato attribuito al lavoratore il trattamento RAGIONE_SOCIALE corrispondente all’inquadramento riconosciuto, calcolato sull’anzianità complessiva, comprensiva di quella maturata alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa società incorporata, senza alcun detrimento del livello retributivo;
l’opzione ermeneutica RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale va condivisa, in quanto conforme all’orientamento, già esplicitato da questa Corte con la pronuncia n. 10034/2012 (e successive conformi), secondo il quale, come precisato dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea con la sentenza del 6 settembre 2011 in procedimento C-108/10, lo scopo RAGIONE_SOCIALEa direttiva 77/187/CEE (concernente il ravvicinamento RAGIONE_SOCIALEe legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti) consiste nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento; ne consegue che il giudice di merito deve valutare, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere-dovere di immediata applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma europea provvista di effetto diretto, se, all’atto del trasferimento, il lavoratore abbia subito un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla condizione goduta immediatamente prima del trasferimento, in base a un apprezzamento globale, non limitato cioè a uno specifico istituto;
nel caso di specie, non è in discussione che, nel passaggio alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente, vi sia stato mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità conseguita presso il precedente
datore di lavoro, né è stato allegato un peggioramento RAGIONE_SOCIALEa condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso, secondo un apprezzamento non limitato ad uno specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri istituti ed eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale (cfr. Cass. n. 2609/2008, n. 20980/2011, n. 21282/2011, n. 12357/2012);
la domanda di mantenimento di una specifica voce del trattamento RAGIONE_SOCIALE goduto presso il precedente datore va, invero, valutata nell’ottica del trattamento retributivo globale con riferimento a tutti gli istituti, e non sulla base di differenze computate sulla base di segmenti del trattamento RAGIONE_SOCIALE complessivo, in assenza di allegazioni e prove circa la sussistenza di un decremento retributivo complessivo sostanziale;
con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 437, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto erroneamente insussistenti le condizioni legittimanti l’intervento officioso per il difetto di allegazione del ricorrente, ricorrendo, invece, la necessità RAGIONE_SOCIALE‘intervento officioso del giudice d’appello, avendo il Tribunale rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dal ricorrente ed essendo incerti i fatti costitutivi del diritto all’inquadramento superiore e alle differenze retributive;
11. il motivo non merita accoglimento;
la pronuncia gravata è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che è chiara nello specificare che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALEe attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione RAGIONE_SOCIALEe qualifiche e dei gradi previsti
dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato RAGIONE_SOCIALEa prima indagine ed i testi RAGIONE_SOCIALEa normativa contrattuale individuati nella seconda; l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEe mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (così Cass. n. 28284/2009; tra le molte successive conformi, v. Cass. n. 8589/2015, n. 18943/2016, n. 19155/2023);
dunque, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base RAGIONE_SOCIALEa domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Cass. n. 8025/2003);
ne consegue che la doglianza di omessa attivazione di poteri istruttori officiosi non è fondata, perché, nel rito del lavoro, l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice non può essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria RAGIONE_SOCIALEe parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, non potendo tale potere tradursi in una pura e semplice rimessione in termini o sanatoria di decadenze e preclusioni (v. Cass. n. 23605/2020; cfr. anche Cass. n. 35974/2021, n. 22628/2019, nonché Cass. n. 23263/2023, n. 15899/2011, n. 17102/2009 sulla discrezionalità, nel rito del lavoro, RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di poteri istruttori officiosi, non diretto a sopperire alle carenze probatorie RAGIONE_SOCIALEe parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri RAGIONE_SOCIALEe parti medesime, come tale sottratto al sindacato di legittimità);
con il quinto motivo, viene dedotto (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame RAGIONE_SOCIALEe deduzioni formulate nel ricorso di primo grado, nelle note autorizzate, nell’atto di appello e nelle allegazioni a corredo degli atti medesimi, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che il lavoratore non ha provato la differenza tra le mansioni effettivamente svolte e quelle per le quali richiedeva l’inquadramento superiore;
16. il motivo non è ammissibile;
la Corte d’Appello ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c. (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);
il ricorso deve pertanto essere respinto, con regolazione secondo soccombenza RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;
al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 26 marzo