Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 405 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 405 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5071/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 967/2018 pubblicata il 05/12/2018, R.G. n. 454/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. con sentenza 5 dicembre 2018, la Corte d’appello di Messina ha rigettato il reclamo di RAGIONE_SOCIALE, subentrante a RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento da questa intimato a NOME COGNOME con lettera 6 ottobre 2014 (e decorrenza dal 28 febbraio 2015) e condannato le due società alla riammissione in servizio del lavoratore con la qualifica e le mansioni precedenti e l’anzianità maturata, nonché al risarcimento del danno commisurato a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
la Corte territoriale ha operato una minuziosa ricostruzione del quadro normativo regolante l’affidamento di servizi di trasporto per l’emergenza 118 nella successione tra le due società pubbliche in riferimento alla scadenza della convenzione tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e di quelle successive transitorie della RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, per l’acquisizione e la gestione dalla prima (impegnatasi alla definizione del relativo programma entro il termine del 31 gennaio 2010 poi prorogato, per il trasferimento delle risorse economiche necessarie dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) dei beni, dei rapporti giuridici e del personale licenziato dalla seconda, con attivazione in data 11 dicembre 2009 della procedura prevista dalla l. 223/1991;
al suo esito, essa ha quindi ritenuto, così come il primo giudice, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. anche in riferimento all’art. 31 d.lgs. 165/2001 (per la natura pubblica dei soggetti interessati); e ha pure escluso alcuna preclusione derivante dal blocco di nuove assunzioni stabilito dalla legge regionale n. 11 del 2010, in vigore dal 28 maggio 2010 (data successiva all’accordo sindacale 15 marzo 2010, di assunzione dell’obbligo di S.E.U.S. all’assunzione del personale), avendo anzi l’art. 20, sesto comma previsto che ‘al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società in servizio alla data del 31 dicembre 2009 è trasferito nelle società risultanti dal processo di riordino’ ;
con atto notificato il 1° febbraio 2019, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore e RAGIONE_SOCIALE intimati non hanno svolto attività difensiva;
prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia in data 11 novembre 2022 per conciliazione a spese compensate;
6. poiché non vi sono parti costituite, cui essa debba essere notificata (sia pure soltanto ai fini delle spese, posto che la rinuncia al ricorso per cassazione si perfeziona nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione; essa producendo, in quanto atto unilaterale recettizio, l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione: Cass. s.u. 24 dicembre 2019, n. 34429), sussistono i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese;
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.
dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.
Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2022