Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1251 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26105/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE; CURATELA FALLIMENTARE DELLA RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 221/2019 depositata il 29/04/2019 R.G.N. 187/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal
Consigliere Dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
con ricorso al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, NOME COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE (società editrice della testata elettronica RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, domandando l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso da gennaio 2004 a gennaio 2011 con RAGIONE_SOCIALE e poi con RAGIONE_SOCIALE, il diritt o all’inquadramento e retribuzione secondo il CCNL RAGIONE_SOCIALE (qualifica redattore-capo servizio), la condanna delle convenute (anche in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003) al pagamento di differenze retributive, alla disapplicazione del recesso comunicato da RAGIONE_SOCIALE con accertamento della persistenza del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE e con condanna al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno;
il Tribunale accertava la natura subordinata d el rapporto per l’intera sua durata, l’illegittimità del contratto a progetto stipulato con RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuto trasferimento d’azienda tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, l’illegittimità del licenziamento intimato dalla cedente in quanto avvenuto in connessione con il trasferimento d’azienda, senza altra giustificazione, il conseguente obbligo della cessionaria RAGIONE_SOCIALE al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno;
la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore, dichiarava la natura giornalistica della prestazione di lavoro subordinato per l’intero corso del rapporto di lavoro con diritto all’inquadramento nella qualifica di capo servizio, condannava RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE in solido al pagamento della somma di € 73.384,84, la sola RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 237.156,51, oltre accessori e regolarizzazione contributiva e previdenziale, RAGIONE_SOCIALE al pagamento di tali somme in solido con le altre debitrici, e confermava per il resto la sentenza appellata, respingendo l’appello di RAGIONE_SOCIALE;
per quanto in questa sede rileva, la Corte di Firenze riteneva provata la sussistenza di un trasferimento di azienda tra RAGIONE_SOCIALE (richiamando in diritto i principi espressi da Cass. n. 12720/2017 e n. 11918/2013), non trattandosi di mero cambio nella titolarità di un appalto, ma di passaggio di un complesso organizzato di beni (ossia la redazione composta di lavoratori, collaboratori, luoghi e strumenti di lavoro); con riguardo al licenziamento, riteneva provato che il recesso di RAGIONE_SOCIALE era stato connesso unicamente con il trasferimento d’azienda ed era quindi illegittimo ai sensi del quarto comma dell’art. 2112 c.c.;
avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi; resiste il lavoratore con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 3, d. lgs. n. 276/2003 vigente alla data dei fatti di causa e dell’art. 2112 c.c., per avere (la sentenza impugnata) stabilito che la successione nei rapporti d’appalto di cui è causa ha determinato il trasferimento d’azienda ai sensi dell’art 2112 c.c., con il conseguente trasferimento automatico del rapporto del COGNOME da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (art. 360, n. 3, c.p.c.); assume che il passaggio dell’appalto da RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la gestione dei servizi attinenti la testata giornalistica RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, non poteva implicare una fattispecie di trasferimento d’azienda, perché l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 all’epoca vigente stabiliva che l’acquisizione del personale
già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore non costituiva trasferimento di azienda;
il motivo non è ammissibile;
la censura, prospettata come violazione di legge, in realtà contesta la valutazione di merito operata dalla Corte, che ha individuato nella fattispecie concreta appunto non un mero cambio di titolarità di appalto, ma il passaggio di un complesso organizzato di beni, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie relative al contenuto ed alla tempistica delle vicende contrattuali, passaggio che ha incluso tutta la redazione, composta di lavoratori, collaboratori, luoghi e strumenti di lavoro;
si tratta di valutazione di fatto che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è esterna al perimetro del giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivata, come nel caso in esame (cfr. Cass. n. 7364/2021, che ribadisce il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità; v. anche Cass. n. 20422/2012, n. 5117/2012, n. 1821/2013, n. 2151/2013, n. 24262/2013, n. 10925/2014, n. 27238/2014, n. 22688/2014, n. 25382/2017, n. 2315/2020, n. 6649/2020);
con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 604/1966 e 18 legge n. 300/1970 vigenti alla data del licenziamento, unitamente all’art. 2112 c.c., in quanto il provvedimento di recesso era stato adottato da RAGIONE_SOCIALE e non da RAGIONE_SOCIALE (non legittimata a farlo), e perché comunque si trattava di provvedimento non nullo ma ingiustificato, con conseguenze obbligatorie e non reali (art. 360 n. 5 c.p.c.);
il motivo è inammissibile, perché non connesso alla ratio decidendi del capo di sentenza impugnato;
non consta, infatti, né dalla motivazione della sentenza impugnata, né dal ricorso, che il tema della tutela reale o obbligatoria in seguito al licenziamento (in realtà recesso anticipato da contratto a progetto dichiarato nullo) sia stato discusso nel contraddittorio, radicatosi invece sul diritto del lavoratore a passare alle dipendenze del cessionario in forza delle disposizioni di tutela della continuità del rapporto di lavoro fissate dall’art. 2112 c.c., non trattandosi di mero cambio di titolarità di appalto; in proposito va ricordato che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la conformità o difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass. n. 15196/2018); ed invero, qualora una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804/2019, conf. a Cass. n. 28480/2005);
il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, e con conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2022.