Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36400 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36400 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28315/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2996/2021 depositata il 23/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME propone sette motivi di cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma ha respinto l’impugnazione della decisione del Tribunale di Roma reiettiva della domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE ad eseguire le richieste trascrizioni dell’atto di trasferimento della proprietà dell’autoveicolo TARGA_VEICOLO, targato TARGA_VEICOLO, da NOME COGNOME in favore delle di lui eredi NOMENOME e NOME COGNOME e NOME e dell’atto di trasferimento da queste in favore di esso ricorrente, e reiettiva altresì della domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno ‘non patrimoniale e morale’ da ingiustificata omissione delle trascrizioni. La Corte di Appello, rigettate le istanze istruttorie avanzate dal ricorrente per dimostrare di aver consegnato tutta la documentazione necessaria alle trascrizioni e per dimostrare, con ciò, la pretestuosità del tentativo dell’RAGIONE_SOCIALE di giustificare il proprio inadempimento sostenendo l’incompletezza della documentazione medesima, ha affermato che, a provare il fondamento delle domande del ricorrente non bastava la sola ricevuta attestante l’accettazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, della domanda di trascrizione posto che detta ricevuta dimostrava sì l”avvenuta presentazione della istanza di trascrizione’ ma non dimostrava ‘l’avvenuta presentazione dell’istanza di trascrizione con tutte le formalità dovendo la pratica essere successivamente istruita per la verifica dei presupposti normativi’. La Corte di Appello ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di appello contro la decisione del giudice di pace di Roma, di fronte al quale le domande erano state originariamente proposte e
che si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale, in quanto motivo proposto, appunto, contro la decisione del giudice di pace e non contro la decisione del Tribunale;
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria con cui insiste sui motivi proposti;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata, con riferimento all’art. 360 primo comma, n.3 c.p.c., la ‘violazione articolo 112 c.p.c. in relazione agli artt. 230 e 244 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello rifiutato di ammettere le prove per interrogatorio e per testi richieste dal ricorrente in primo grado, ritenendo erroneamente che non fosse stata impugnata la dichiarazione del Tribunale di inammissibilità delle medesime richieste in quanto ‘non articolate in capitoli’;
2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, con riferimento all’art. 360 primo comma, n.3 c.p.c., la ‘violazione dell’articolo 233 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello rifiutato di ammettere la prova per giuramento decisorio richiesta dal ricorrente in appello ritenendo erroneamente trattarsi di prova su circostanza -avere il ricorrente presentato ‘entrambi gli originali’ necessari all’ottenimento delle trascrizioni -non decisiva in quanto non involgente anche l’ulteriore motivo opposto dall’ RAGIONE_SOCIALE alla effettuazione della trascrizione, rappresentato dalla mancanza, nella istanza di trascrizione, dei ‘dati anagrafici’ dell’ odierno ricorrente;
3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, con riferimento all’art. 360 primo comma, n.3 c.p.c., la ‘violazione degli articoli 112, 115 e 167 c.p.c. in relazione agli artt. 230 e 244 c.p.c.’ per non avere la Corte di Appello considerato che l’allegazione del ricorrente ‘circa il significato della ricevuta’ già menzionata ‘non
era stato specificamente contestato dall’RAGIONE_SOCIALE che si era limitato a scrivere ciò che scrive la sentenza’ ;
4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, con riferimento all’art. 360 primo comma, n.3 c.p.c., la ‘violazione degli artt. 39 e 40 del r.d. 1814 del 1927, del d.lgs. 446 1997 e della legge 952 del 1977, e dell’art. 2683 c.c.’ per avere la Corte di Appello ritenuto che la ridetta ricevuta non fosse sufficiente a dimostrare la fondatezza delle domande di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE all’esecuzione delle trascrizioni e al risarcimento dei danni, laddove invece sarebbe stato coretto per la Corte di Appello ritenere il contrario dato che, in forza dell’art. 39 del r.d. citato, i funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE possono ‘rifiutare le note ed i titoli’ presentati per la trascrizione ‘ma se li accettano poi non possono rifiutare l’adempimento’;
5 con il quinto motivo viene lamentata, con riferimento all’art. 360 primo comma, n.3 e n.5. c.p.c., la violazione degli articoli ‘1208, 1029 e 1220 c.c.’ nonché l”omesso esame della documentazione offerta mediante deposito in atti’ per non avere la Corte di Appello tenuto conto del fatto che esso ricorrente, anche in corso di causa, aveva offerto di ridepositare tutta la documentazione necessaria per la trascrizione;
6. con il sesto motivo di ricorso viene lamentata, con riferimento all’art. 360 primo comma, n.3 c.p.c., la ‘violazione dell’articolo 92 c.p.c. e 342 c.p.c.’ per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile il motivo di appello ‘con il quale si chiede la modifica della sentenza del giudice di pace quanto alle spese, essendo stata la statuizione assorbita dalla sentenza del tribunale, la quale non è stata impugnata con motivo specifico sulle spese’. Il ricorrente sostiene invece che il motivo di appello era specifico;
7. con il settimo motivo di ricorso viene lamentata, con riferimento all’art. 360 primo comma, n.3 c.p.c., la ‘violazione articoli 185 c.p. e 2059 c.c. e 112 c.p.c.’ per non avere la Corte di Appello accolto
la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato da esso ricorrente in riferimento al ‘reato di abuso di ufficio o al reato di rifiuto di atto dovuto’, che sarebbe stato commesso dai funzionari dell’ RAGIONE_SOCIALE con il non procedere alle richieste trascrizioni;
va esaminato per primo il quarto motivo di ricorso in quanto logicamente preordinato rispetto al primo, al secondo, al terzo motivo.
Ai sensi degli artt. 2683, 2684 e 2685 c.c. i contratti di trasferimento della proprietà e gli atti di acquisto mortis causa della proprietà di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico sono titolo per la trascrizione.
Il regio decreto
‘1.I funzionari dell’A.C.I. incaricati della tenuta del Pubblico Registro non possono in verun caso, e neppure sotto il pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, né di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario. 2. I funzionari predetti possono però ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 14, 17, 18, 21 r.d.l.
, ed agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 del presente decreto’. Il riferimento del ricorrente a questo articolo è improprio perché il r.d. 1384 del 1927 riguarda formalità diverse dalla trascrizione ossia, come chiaramente scritto nell’art. 5 del
medesimo regio decreto, le iscrizioni (l’iscrizione originaria o prima iscrizione, di un veicolo; l’iscrizione dell’ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo; l’iscrizione dell’ipoteca convenzionale a favore di altri creditori) e le annotazioni (riguardanti i trasferimenti di proprietà del veicolo; la rinnovazione dell’ipoteca; il trasferimento dell’ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all’ordine che rappresenta il credito privilegiato; la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore; la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo; la cancellazione parziale o riduzione dell’ammontare del credito garantito di una iscrizione dell’ipoteca; la costituzione di usufrutto ai sensi dell’art. 2683 del codice civile eseguenti; rinnovi di iscrizioni escluso le formalità per cambio targa). Nondimeno il riferimento all’art. 39 può essere convertito nel riferimento all’analogo art. 2674 c.c. che, in tema di trascrizione, prevede che ‘1. il può ricusare di ricevere le e i se non sono in carattere intellegibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli , , primo comma, , e o non è presentato con le modalità previste dall’articolo e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli , e , numeri 1, 3, 4, e 7. 2. In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni’.
Questa disposizione consente al funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE di ricusare, in caso di non intellegibilità delle note e dei titoli, l’istanza di trascrizione e vieta, in casi tassativi, di ricevere l’istanza
medesima. Vieta, sotto pena di risarcimento del danno, di ricevere l’istanza di trascrizione e di non darvi, tempestivamente, corso. La norma impone al funzionario un controllo immediato della istanza e della completezza della documentazione ai fini della tempestiva esecuzione della formalità. Ciò si correla alla funzione della trascrizione nel PRA degli atti di acquisto degli autoveicoli che è la stessa, attribuita nel sistema della legge, alla trascrizione immobiliare (art. 2684 che richiama l’art. 2644 cod.civ.) ossia dirimere, in base alla priorità della data di iscrizione o di trascrizione, il conflitto tra più acquirenti di diritti reali sullo stesso bene del medesimo autore.
La norma, tuttavia, non dice che, e non può essere letta illogicamente nel senso che la trascrizione deve essere sempre eseguita anche in caso in cui la documentazione sottesa all’istanza accettata risulti poi ad un più attento controllo essere inidonea a rappresentare i presupposti richiesti dalla legge per la effettuazione della trascrizione.
La tesi del ricorrente secondo la quale la Corte di Appello avrebbe errato nel non ordinare l’esecuzione della trascrizione sul solo fatto che l’istanza era stata accettata è infondata e il motivo va rigettato;
il primo motivo di ricorso è inammissibile.
11.1. Nel corpo del motivo il ricorrente non riporta i capitoli di prova non ammessi dal Tribunale con decisione che la Corte di Appello ha dichiarato non essere stata specificamente appellata, né illustra la decisività degli stessi rispetto alla materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il
ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i predetti mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Sez. 3, n. 9674 del 12 aprile 2023; Sez. 6-1, n. 23194 del 4 ottobre 2017; Sez. 6-3, n. 19985 del 10 agosto 2017; Sez. 1, n. 4178 del 22 febbraio 2007).
il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
12.1. La decisione della Corte di Appello di non ammettere la prova per giuramento decisorio richiesta dal ricorrente in appello è motivata sul rilievo per cui la prova era irrilevante in quanto verteva unicamente sulla circostanza che l’odierno ricorrente avesse presentato ‘entrambi gli originali’ necessari all’ottenimento delle trascrizioni e non anche sulla circostanza contraria all’ulteriore ragione opposta dall’RAGIONE_SOCIALE alla effettuazione della trascrizione ovvero la mancanza, nella istanza di trascrizione, dei ‘dati anagrafici’ dell’ odierno ricorrente.
12.2. Per costante giurisprudenza della Corte, il giudizio circa l’ammissibilità, concludenza e rilevanza dei mezzi di prova e la valutazione delle stesse si risolve in un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato (v. Cass. n. 1253 del 07/04/1975),
13.il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché intrinsecamente contraddittorio.
Il ricorrente scrive che la Corte di Appello non ha considerato che l’allegazione di esso ricorrente ‘circa il significato della ricevuta’ come atto di per sé idoneo a dimostrare che la trascrizione avrebbe dovuto essere eseguita, ‘non era stata specificamente contestata dall’RAGIONE_SOCIALE che si era limitato a scrivere ciò che scrive la sentenza’ .
La Corte di Appello ha scritto che la ricevuta non era decisiva perché dimostrava l’ ‘avvenuta presentazione della istanza di trascrizione’ ma non dimostrava ‘l’avvenuta presentazione dell’istanza di trascrizione con tutte le formalità dovendo la pratica essere successivamente istruita per la verifica dei presupposti normativi’. Quindi -per quanto viene scritto con il motivo di ricorso in esamequesto era stato scritto anche dall’RAGIONE_SOCIALE. Non vi era una circostanza non specificatamente contestata dall’ RAGIONE_SOCIALE che l a Corte di Appello non ha posto a base della decisione contro il disposto dell’art. 115 c.p.c. La segnalata ragione di inammissibilità per intrinseca contraddittorietà assorbe il rilievo per cui l’art. 115 c.p.c. si riferisce a ‘fatti’ (non specificatamente contestati) laddove qui la Corte di Appello viene accusata di non aver tenuto conto di non contestazioni relative non a fatti ma a valutazioni sulla concludenza di un determinato documento rispetto alla dimostrazione di fatti;
15. Il quinto motivo è inammissibile.
15.1. Viene lamentata, con riferimento all’art. 360 primo comma, n.3 e n.5. c.p.c., la violazione degli articoli ‘1208, 1209 e 1220 c.c.’ nonché ‘omesso esame della documentazione offerta mediante deposito in atti’, per non avere la Corte di Appello tenuto conto del fatto che esso ricorrente, anche in corso di causa, aveva fatto offerta formale di ridepositare tutta la documentazione necessaria per la trascrizione.
15.2. Il motivo è inammissibile in riferimento alla dedotta violazione di leggi. Vengono evocate disposizioni (artt. 1208, 1209 e 1220 c.c.) che riguardano l’offerta formale e i suoi effetti e l’offerta non formale di prestazioni in rapporti obbligatori, il cui richiamo è quindi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa, relativa alla legittimità o illegittimità della mancata effettuazione della trascrizione richiesta dall’odierno ricorrente. Dette disposizioni non sono state in alcun modo applicate dalla Corte di Appello.
15.3. Il motivo è inammissibile anche in riferimento all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” di “un fatto decisivo per il giudizio” ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” o, come nella specie, a condotte che la parte prospetta di essere pronta a tenere (precisamente la condotta consistente nel deposito della documentazione per la trascrizione);
il sesto motivo è inammissibile.
10.1. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il motivo di appello contro la decisione del giudice di pace di Roma, di fronte al quale le domande erano state originariamente proposte e che si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale, in quanto motivo proposto appunto contro la decisione del giudice di pace e non contro la decisione del Tribunale.
10.2. Il motivo non veicola doglianze contro la ratio della dichiarazione. Veicola invece e soltanto la riaffermazione del fatto che, di fronte alla Corte di Appello, era stata chiesta la riforma della decisione del giudice di pace in ordine alle spese;
il settimo motivo di ricorso è infondato.
7.1. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello ha omesso di pronunciare sulla ‘istanza di risarcimento del danno non patrimoniale’ conseguente al ‘reato di abuso di ufficio o al reato di rifiuto di atto dovuto’, commesso dai funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE con il non procedere alle richieste trascrizioni.
7.2. In realtà la Corte di Appello non ha omesso di pronunciarsi avendo invece escluso che vi fossero i presupposti per pronunciarsi sul danno conseguente all’ipotizzato illecito in quanto quest’ultimo, sulla base della sola ricevuta di presentazione della istanza di
trascrizione, non poteva ritenersi provato e quindi doveva essere ritenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., inesistente;
13. in conclusione il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, il quarto e il settimo devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dichiara inammissibili il primo motivo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, rigetta il quarto e il settimo motivo;
condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2 .000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r . 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma 12 dicembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME