Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34075 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME nella qualità di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale EMAIL
-controricorrente e
ricorrente incidentale –
e contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e nei confronti di
NOME COGNOME CONDOMINIO CORTE DEL POZZO NOME COGNOME AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 133 dell ‘ 8/2/2022 del Tribunale di Udine; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l ‘ esecuzione promossa da NOME COGNOME e -senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l ‘ ordinanza di vendita) -ordinava la rinnovazione ( ex art. 162 c.p.c.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento -contenente l ‘ ingiunzione ex art. 492 c.p.c., era stato rivolto al «sig. COGNOME NOME Trustee del RAGIONE_SOCIALE Rita» e al «RAGIONE_SOCIALE in persona del Trustee sig. NOME COGNOME era stato trascritto nei RR.II. con nota del 21/12/2016 indicante (alla Sezione C – Soggetti) «Contro RAGIONE_SOCIALE» e (al quadro D – Ulteriori informazioni) «Trustee: COGNOME NOME» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente».
Avverso la menzionata ordinanza -pronunciata anche nei confronti di NOME COGNOME quale trustee del Trust NOME -il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.
Su istanza del creditore NOME COGNOMEintervenuto nell ‘ espropriazione immobiliare) veniva chiamato in causa NOME COGNOME già trustee del Trust Rita sino al 2017 e poi sostituito da NOME COGNOME
Con la sentenza n. 133 dell ‘ 8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell ‘ opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione; avendo affermato l ‘ inutilità della chiamata del Bidut (non legittimato a partecipare alla causa in quanto cessato dall ‘ incarico di trustee), condannava NOME COGNOME a rifondere i costi del giudizio sostenuti dal terzo chiamato e compensava le spese tra tutte le altre parti.
Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito rendeva la seguente motivazione: «… la questione relativa alla trascrizione di atti contro o a favore del trust è ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l ‘ interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello stesso, dovendosi applicare la disciplina della Convenzione dell ‘ Aja, in base alla quale ‘ Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l ‘ iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l ‘ esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa ‘ (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso. Deve,
peraltro, osservarsi che la trascrizione in favore del trust, da ritenersi ammissibile per le ragioni anzidette, presenta degli evidenti vantaggi, permettendo l ‘ immediata individuazione dei beni del trust, senza necessità di effettuare nuove trascrizioni ogniqualvolta venga a mutare il trustee. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, deve rispettarsi il principio di continuità delle trascrizioni, tenuto conto della circostanza che, fin dall ‘ atto di costituzione, i beni conferiti al trust NOME sono stati formalmente intestati al trust stesso: beni, per una parte, già oggetto di circolazione. Quanto all ‘ affidamento nei confronti dei terzi, la trascrizione del pignoramento di cui si discute è stata effettuata mediante specifica indicazione nella sezione D dei dati del trustee, consentendo in tal modo l ‘ identificazione dello stesso.».
6. Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME nella qualità di trustee del Trust NOME, proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
Col proprio controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, avente causa di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (creditrice intervenuta nell ‘ esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo.
Con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, NOME COGNOME domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese.
Rispetto a quest ‘ ultima impugnazione depositava controricorso NOME COGNOME
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati NOME COGNOME, Condominio Corte del Pozzo, NOME COGNOME, Agenzia delle Entrate
– RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE
Prima dell ‘ adunanza del 15/5/2024 NOME COGNOME e NOME COGNOME depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.
Con l ‘ ordinanza interlocutoria n. 15772 del 5/6/2024, ai sensi dell ‘ art. 331 c.p.c., questa Corte ordinava l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME litisconsorte necessario dell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace).
8. Nel termine assegnato il difensore del ricorrente procedeva alla predetta integrazione nei confronti del COGNOME, residente nel Principato di Monaco, con le modalità prescritte dalla Convenzione de L ‘ Aja del 15 novembre 1965 e, cioè, mediante l ‘ invio alla Direction des Services Judiciaires di Monaco della missiva da trasmettere, per raccomandata, al destinatario; sono stati tempestivamente depositati i modelli, debitamente compilati, che attestano la ricevuta da parte dell ‘ Autorità straniera, l ‘ invio della raccomandata al destinatario, la consegna a mani della moglie di quest ‘ ultimo, a ciò delegata. Il medesimo procuratore dichiarava, poi, che la notificazione del ricorso introduttivo era già stata regolarmente eseguita a mani del Francescon in data 13/4/2022, senza però depositare il modulo compilato dal destinatario (solo successivamente prodotto).
Ciononostante, NOME COGNOME non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.
All ‘ esito della camera di consiglio del 18/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve rilevare l ‘ infondatezza dell ‘ eccezione, sollevata da NOME COGNOME, di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di NOME COGNOME in quanto subentrata a NOME COGNOME dopo la notifica del pignoramento.
In primis , il fatto stesso che la COGNOME sia stata parte del processo di merito la abilita a proporre impugnazione della sentenza che l ‘ ha definito.
Peraltro, non si versa nell ‘ ipotesi -alla quale, comunque, non è sovrapponibile la fattispecie della successione di diversi soggetti nell ‘ ufficio di
trustee -di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal terzo acquirente dell ‘ immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento -quindi, con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, circostanza che esclude la legittimazione all ‘ opposizione de qua (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15400 del 28/06/2010, Rv. 613768-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013, Rv. 629055-01) -perché la presente causa è stata introdotta, anche nei confronti di NOME COGNOME (trustee subentrato a NOME COGNOME dal creditore NOME COGNOME
In ogni caso, il richiamo dell ‘ art. 2913 c.c. è inappropriato, perché la citata disposizione concerne l ‘ effetto ‘ sostanziale ‘ del pignoramento e, dunque, l ‘ inefficacia relativa degli atti traslativi compiuti dall ‘ esecutato in pendenza della procedura, mentre, anche per quanto esposto nel prosieguo, dal punto di vista processuale, la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell ‘ art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti (l ‘ applicazione dell ‘ art. 111 c.p.c. trova conferma anche nella decisione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 15/02/2023, Rv. 666880-01, relativa ad una fattispecie con significative analogie e, cioè, al trasferimento, nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto attinente a fondi comuni di investimento, del rapporto di gestione da una società ad un ‘ altra).
2. Col primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 disposizioni di attuazione e 132 comma 2° n.4) c.p.c., per difetto di sufficienza di motivazione», per avere il giudice di merito dato una motivazione per relationem all ‘ ordinanza del Tribunale di Torino del 10/5/2014, irreperibile nelle banche dati, senza peraltro illustrare la difformità della decisione rispetto all ‘ orientamento di legittimità.
3. La censura è complessivamente infondata.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice di merito non ha affatto fornito una motivazione per relationem ad un «introvabile» provvedimento del Tribunale di Torino: ha invece illustrato -succintamente
ma chiaramente -le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, ancorché richiamando, ad ulteriore supporto, le argomentazioni di un’altra pronuncia giurisprudenziale. Invece, la mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità non rende la motivazione affetta da insufficienza, ma, come poi è accaduto, da sua erroneità in diritto. Sotto tutti i profili, pertanto, il vizio di insufficienza della motivazione non può dirsi sussistente.
4. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 12 Convenzione dell ‘ Aja, ratificata dall ‘ Italia con legge n. 364/89 in relazione agli artt. 2643, 2645. 2659 c.c.», per avere il giudice di merito fondato la propria decisione su un ‘ erronea lettura della predetta Convenzione, la quale fa rinvio alla legge nazionale, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, pretende che la trascrizione sia eseguita nei confronti di soggetti, non già di rapporti privi di soggettività, come il trust; aggiunge la ricorrente che i presunti vantaggi della trascrizione contro il trust non valgono a superare il rigore formale delle formalità nei Registri Immobiliari, né la precisazione contenuta nel «quadro D» della nota presentata al Conservatore può ‘ salvare ‘ l ‘ erronea indicazione del «quadro C».
5. La censura è fondata.
6. Si deve innanzitutto premettere che il trust ( rectius , ‘ i trusts ‘ ), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell ‘ ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella «Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a L ‘ Aja il 1° luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law , che continua ad essere necessariamente regolato da una legge straniera (non rinvenendosi nella legislazione italiana un’autonoma disciplina) , e ha individuato svariate soluzioni per coniugare le sue peculiarità con l ‘ assetto normativo
italiano, determinando addirittura -secondo una fortunata definizione dottrinale -una vera e propria «metabolizzazione del trust».
Se un importante precedente di merito risalente al 2003 già aveva confutato le tesi dottrinali, recepite in alcuni rari provvedimenti giurisprudenziali, contrarie all ‘ ammissibilità dei cosiddetti trust ‘ interni ‘ (e, cioè, di quei trust il cui ‘ centro di gravità ‘ -individuato con riferimento al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente, all ‘ ubicazione dei beni in trust, alla residenza o domicilio del trustee, allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato -è in Italia, mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor ), la definitiva affermazione dell ‘ ammissibilità dell ‘ istituto deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, sin dalla pronuncia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, ha agevolmente superato il problema, logicamente pregiudiziale e rilevabile ex officio , della riconoscibilità del trust interno e ha attribuito espressamente la patente di validità (e di utilità) al trust ‘ endoconcorsuale ‘ , senza sollevare alcuna questione relativa all ‘ eventuale assenza di elementi di estraneità.
Anche altri precedenti di legittimità hanno reputato ammissibile la figura del trust interno, ferme restando l ‘ esigenza «di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispecie negoziale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 10/02/2020, Rv. 657143-01), e l ‘ applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (ad esempio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020).
7. Il fatto che il trust interno sia, quantomeno astrattamente, ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento non comporta affatto che l ‘ istituto di common law debba essere ‘ italianizzato ‘ o ‘nazionalizzato’ e, cioè, adattato al sistema sino al punto di travisarne la struttura e le caratteristiche -posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la validità, l ‘ interpretazione, gli effetti e l ‘ amministrazione del trust (così l ‘ art. 8 della Convenzione de L ‘ NOME, mentre sono assoggettate
alla lex fori soltanto le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al ( rectius , posti sotto il controllo del) trustee (così l ‘ art. 4 della Convenzione de L ‘ Aja).
In altre parole, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, non è consentito all ‘ interprete, mediante il ricorso ad improprie analogie o a presunti vantaggi pratici, alterare l ‘ istituto del trust -che ab origine non è un soggetto giuridico -attraverso una sua ‘ entificazione ‘ , né forzare le regole dell’ordinamento interno riguardanti le prescritte formalità pubblicitarie .
8. Questa premessa va considerata unitamente al l’univoco precedente della giurisprudenza di legittimità (singolarmente del tutto ignorato dal giudice di merito, nonostante la scorrettezza della mancata motivazione della scelta di discostarsi da un orientamento consolidato, quale pure può configurarsi in un unico e convincente, appunto per questo non contrastato, precedente: Cass., 6-3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036-02), che il Collegio intende esplicitamente confermare, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, Rv. 642711-01, secondo cui «Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un ‘ trust ‘ in persona del ‘ trustee ‘ , e non di quest ‘ ultimo, è illegittimo, in quanto il ‘ trust ‘ è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al ‘ trustee ‘ , il quale è l ‘ unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell ‘ esecuzione, nell ‘ ambito della verifica in ordine all ‘ esistenza delle condizioni dell ‘ azione esecutiva, può disporre d ‘ ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva». L’una e l’altro (richiamato, sia pure ai fini della ricostruzione del litisconsorzio necessario per l’applicazione di normative sovranazionali in tema di giurisdizione, da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019) costituiscono il fondamento per confutare (nel prosieguo) tutte le argomentazioni addotte dal Tribunale di Udine (sulla scorta di un altro minoritario orientamento di merito) per giustificare la propria decisione.
Innanzitutto, dell ‘ art. 12 della Convenzione de L ‘ Aja (nel testo inglese, « Where the trustee desires to register assets, movable or immovable, or
documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the State where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed. »; nel testo francese, « Le trustee qui désire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s ‘ y rapportant, sera habilité à requérir l ‘ inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l ‘ existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l ‘ Etat où l ‘ inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi. »; con traduzione -informale, ma diffusa -in italiano: «Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.»), il giudice di merito dà una lettura distorta: infatti, se è vero che l ‘ ordinamento italiano non prevede divieti di « registration » o « inscription » (sono i vocaboli usati nel testo, redatto in inglese e in francese, della Convenzione) tali da impedire un’adeguata pubblicità del trust, la citata norma non pretende affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l’ esistenza.
Al contrario, la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli Stati aderenti di consentire a questo -salvi divieti di legge -di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. E, infatti, sin dal 2000, molto prima dell ‘ introduzione dell ‘ art. 2645ter c.c., le pronunce dei giudici italiani -salvo alcune limitate e non condivisibili eccezioni -hanno superato o rimosso i rifiuti o le riserve espressi dai Conservatori dei Registri Immobiliari riguardo alla trascrizione di atti di trasferimento dal disponente al trustee o di acquisto effettuati dal trustee nella sua qualità, pure nell ‘ ipotesi di trust autodichiarati, e hanno ammesso la pubblicità dei diritti del trustee
anche nel libro fondiario nei territori dove trova applicazione l ‘ ordinamento tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929.
Per raggiungere la menzionata finalità pubblicitaria non è richiesto dalla Convenzione lo stravolgimento delle regole che presidiano la trascrizione e non occorre affatto attribuire la qualità di «soggetto» al (e, quindi, ‘ entificare ‘ il) trust, operazione ermeneutica che non trova alcun appiglio -né nei paesi in cui l ‘ istituto ha avuto origine, né nell ‘ ordinamento civile italiano -e che si risolve, oltretutto, in un inaccettabile travisamento delle sue intrinseche caratteristiche.
Può dirsi acquisito anche dalla giurisprudenza italiana il principio per cui il trust non è un patrimonio ‘ acefalo ‘ , privo cioè di un soggetto titolare (l ‘ assunto è pacifico nell’ordinamento inglese, in cui un’ autorevole dottrina esplicitamente riassume: « A trust is not a legal person, like an individual or a company, capable of owing property. For there to be a trust, property must be subject to a trust, so the property will be vested in a trustee or trustees (who may be individuals or companies) or in a nominee on behalf of the trust (though here the trustee ‘ s rights against the nominee may be regarded as property held by the trustee) »).
Infatti, questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste «il trust XXX in persona del trustee» (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il «trustee del trust XXX, nella sua qualità»:
-«Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l ‘ unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell ‘ esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel Regno Unito, ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011);
-«Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l ‘ unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale ‘ legale rappresentante ‘ di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. L ‘ effetto proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014);
-«Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l ‘ unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l ‘ intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l ‘ effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01).
Giova precisare che è del tutto irrilevante, ai fini civilistici, l ‘ individuazione del trust come soggetto passivo di imposta da parte dell ‘ art. 73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), poiché la citata norma ha una valenza prettamente tributaria e, notoriamente, la disciplina fiscale non incide sulla struttura degli istituti giuridici.
Costituisce ovvio corollario delle considerazioni sinora svolte che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente ‘ soggetto ‘ denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell ‘ assoluta indeterminatezza ( melius , inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce.
In secondo luogo, nella nota presentata al Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l ‘ attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell ‘ Ufficio provinciale del territorio istituito presso
l ‘ Agenzia delle entrate) i soggetti a favore dei (e contro i) quali è presa la trascrizione sono indicati nel «quadro C», destinato, appunto, all ‘ identificazione univoca dei «Soggetti».
Non vale affermare -come fa il Tribunale di Udine -che l ‘ indicazione del nominativo del trustee nel «quadro D» esclude l ‘ indeterminatezza e, così, l ‘ invalidità della formalità pubblicitaria: il predetto quadro (peraltro a compilazione facoltativa) è volto a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, non già a modificarle; inoltre, nessuna efficacia ‘ sanante ‘ può attribuirsi all ‘ indicazione di un soggetto diverso, la quale, anzi, incrementa ulteriormente l ‘ incertezza.
Ancora, il richiamo -contenuto nella sentenza impugnata (e in altri precedenti di merito) -alle modalità in uso per le trascrizioni inerenti a beni in fondi immobiliari è frutto di un ‘ erronea analogia e, pertanto, è l’esito di un evidente paralogismo .
Contrariamente a quanto sostenuto -e, cioè, che la trascrizione va eseguita a favore del (o contro il) fondo, benché privo di soggettività giuridica -questa Corte ha più volte statuito che «I fondi comuni d ‘ investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un ‘ autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell ‘ interesse del fondo, l ‘ immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010, Rv. 614460-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019, Rv. 653911-01).
Parimenti fuorviante è il riferimento alla trascrivibilità di un pignoramento immobiliare a favore di un condominio che, secondo un tradizionale insegnamento, è un ente di gestione e non un soggetto giuridico: tale formalità è oggi prevista dall ‘ art. 2659, comma 1, n. 1), ult. periodo, c.c., per espressa volontà del legislatore che -con l ‘ art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 -ha modificato la norma; perciò, l ‘ esplicita
previsione normativa, mancante per il trust, esclude la comparabilità delle diverse fattispecie.
Da ultimo, si osserva che sono irrilevanti i (presunti) vantaggi pratici indicati dal giudice di merito: da un lato, non è possibile modellare a piacimento l ‘ istituto del trust per agevolare l ‘esecuzione delle formalità o per consentire un risparmio sul loro costo; dall ‘ altro, il rigore formale a cui è improntato il sistema pubblicitario esclude che, ‘ per maggiore comodità ‘ , si possa operare una forzatura tale da consentire la trascrizione a favore di (o contro) un ‘ entità che non è tecnicamente un soggetto di diritto.
Col terzo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 557 e 629 c.p.c.», per avere il Tribunale mancato di pronunciare la nullità del pignoramento derivante dall ‘ invalidità della sua trascrizione, pronuncia già richiesta nel grado di merito attinente ad un vizio rilevabile ex officio .
La censura è inammissibile.
Il thema decidendum dell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. è delimitato dalla contestazione fatta valere dall ‘ opponente che, nel caso, ha censurato la declaratoria di invalidità della trascrizione da parte del giudice dell ‘ esecuzione.
Non sono state svolte contestazioni riguardo alla decisione, del medesimo giudice, circa la perdurante validità della notifica del predetto atto e, dunque, la pretesa erroneità di tale statuizione esula da questo giudizio; né la rilevabilità d ‘ ufficio di gravi invalidità del pignoramento (sul punto, la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017) consente al giudice dell ‘ opposizione esecutiva di sostituirsi al giudice dell ‘ esecuzione.
Venendo al ricorso incidentale, NOME COGNOME censura la decisione impugnata, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, 91, 102, 107, 111 c.p.c. e 2913 c.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ed omessa e/o incongrua motivazione», per avere il giudice di merito con-
dannato lo stesso COGNOME a rifondere le spese di lite a NOME COGNOME in ragione dell ‘ affermata inutilità della sua chiamata in causa; col motivo si sostiene che il COGNOME era da considerare litisconsorte necessario in quanto originario destinatario del pignoramento, non essendo peraltro rilevante ed efficace nei confronti dei creditori la successione a titolo particolare di NOME COGNOME.
22. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Il trasferimento dei beni in trust da NOME COGNOME, trustee al momento del pignoramento, al nuovo trustee NOME COGNOME non ha determinato una successione a titolo universale nei rapporti compresi nel trust: infatti, all ‘ odierna ricorrente sono state trasferite -nel corso del processo esecutivo -le posizioni giuridiche in trust (e, nello specifico, il bene pignorato) e in alcun modo il precedente trustee si è ‘ estinto ‘ .
Il Collegio condivide l ‘ opinione dottrinale secondo cui «la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non, come invece si sarebbe portati a pensare, a titolo universale».
Pertanto, l ‘ intervento nella procedura esecutiva della COGNOME -che, ex art. 12 della Convenzione de L ‘ Aja, ha la capacità di agire ed essere convenuta in giudizio e di comparire nella sua qualità di trustee (e, anzi, l ‘ intervento in una controversia che ha ad oggetto la difesa dei beni in trust costituisce un suo preciso dovere) -rientra nell ‘ ipotesi normativa dell ‘ art. 111 c.p.c., disposizione che, tuttavia, non determina l ‘ estromissione dall ‘ espropriazione forzata dell ‘ originario trustee.
Quest ‘ ultimo, in quanto parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c., di talché la sua chiamata in causa non era affatto inutile -come ha invece statuito il giudice di merito -ma, anzi, doverosa.
È, dunque, infondato il ricorso incidentale nella parte in cui si afferma l ‘ irrilevanza della successione a titolo particolare di NOME COGNOME (nuovo
trustee), ma è fondata la censura che determina il venir meno del presupposto sul quale si basa la condanna di NOME COGNOME a rifondere le spese a NOME COGNOME
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev ‘ essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. : l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Udine del 26/2/2020, col quale veniva dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare, va respinta.
La novità (quantomeno negli esatti termini) di alcune delle questioni qui esaminate -e rivelatesi dirimenti -giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del grado di merito e anche del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da NOME COGNOME
compensa tra tutte le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,