Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23840 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23840 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28443-2022 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
FALLIMENTO “RAGIONE_SOCIALE“;
– intimato –
avverso la sentenza n. 264/2022 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/10/2022 R.G.N. 362/2021;
Oggetto
Trasferimento
azienda – affitto di
azienda –
retrocessione
-operatività
art. 2112 c.c.
R.G.N. 28443/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva al Tribunale di Caltanissetta, esponendo: di essere stata dipendente a tempo indeterminato e orario a tempo parziale al 50% dal 2.7.2007 della AGEM e dall’1.8.2008 del fallimento RAGIONE_SOCIALE, che, prima e dopo il licenziamento, occupava più di quindici dipendenti; che il 13.10.2011, il Fallimento aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con la RAGIONE_SOCIALEPFI); di avere lamentato la violazione dell’art. 2112 c.c. , in quanto non era transitata presso l’affittuario; che , in data 6.12.2013, le veniva intimato il licenziamento a causa del diniego di ulteriore proroga della CIGS; di avere impugnato il licenziamento e presentato ricorso contro il fallimento RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per violazione dell’art. 2112 c.c.; che il contratto con la RAGIONE_SOCIALE era nel frattempo cessato e, con decorrenza 1.3.2016, l’azienda era stata affittata alla RAGIONE_SOCIALE, la quale si era impegnata ad assumere 21 lavoratori. Chiedeva quindi accertarsi, in contraddittorio con la società RAGIONE_SOCIALE e con il Fallimento RAGIONE_SOCIALE, il proprio diritto alla continuazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, con detta società.
Accolta la domanda in primo grado, con condanna all’immissione in servizio presso RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Caltanissetta riformava la sentenza del Tribunale, dichiarando insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 2112 c.c.
In particolare, partendo dal motivo di appello con cui la società aveva contestato la propria condanna al pagamento
della contribuzione previdenziale, deducendo che ciò era avvenuto in assenza di domanda di parte, osservava che, se tale motivo fosse risultato infondato ( se cioè l’originaria ricorrente avesse davvero presentato la domanda di condanna dell’odierna appellante al pagamento delle contribuzioni previdenziali), il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, litis consorte necessario; e che, poiché tale integrazione non era stata disposta, la sentenza sarebbe risultata nulla e la causa avrebbe dovuto essere rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., con assorbimento di tutti i motivi di appello. Tuttavia, giudicava tale motivo di appello fondato, ritenendo che la lavoratrice non avesse presentato domanda per ottenere il versamento della contribuzione previdenziale da parte della RAGIONE_SOCIALE; peraltro, affermava che l’annullamento della sentenza di primo grado per vizio di extra-petizione era assorbito per la fondatezza del motivo di appello riguarda nte l’insussistenza dei presupposti di applicabilità del disposto di cui all’art. 2112 c.c.
4. Segnatamente, la sentenza d’appello osservava che il giudice di prime cure aveva ritenuto che, visto il diritto della lavoratrice a transitare alle dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE era stato dichiarato con forza di giudicato con altra sentenza del 2019 , poiché nelle more alla RAGIONE_SOCIALE era succeduta nell’affitto del complesso aziendale RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE, che aveva assunto i lavoratori in forza alla RAGIONE_SOCIALE, e già lavoratori RAGIONE_SOCIALE, così trovandosi la lavoratrice nella medesima posizione dei lavoratori PFI, era giocoforza concludere che i principi enunciati nella sentenza sulla controversia riguardante la prima affittuaria dell’azienda dov essero applicarsi anche alla seconda. Ma, secondo la Corte d’Appello, ciò presupponeva che nella vicenda si fossero perfezionate tre vicende traslative ex art.
2112 c.c., costituite dal passaggio dell’azienda: a) dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (contratto di affitto di azienda del 13.10.2011); b) dalla RAGIONE_SOCIALE al Fallimento RAGIONE_SOCIALE (retrocessione alla scadenza del contratto d’affitto); c) dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (contratto di affitto di azienda del 17.2.2016); poiché il secondo dei passaggi in questione non si era perfezionato, si era segnata una frattura nel meccanismo dell’art. 2112 c.c. su cui la lavoratrice aveva fondato la propria domanda e che il Tribunale aveva ritenuto applicabile.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice, con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 2112 c.c. e 47 legge n. 428/1990, contestando l’accertamento di ‘frattura’ nel meccanismo di cui all’art.2112 c.c.
Con il secondo motivo, deduce (art. 360 n. 5, c.p.c.) omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dal mantenimento dell’identità dell’entità aziendale trasferita.
Con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 47 legge n. 428/1990, sostenendo che l’accordo sindacale 21.10.2015 comunque non determinava deroga alla disciplina della continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Con il quarto motivo, deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa pronuncia circa la richiesta di inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, basata sull’acquiescenza prestata dalla società rispetto alla sentenza di primo grado.
I primi 3 motivi, da trattare congiuntamente per connessione, perché tutti concernenti la sussistenza degli indici di continuità necessari per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., sono fondati per quanto di ragione.
La sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie il meccanismo di protezione della continuità del rapporto lavorativo in caso di trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c. (a seguito della stipula del contratto di affitto di azienda tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 1.3.2016) per mancanza di retrocessione dell’azienda da RAGIONE_SOCIALE al Fallimento RAGIONE_SOCIALE.
Tale valutazione non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia, in base alla quale, ai fini del riconoscimento dei diritti nascenti dalla norma di cui all’art. 2112 c.c., occorre che l’azienda prosegua l’attività, anche mediante altro soggetto, senza soluzione di continuità, come accaduto nel caso di specie; non occorre, cioè, un formale atto di retrocessione alla scadenza del contratto d’affitto, retrocessione che, peraltro, è effetto diretto sostanziale della scadenza del contratto.
Invero, l’art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto dell’azienda; ne deriva che l’obbligazione dell’azienda affittuaria, come avviene
per agli altri casi di cessione, si risolve in un impegno di mantenimento dell’occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso.
9. Ad esempio, la disciplina dell’art. 2112 c.c. è stata ritenuta applicabile al rapporto di una lavoratrice impiegata presso il primo affittuario e poi, dopo la cessazione anticipata dell’attività di questi, passata alle dipendenze del secondo (Cass. n. 26808/2018); ovvero nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, purché quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza, mediante l’immutata organizzazione aziendale (Cass. n. 23765/2018); o ancora nell’ipotesi di cd. doppia retrocessione, e cioè al caso in cui, in esito alla prima retrocessione, sia subentrato un nuovo affittuario (Cass. n. 1298/2023); o anche se vi sia stato un periodo di sospensione dell’attività, potendo il fenomeno traslativo realizzarsi in più fasi connesse tra loro, dovendosi valutare l’entità del fenomeno medesimo (cfr. Cass. n. 17063/2015, n. 30663/2019, n. 23242/2023, e, da ultimo, Cass. n. 12274/2025).
10. Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata presenta quindi un errore di sussunzione della fattispecie concreta nei principi generali di cui sopra, sicché essa deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con individuazione del giudice di rinvio nella Corte d’Appello di Palermo, per procedere al riesame nel merito della fattispecie, conformandosi ai principi di diritto elaborati da questa Corte e qui ribaditi, secondo cui si applica anche in caso di retrocessione di azienda al termine del rela tivo contratto di affitto l’art. 2112 c.c., finalizzato a tutelare i lavoratori in ogni ipotesi in cui si verifica un fenomeno traslativo dell’azienda; e secondo cui, in generale, in materia di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’art. 2112
c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.
Rimane assorbita la questione relativa all’accordo sindacale citato (circa la non derogabilità con tali accordi alla continuazione del rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c., v . Cass. n. 1979/2024).
È invece infondato il quarto motivo di ricorso, in quanto l’adempimento alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado non significa acquiescenza da parte dell’appellante .
Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 25 giugno