Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5116 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18833/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 2495/2018 depositata il 12/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RAGIONI DI FATTO
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE convenne il Comune della stessa città avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, domandando il rilascio di una serie di unità immobiliari, detenute dal Comune medesimo. Quest’ultimo, ritualmente costituitosi, svolse domanda riconvenzionale per chiedere la declaratoria di usucapione delle predette unità immobiliari.
Attesosi all’istruttoria, il giudice adito rigettò entrambe le domande.
Contro la suddetta decisione si gravava l’RAGIONE_SOCIALE, ma, nella resistenza dell’Amministrazione comunale, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’impugnazione, con sentenza n. 2495, depositata il 12 dicembre 2018.
Il giudice di secondo grado affermava che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva offerto la prova di essere proprietaria degli immobili rivendicati, essendo rimaste indimostrate le condizioni, in forza delle quali l’art. 5 D. Lgs. n. 502/1992 e la normativa collegata avrebbero subordinato il trasferimento ex lege della proprietà degli immobili.
Ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI COGNOMEA DECISIONE
Attraverso la prima doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 55 della legge regionale siciliana n. 30/1993, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.b) Con il suddetto motivo, si afferma che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 dicembre 1998, che aveva disposto il trasferimento
all’RAGIONE_SOCIALE di ‘ tutti i beni descritti negli inventari già adottati dalla stessa mediante gli atti richiamati nelle deliberazioni n 72678 del 23.12.1996 e n. 6043 del 31.12.1997 che costituiscono parte integrante del presente decreto ‘. Il predetto atto avrebbe operato il trasferimento dei beni in esso previsti, fra cui anche i beni immobili oggetto dell’atto di citazione.
Il mezzo d’impugnazione è fondato.
2.a) Invero, all’analisi speculativa del ‘lungo ed articolato complesso di norme che hanno disciplinato la materia’ (pagg. 6 e seg. sentenza impugnata) la Corte d’appello non ha aggiunto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 dicembre 1998 che pure, richiamando nella premessa le norme in tema di trasferimenti a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, disponeva il trasferimento di una serie di beni, già descritti negli inventari adottati dal medesimo Ente. E’ dunque evidente che la valutazione circa l’avvenuto o no trasferimento dei beni rivendicati dall’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto prescindere dall’esame del predetto disposto normativo e dei suoi allegati, di cui peraltro nella sentenza impugnata nulla si dice.
2.b) In altri termini, il citato decreto -allegato al fascicolo della ricorrente -sancisce la legittimità dell’attribuzione ivi disposta in attuazione del trasferimento previsto dall’art. 5 del d. Lgs. vo 502/1992 e riguardante tutti i beni già appartenuti ai soppressi enti ospedalieri e transitati nel patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle allora istituite U.S.L. (Sez. 2, n. 39596 del 13 dicembre 2021)
1.a) Con il secondo rilievo, la ricorrente assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito appunto dalla mancata considerazione del Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 18 dicembre 1998.
La terza e la quarta censura si appuntano sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione sia all’art. 5 D. Lgs. N. 502/1992 e all’art. 55 legge reg. Sicilia n. 30/1993, sia all’art. 948 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. A fronte del combinato normativo previsto per i trasferimenti dei beni immobili a favore delle Aziende Ospedaliere, sarebbe stato onere probatorio del Comune quello di dare prova dell’insussistenza dei presupposti di fatto, previsti dalle norme nazionali e regionali, per il trasferimento dei beni.
Con il quinto rilievo, l’COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di C.T.U., finalizzata a quantificare l’indennizzo per l’illegittima occupazione dell’area.
L’ultimo motivo è volto a stigmatizzare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., come conseguenza della soccombenza.
Tutti i predetti motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, dovrà verificare se, alla luce del Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 18 dicembre 1998, possa o no ritenersi accertata la proprietà dei beni rivendicati dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile il 14 dicembre 2023
IL PRESIDENTE NOME COGNOME