Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6250 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6250 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10636-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 4421/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/10/2021 R.G.N. 2200/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale di Benevento,
Oggetto
CESSIONE DI AZIENDA SEQUESTRO GIUDIZIARIO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/01/2026
CC
respingeva le domande proposte dai lavoratori indicati in epigrafe per l’accertamento della illegittimità dei licenziamenti intimati dalla società RAGIONE_SOCIALE a fronte del trasferimento di azienda realizzato tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e del diritto al passaggio diretto alle dipendenze di quest’ultima società quale subentrante nella gestione della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte.
La Corte distrettuale, ricostruiti i fatti concernenti il sequestro preventivo del 18.3.2011 disposto dal GIP di Benevento e la risoluzione del contratto di concessione tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per gravi violazioni di legge, rilevava che la società RAGIONE_SOCIALE era stata nominata custode giudiziario -nel maggio 2014 -con attività limitata e vincolo di disponibilità, dovendo esclusivamente provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla messa in sicurezza della discarica, con sospensione totale delle attività di discarica (blocco dello sversamento dei rifiuti), come confermato dai testimoni escussi; conseguentemente, non ricorrevano i requisiti previsti dall’art. 2112 c.c. per il passaggio diretto dei lavoratori alle dipendenze della società.
Avverso la detta sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2112 c.c., per avere, la Corte distrettuale, trascurato il diritto riconosciuto dall’art. 2112 c.c. – alla conservazione del posto di lavoro alle medesime caratteristiche, dovendosi intendere per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che comporti la sostituzione nella
titolarità del complesso aziendale, essendo irrilevante che fosse intervenuto un sequestro giudiziario; la società RAGIONE_SOCIALE aveva, in realtà, continuato a svolgere le medesime attività dell’azienda uscente.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va, preliminarmente rammentato che, secondo costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020).
Da tale pregiudiziale rilievo deriva che l’alternativa praticabile è che: o si denuncia un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., sub specie di errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001 e, più di recente, Cass. n. 13747 del 2018); oppure si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero, alternativamente, un a motivazione che violi il cd. ‘minimo costituzionale’ (disamina preclusa in questa sede, trattandosi di pronuncia c.d. doppia conforme). Nella prima prospettiva è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (cfr. tra le altre: Cass. n. 6035 del 2018; Cass. n. 8760 del 2019); diversamente si trasmoderebbe nella revisione di un accertamento che appartiene al dominio dei giudici ai quali esso
compete. Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (tra molte: Cass. n. 4125 del 2017; Cass. n. 23851 del 2019); al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti e che, nella novellata formulazione (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, v. sentenze n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) presuppone l’omessa valutazione di un fatto storico connesso alla vicenda traslativa del trasferimento d’azienda che avrebbe condotto, per la sua sicura decisività, ad un opposto esito della lite.
Con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, va rammentato che, secondo un risalente principio di legittimità, la cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006).
Detta nozione di trasferimento di ramo d’azienda è coerente con la disciplina in materia dell’Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “è
considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, COGNOME e a., punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, COGNOME, 9 R.G. n. 9732/2017. punto 11); in particolare, la Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, COGNOME, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, COGNOME, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005; C- 232/04 e C233/04, COGNOME e COGNOME, punto 32).
7. Anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui
risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione” (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).
8. Ebbene, nel caso di specie è stato accertato che la RAGIONE_SOCIALE -in forza della nomina a custode giudiziario nel maggio 2014 non è subentrata nella gestione della discarica per proseguire l’attività economica svolta dalla precedente società (trattamento dei rifiuti) bensì esclusivamente per una mera conservazione dello stato dei luoghi ai fini delle indagini giudiziarie e per evitare ‘il peggioramento dei danni ambientali da fiuriuscita di percolato e inquinamento delle falde’ (pag. 4 della sentenza impugnata). Il subentro della società non è stato conseguito al fine di proseguire o, comunque, esercitare l’attività economica svolta dalla precedente società, alla quale l’impianto e tutte le attrezzature ivi presenti erano funzionalizzati, ma bensì per uno sc opo diverso dall’esercizio di un’attività economica ossia quello di assicurare la conservazione dello stato dei luoghi all’autorità giudiziaria, impedendone l’alterazione e preservando, in qualità di ausiliario del giudice, le prove del reato sul quale si sta procedendo. Ne consegue la carenza dei presupposti richiesti dall’art. 2112 c.c.
9. Con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti avendo, la Corte territoriale, trascurato che il sequestro giudiziario era stato disposto dal Tribunale di Benevento nel 2011, durante la gestione della RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE aveva poi continuato a svolgere le
medesime attività (di mera manutenzione e di messa in sicurezza) svolte dalla RAGIONE_SOCIALE.
10. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto trascura di considerare che il n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., che viene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsione è inserita, dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2 022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, c.p.c.); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/2016, conf. Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura.
11. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. rilevando che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, consistendo in una generica
condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni sviluppate dalla pronuncia di primo grado.
Il terzo motivo è infondato.
Con particolare riguardo al rinvio alla sentenza di primo grado, questa Corte ha ritenuto legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante, Cass. n. 5209/2018; Cass., n. 11508/2016; Cass. n. 13148/2014; Cass., n. 28113/2013; Cass., n. 7347/2012; Cass., n. 18625/2010).
La sentenza impugnata ha chiaramente esaminato sia i profili giuridici sia quelli di fatto (anche alla luce delle deposizioni testimoniali riportate in motivazione) affrontando con autonoma valutazione critica i contenuti sottoposti dai lavoratori appellanti e limitandosi a richiamare, al fine di condividerle, le argomentazioni spese dal giudice di primo grado.
In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza del controricorrente.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso all’udienza del 21 gennaio 2026.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME