Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1298 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17411/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono unitamente agli avvocati NOME COGNOME e COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1071/2018 depositata il 05/12/2018, R.G. n. 79/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere COGNOME; il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AVV_NOTAIO
NOME, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma di sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato nullo il licenziamento intimato ad NOME COGNOME, con lettera 22/4/2014, da RAGIONE_SOCIALE (alle cui dipendenze lavorava come barista in un locale, denominato RAGIONE_SOCIALE, affittato a detta società dal proprietario dell’immobile RAGIONE_SOCIALE); ha condannato RAGIONE_SOCIALE (quale cessionaria del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE) a pagargli la retribuzione maturata in base all’inquadramento 4° livello CCNL Turismo Pubblici Servizi dalla messa in mora (29/4/2014) al 31/5/2014; ha rigettato nel resto l’appello del lavoratore; ha dichiarato, in accoglimento dell’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE a tenerla indenne di quanto è stata condannata a pagare ad NOME COGNOME;
la Corte di merito, dato atto dell’interruzione e riassunzione del processo per la cancellazione del RAGIONE_SOCIALE, e dell’accoglimento di domanda cautelare di NOME COGNOME poi rigettata in sede di reclamo, per quanto qui rileva ha, in particolare, osservato:
-che NOME COGNOME era assegnato al ramo di azienda locato fino al momento in cui vi era stata la risoluzione transattiva del contratto di affitto (6/2/2014);
-nel contenuto RAGIONE_SOCIALE transazione erano indicati quali dipendenti altri tre colleghi trasferiti, mentre non era menzionato il COGNOME;
-non era ravvisabile (qui riformando la statuizione di primo grado) un’acquiescenza del ricorrente (che aveva continuato a lavorare alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE cedente sino al licenziamento oltre due mesi dopo tale data) alla complessiva operazione ed alla sua mancata inclusione tra i lavoratori trasferiti, quantunque titolare di quote sociali di RAGIONE_SOCIALE;
-dovevano, invece, essere applicati i principi secondo cui, in materia di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica anche nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione RAGIONE_SOCIALE stessa all’originario cedente, purché quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza, mediante l’immutata organizzazione aziendale, anche mediante altro concessionario (richiamandosi Cass. n. 23765/2018 e precedenti conformi);
-era da qualificarsi nullo per violazione dell’art. 2112 c.c. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla cedente, in quanto il lavoratore era addetto a ramo d’azienda ceduto senza soluzione di continuità, mediante retrocessione al concedente ed immediato subentro RAGIONE_SOCIALE nuova affittuaria RAGIONE_SOCIALE;
-tuttavia, non poteva essere ordinato il ripristino del rapporto, perché il subentro era stato collegato ad una mostra temporanea cessata il 31/5/2014, ed il ramo d’azienda era rimasto successivamente inoperativo per un anno, fino a nuovo contatto di affitto sempre con RAGIONE_SOCIALE;
-era fondata la domanda di manleva formulata dalla cessionaria nei confronti del locatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, perché derivante da contenzioso di lavoro e non rientrante nella clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto di ramo d’azienda;
avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore NOME COGNOME, con unico motivo; resiste RAGIONE_SOCIALE liquidazione con controricorso spiegando, a sua volta, ricorso incidentale, cui resiste con controricorso NOME COGNOME; resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso ex art. 370 c.p.c. al ricorso di NOME COGNOME e con controricorso ex art. 371, comma 4, c.p.c. al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE con contestuale ricorso incidentale; tutte le parti hanno comunicato successiva memoria;
il P.G. ha depositato memoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dei ricorsi incidentali
CONSIDERATO CHE
il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., di conseguenza dell’art. 1 legge n. 604/1966 e dei primi tre commi dell’art. 18 legge n. 300/1970; argomenta che erroneamente la Corte di merito ha escluso il ripristino del rapporto di lavoro in capo a RAGIONE_SOCIALE, per difetto di continuità dell’attività commerciale venuta meno in occasione RAGIONE_SOCIALE seconda retrocessione, non essendovi prova che fosse operante nei suoi confronti e mancando un atto di risoluzione del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva oltre 30 dipendenti e gestiva svariate attività commerciali analoghe in RAGIONE_SOCIALE; chiede, dunque, che la sentenza impugnata venga cassata e che venga accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 7/2/2014 o diversa data, con condanna, per l’effetto, di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE mensilità sino all’effettiva reintegrazione;
RAGIONE_SOCIALE censura in via incidentale la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2112 c.c., che assume non essere operativo con riferimento al passaggio del ramo d’azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, contestando l’effetto ‘a cascata’ attribuitole, senza considerare che dopo la restituzione del RAGIONE_SOCIALE al
RAGIONE_SOCIALE il ricorrente era rimasto alle dipendenze di COGNOME, di cui era anche socio di minoranza, per 74 giorni fino al 22/4/2014;
con ulteriore motivo deduce violazione dell’art. 92 c.p.c. riguardo alla mancata condanna alle spese di lite di RAGIONE_SOCIALE in suo favore;
RAGIONE_SOCIALE osserva che nei suoi confronti non è stata proposta in questa sede alcuna domanda dal ricorrente principale, e deduce violazione degli artt. 32, 38 (o 37), 808 c.p.c., 25 Cost., ribadendo che l’art. 17 del contratto d’affitto di ramo d’azienda tra essa e RAGIONE_SOCIALE stabiliva che ogni controversia relativa a tale contratto fosse devoluta ad arbitrato rituale, nel quale rientrava anche la domanda di garanzia impropria proposta dalla locataria;
il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, connessi e speculari, non sono fondati;
osserva il Collegio che la Corte di merito ha correttamente applicato i principi di cui all’art. 2112 c.c., norma di tutela in caso di trasferimento di azienda, quale fenomeno circolatorio di impresa caratterizzato dal passaggio da un soggetto ad un altro di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, essenziale o accessoria, in conformità alla definizione di cui all’art. 1, n. 1, RAGIONE_SOCIALE Direttiva UE 2001/23/CE del 12 marzo 2001 (concernente il ravvicinamento RAGIONE_SOCIALE legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti);
secondo il costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n. 25382/2017, n.
22688/2014, n. 10925/2014, n. 24262/2013, n. 2151/2013, n. 20422/2012);
nel caso in esame, la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è collegata alla continuità del rapporto di lavoro in relazione alla continuità di attività del ramo d’azienda, ovvero dell’entità economica organizzata, costituita da struttura immobiliare, m archio, personale, gerente il ‘RAGIONE_SOCIALE‘, presso il quale ha lavorato l’odierno ricorrente, in esito alla prima retrocessione con immediato subentro di nuovo affittuario; condivisibilmente, la sentenza impugnata, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha applicato a tale fenomeno circolatorio di impresa i principi espressi da Cass. n. 23765/2018, in base ai quali, in materia di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica anche nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione RAGIONE_SOCIALE stessa all’originario cedente, purché quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza, mediante l’immutata organizzazione aziendale, con onere RAGIONE_SOCIALE prova a carico di chi invoca gli effetti dell’avvenuto trasferimento (cfr. anche Cass. n. 26808/2018, secondo cui la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione RAGIONE_SOCIALE persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario, proprio in ipotesi di stessa concedente che aveva concluso due successivi contratti d’affitto RAGIONE_SOCIALE medesima azienda con due diversi affittuari; cfr. anche Cass. n. 8039/2022);
nella specie, risulta avvenuta una doppia retrocessione, con la conseguenza che la continuità del rapporto, fondata sulla continuità nella gestione del locale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, è stata, con accertamento in fatto non criticato, interrotta con la nuova retrocessione del ramo di azienda dal secondo affittuario RAGIONE_SOCIALE
alla società proprietaria dell’immobile RAGIONE_SOCIALE, questa volta con una soluzione di continuità di oltre un anno nella gestione dell’attività aziendale; nei confronti di tale ultima società (RAGIONE_SOCIALE), peraltro, non è stata proposta dal lavoratore alcuna domanda;
deve dunque rilevarsi che, se ad integrare le condizioni per l’operatività RAGIONE_SOCIALE tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia la continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima, costituendo l’impiego del medesimo personale e l’utilizzo dei medesimi beni aziendali un indice probatorio di tale continuità (v. Cass. n. 8039/2002 cit., n 26808/2018, n. 12771 del 2012), in coerenza con la nozione di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda di derivazione UE (trasferimento di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica), l’interru zione di tale continuità di esercizio dell’attività imprenditoriale impedisce nel caso concreto di ravvisare l’applicabilità del principio di continuità del rapporto lavorativo, per le circostanze di fatto (doppia retrocessione, soluzione di continuità nella gestione, assenza di domande nei confronti del cedente) sopra descritte;
né è consentita, in sede di legittimità, la ri-valutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019), in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata);
inoltre, ribadita la corretta applicazione, nella sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE normativa di cui all’art. 2112 c.c. , il primo motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, nella misura in cui insiste sulla
prosecuzione de ll’attività lavorativa dell’odierno ricorrente con la precedente datrice di lavoro, pur dopo l’atto di transazione intercorso con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, presenta profili di inammissibilità, in quanto -al di là dell’errata modalità di deduzione del vizio di violazione di legge, non indicando quale affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte sarebbe in contrasto con la norma citata mira inammissibilmente a mettere in discussione la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda circolatoria come delineata dal giudice del merito, il quale ha pure dato conto RAGIONE_SOCIALE circostanza relativa alla prosecuzione dell’attività del COGNOME alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , escludendone motivatamente ogni valore di rinuncia al passaggio ex art. 2112 cod.civ.;
neppure è meritevole di accoglimento la censura relativa alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, specificamente motivata, nella sentenza impugnata, con riferimento alla complessità RAGIONE_SOCIALE questione trattata ed ai rapporti intercorsi tra le parti; il sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è, in materia, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 19613/2017, n. 1329/2019);
il motivo di ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE non è fondato; come evidenziato dal P.G., il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo RAGIONE_SOCIALE competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione (Cass. n. 19714/2018); d’altra parte, la Corte di merito ha fornito
un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE clausola compromiss oria, dalla quale escludere il presente contenzioso di lavoro, non censurabile in questa sede, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l’altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l ‘ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006);
la reciproca soccombenza in questa sede determina la compensazione integrale tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite del grado, dandosi atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di tutte le medesime parti, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta i ricorsi incidentali.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2022