Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8580 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8580 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
SENTENZA
R.G.N. 8595/19 U.P. 7/3/2024
Vendita -Nullità -Trascrizione domanda accertamento nullità -Acquisti dei sub-acquirenti sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, unitamRAGIONE_SOCIALE agli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti principali –
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in RAGIONE_SOCIALE del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
che la rappresenta e difende, unitamRAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
nonché
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamRAGIONE_SOCIALE agli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamRAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti incidentali –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori;
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li
rappresenta e difende, unitamRAGIONE_SOCIALE agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in RAGIONE_SOCIALE del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamRAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE e ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale –
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimati –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte d’appello di Bologna n. 2827/2018, pubblicata il 9 novembre 2018, notificata l’11 gennaio 2019, il 15 gennaio 2019 e il 16 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M., in RAGIONE_SOCIALE del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto: A) il rigetto dei ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché dei ricorsi proposti da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME; B) l’accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento dei restanti motivi; C) l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato interposto da Ad RAGIONE_SOCIALEm nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché verso COGNOME NOME e COGNOME NOME e la dichiarazione di inammissibilità di quello interposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti principali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dei ricorrenti incidentali RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME nonché della controricorrRAGIONE_SOCIALE e ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale Ad RAGIONE_SOCIALEm, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti principali, l’AVV_NOTAIO -per delega dell’AVV_NOTAIO per la ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO per la ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale NOME e l’AVV_NOTAIO per la controricorrRAGIONE_SOCIALE e ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale Ad RAGIONE_SOCIALEm.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 4 marzo 2009, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire condannare COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME all’immediato rilascio dei terreni emarginati e gli altri convenuti al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dei terreni. In via subordinata, chiedevano la condanna degli eredi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, in via solidale, e comunque anche nei confronti degli altri convenuti che fossero stati ritenuti obbligati, solidalmRAGIONE_SOCIALE o pro quota , al pagamento di euro 117.493,82, equivalRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quota di un quarto del prezzo di euro 469.975,78 dagli stessi versato per l’acquisto dell’intero podere denominato ‘Peschiere’.
In proposito, gli attori esponevano: che, in un precedRAGIONE_SOCIALE giudizio, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano chiesto -all’esito della gara d’asta del 6 novembre 1991 -, nella loro qualità di aggiudicatari del podere denominato ‘Peschiere’, nei confronti degli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME e COGNOME NOME (quest’ultimi quali eredi di COGNOME NOME), di COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE S.n.c., che fosse dichiarata la nullità della compravendita del 5 giugno 1992, stipulata in favore dell’affittuario COGNOME a seguito del suo esercizio del diritto di prelazione agraria, e delle successive rivendite frazionate dello stesso fondo effettuate il 14
settembre 1992 e il 4 novembre 1992 da COGNOME NOME in favore rispettivamRAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME; che, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 331/1999 (confermata dRAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Bologna con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 891/2001, a sua volta confermata dRAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 20954/2006), il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato la nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c. (in spregio RAGIONE_SOCIALE normativa sulla prelazione legale agraria) dei richiamati contratti di compravendita e aveva disposto il trasferimento, in favore degli attori, della proprietà del fondo; che, all’esito, gli istanti avevano intimato atto di precetto per la riconsegna dei terreni nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo trasformatasi in RAGIONE_SOCIALE, poi fusasi per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE); che COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME e NOME proponevano opposizione all’esecuzione, sostenendo che, con atto pubblico di compravendita dell’11 settembre 1993, avevano acquistato una quota del fondo da NOME, che, a sua volta, l’aveva acquistata da RAGIONE_SOCIALE, in forza di atto di compravendita del 30 agosto 1993; che tale opposizione era stata accolta, in quanto gli opponenti erano estranei al titolo esecutivo fatto valere; che, quindi, gli istanti intendevano reiterare la richiesta di declaratoria di nullità derivat a dell’atto di compravendita concluso tra la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME e tra quest’ultima e COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, stante l’accertata nullità dell’originario atto di compravendita in
precedenza stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali chiedevano il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, instavano affinché fosse accertato l’avvenuto acquisto per usucapione abbreviata del terreno controverso; in via subordinata, previa chiamata in causa, chiedevano che la loro dante causa COGNOME NOME li tenesse indenni e manlevati in caso di soccombenza; in via di ulteriore subordine, chiedevano la condanna degli attori al versamento dell’indennità di cui all’art. 1150 c.c.
Si costituivano in giudizio altresì COGNOME NOME e COGNOME NOME, le quali concludevano per il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio ancora la RAGIONE_SOCIALE, la quale si dichiarava estranea ai fatti di causa e chiedeva al Tribunale di disporre secondo giustizia.
Infine, si costituiva in causa NOME, la quale -preliminarmRAGIONE_SOCIALE -chiedeva la chiamata di COGNOME NOME, nella sua qualità di socio illimitatamRAGIONE_SOCIALE responsabile della RAGIONE_SOCIALE, e -nel merito -concludeva per il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti, eccependo la prescrizione di alcune di esse e comunque chiedendo di essere manlevata dalle società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché da COGNOME NOME, nella sua qualità di socio illimitatamRAGIONE_SOCIALE responsabile.
Quindi, il Tribunale adito, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 843/2015, depositata il 20 maggio 2015, in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarava acquisita, in loro favore, per intervenuta usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., la proprietà del terreno conteso, rigettando la domanda principale degli attori volta al rilascio del fondo e condannando RAGIONE_SOCIALE -in accoglimento della domanda subordinata proposta -al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 117.493,75, oltre interessi legali, a titolo di rimborso del prezzo corrisposto per l’acquisto dell’appezzamento.
2. -Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2015, proponevano appello COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo la riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado e segnatamRAGIONE_SOCIALE insistendo nella declaratoria di nullità dell’atto di acquisto dell’11 settembre 1993 in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con conseguRAGIONE_SOCIALE condanna degli stessi al risarcimento dei danni.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione tutte le parti già evocate nel giudizio di primo grado, alcune delle quali interponevano appello incidentale, ad eccezione di COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE, rimasti contumaci.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sRAGIONE_SOCIALEnza di cui in epigrafe, in riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata: A) dichiarava che COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano proprietari dei terreni contesi e condannava COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al rilascio dei terreni in favore degli appellanti principali nonché al pagamento della somma di euro 4.000,00 annui a titolo di risarcimento dei danni; B) condannava COGNOME NOME a tenere indenni COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME dagli effetti della pronuncia, con conseguRAGIONE_SOCIALE obbligo di provvedere al rimborso della somma di euro 46.481,12, oltre interessi legali, nonché di ogni altra somma corrisposta in esecuzione della decisione; C) condannava la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, in solido, a tenere indenne COGNOME NOME dagli effetti della pronuncia, con conseguRAGIONE_SOCIALE obbligo di provvedere al rimborso di tutte le somme versate dRAGIONE_SOCIALE COGNOME in esecuzione della decisione; D) dichiarava assorbita la domanda di restituzione proposta dagli appellanti principali nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguRAGIONE_SOCIALE accoglimento dell’appello incidentale spiegato da quest’ultima; E) confermava, per il resto, la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che la nullità dell’atto soggetto a trascrizione travolgeva anche gli atti derivati, poiché la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità era stata trascritta entro cinque anni dRAGIONE_SOCIALE trascrizione dell’atto nullo, non rilevando la circostanza che gli atti dispositivi successivi a quello nullo fossero stati trascritti prima della trascrizione della domanda; b ) che l’acquisto per usucapione bre ve in favore di COGNOME non si era perfezionato, poiché nel 2000 i COGNOME avevano efficacemRAGIONE_SOCIALE interrotto il possesso, con
conseguRAGIONE_SOCIALE decorso di un nuovo termine, insufficiRAGIONE_SOCIALE ad integrare il requisito temporale stabilito dRAGIONE_SOCIALE norma richiamata; c ) che, infatti, nel giudizio di opposizione all’esecuzione gli opposti avevano proposto domanda di accertamento della nullità degli atti di compravendita intercorsi tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME e tra quest’ultima ed COGNOME
COGNOME, esprimendo la volontà di riacquistare il possesso dell’immobile, cosicché, ove detta domanda fosse stata accolta, si sarebbe determinata la restituzione del bene, requisiti, questi, idonei ai fini dell’interruzione del possesso ad usucapionem , senza che rilevasse l’ina mmissibilità di tale domanda; d ) che anche la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti era meritevole di tutela, pur non potendo riconoscersi ragioni di danno a favore dei COGNOME fino RAGIONE_SOCIALE proposizione della domanda volta a riappropriarsi del bene, in ragione della presunzione di buona fede dei possessori; e ) che tale risarcimento doveva essere liquidato nella misura indicata, ossia in base RAGIONE_SOCIALE rendita agraria del terreno, considerato che nessuna contestazione era mai stata sollevata su siffatto criterio di quantificazione, per un importo di euro 4.000,00 per ciascuna annualità; f ) che le conseguenti domande di garanzia proposte dagli appellati e appellanti incidentali COGNOME
COGNOME e da COGNOME NOME erano fondate nei limiti del corrispettivo versato da ciascuna di tali parti, sicché COGNOME NOME era tenuta al rimborso, in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, della somma di euro 46.481,12, oltre interessi legali, e doveva altresì tenere indenni questi ul timi degli ‘ulteriori conseguenti all’accoglimento della domanda proposta dai signori COGNOME‘; g ) che meritava accoglimento, nei medesimi termini,
anche la domanda di manleva proposta da NOME nei confronti di NOME e della RAGIONE_SOCIALE, che aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE, nella quale si era trasformata la RAGIONE_SOCIALE, originaria venditrice del compendio immobiliare controverso.
-Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, contro cui hanno resistito, con controricorso, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché, con controricorso contenRAGIONE_SOCIALE ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, Ad RAGIONE_SOCIALEm.
Ha successivamRAGIONE_SOCIALE proposto ricorso avverso la stessa sRAGIONE_SOCIALEnza anche la RAGIONE_SOCIALE, articolato in tre motivi, contro cui hanno resistito, con separati controricorsi, da una parte, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, dall’altra, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché, con controricorso contenRAGIONE_SOCIALE ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, Ad RAGIONE_SOCIALEm.
Ha proposto altresì ricorso COGNOME NOME, sviluppato in quattro motivi, contro cui hanno resistito, con separati controricorsi, da una parte, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, dall’altra, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché, con controricorso contenRAGIONE_SOCIALE ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, Ad RAGIONE_SOCIALEm.
Ha, quindi, proposto ulteriore ricorso COGNOME NOME, affidato a sette motivi, contro cui hanno resistito, con controricorso, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché, con controricorso contenRAGIONE_SOCIALE ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo, AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEm.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
I ricorsi sono stati iscritti nell’ambito dello stesso procedimento, con il medesimo numero di ruolo generale.
-Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
I ricorrenti principali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i ricorrenti incidentali RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME nonché la controricorrRAGIONE_SOCIALE e ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale RAGIONE_SOCIALE hanno presentato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza e del procedimento ex art. 161 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda di manleva subordinata svolta dall’appellata e appellante incidentale RAGIONE_SOCIALE, senza che il relativo atto fosse notificato all’impresa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata contumace, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 292 e 343 c.p.c.
Si tratterebbe, infatti, di eccezione idonea ad inficiare radicalmRAGIONE_SOCIALE di nullità la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e sussisterebbe l’interesse ex art. 100 c.p.c. in ordine RAGIONE_SOCIALE stessa anche in capo agli attuali ricorrenti, benché l’accoglimento della domanda di manleva a favore della RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, non abbia inciso direttamRAGIONE_SOCIALE sulle conseguenze economiche della decisione in danno degli COGNOME, se non limitando la platea dei
soggetti sui quali potrebbero rivalersi per quanto dovessero pagare ai COGNOME.
2. -Con il secondo motivo i ricorrenti principali contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2652, n. 6, c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale riconosciuto la valenza assorbRAGIONE_SOCIALE della trascrizione del 23 maggio 1994, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto la citazione introduttiva della domanda dichiarativa della nullità del primario contratto di vendita del 5 giugno 1992 (con la conseguRAGIONE_SOCIALE nullità degli atti traslativi successivi del 14 settembre 1992 e del 4 novembre 1992), a fronte degli ulteriori atti di acquisto derivati del 30 agosto 1993 e dell’11 settembre 1993, senza considerare che la sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarativa della nullità n. 331/1999, depositata il 22 aprile 1999 e passata in cosa giudicata, aveva disposto che fosse cancellata la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio e che fosse annotata e trascritta la sRAGIONE_SOCIALEnza, trascrizione avvenuta il 4 agosto 1999.
Con la conseguenza che i diritti acquistati dai terzi non sarebbero stati pregiudicati, in quanto tale ultima trascrizione (sostitutiva della trascrizione della domanda, di cui era stata ordinata la cancellazione con effetti ex tunc ) sarebbe intervenuta ben oltre cinque anni rispetto agli atti di cui si reclamava la nullità derivata, risalenti all’anno 1992.
3. -Con il terzo motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 c.c., in rapporto con l’art. 2652,
n. 6, c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che, nell’ipotesi di acquisto per usucapione abbreviata, ossia a titolo originario, avvenuto a non domino , potesse trovare applicazione il principio sulla pubblicità sanante in ragione della priorità della trascrizione della domanda.
Per converso, osservano gli istanti che essi avevano ricevuto il trasferimento a mezzo titolo astrattamRAGIONE_SOCIALE idoneo, quando non era ancora stata trascritta contro il dante causa della venditrice, né tantomeno contro la COGNOME, la domanda di nullità, trascrizione non solo tardiva, ma di cui era stata ordinata ed eseguita la cancellazione con la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, sicché essi avrebbero posseduto pacificamRAGIONE_SOCIALE per dieci anni a decorrere dRAGIONE_SOCIALE trascrizione del titolo.
Con l’effetto che non sarebbe stata mai trascritta alcuna domanda di nullità dell’acquisto della COGNOME e di quello successivo degli COGNOME prima dell’inizio della presRAGIONE_SOCIALE causa.
4. -Con il quarto motivo i ricorrenti principali si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1165, 1167, 2943 e 2945 c.c., in riferimento all’art. 1159 c.c., nonché della violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte del gravame reputato che il possesso utile ad usucapionem dell’appezzamento di terreno dRAGIONE_SOCIALE data dell’acquisto, in forza di un titolo astrattamRAGIONE_SOCIALE idoneo dell’11 settembre 1993, si fosse interrotto prima del dec orso del termine decennale, senza che alcun atto interruttivo fosse stato loro notificato, posto che il precetto volto ad intimare il rilascio -che, comunque, avrebbe dovuto ritenersi inidoneo ad interrompere il termine utile ad usucapire -sarebbe stato
notificato in data 5 ottobre 1999 solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e agli eredi di COGNOME NOME, ma non in favore degli COGNOME
COGNOME
COGNOME.
Osservano, poi, gli istanti che l’esercizio della signoria di fatto sulla res avrebbe potuto essere interrotta solo per effetto della perdita del possesso protratta per un anno oppure in caso di proposizione di un’azione giudiziale volta al recupero del bene da parte del titolare del diritto o, infine, in caso di riconoscimento dell’altrui diritto da parte del possessore, sicché non avrebbe costituito atto interruttivo del possesso in buona fede la notifica di un atto di precetto, peraltro neanche avvenuta direttamRAGIONE_SOCIALE in favore dei ricorrenti, i quali avevano dato corso RAGIONE_SOCIALE causa di opposizione all’esecuzione in qualità di terzi.
Né gli originari attori avrebbero svolto alcuna contestazione sui presupposti dell’acquisto, ossia sul possesso pacifico in buona fede protratto per un decennio.
5. -Con il quinto motivo i ricorrenti principali lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 346 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che l’acquisto in favore degli odierni ricorrenti fosse pregiudicato dRAGIONE_SOCIALE declaratoria di nullità dell’atto primario, benché, in sede di gravame, non fosse stata nuovamRAGIONE_SOCIALE richiesta la dichiarazione di nullità della compravendita conclusa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME.
Con la conseguenza che sarebbe stato sostenuto il travolgimento del loro acquisto in assenza di specifica domanda formulata dRAGIONE_SOCIALE parte interessata in ordine RAGIONE_SOCIALE nullità dell’atto
presupposto, in spregio al principio secondo cui le domande non riproposte in appello si intendono abbandonate e in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
6. -Con il sesto motivo i ricorrenti principali rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’ulteriore violazione dell’art. 2652, n. 6, c.c., in combinato disposto con l’art. 1147, secondo comma, c.c., per avere la Corte di merito esteso l’effetto di prevalenza previsto dRAGIONE_SOCIALE norma sulla trascrizione delle domande, nonostante non fosse stata trascritta la domanda di nullità nei confronti del venditore dell’atto pregiudicato.
Ad avviso degli istanti, avrebbe potuto essere al più pregiudicato l’atto di acquisto in favore della RAGIONE_SOCIALE, la cui domanda peraltro non sarebbe stata riproposta in appello, ma non l’atto di acquisto successivo in favore dei ricorrenti, i quali non avrebbero assunto la veste di terzi in relazione all’atto dichiarato nullo a seguito della trascrizione della domanda prima della decorrenza del quinquennio dRAGIONE_SOCIALE trascrizione dell’atto impugnato, tanto più che la trascrizione della domanda di nullità del primario atto di vendita, avvenuta il 23 maggio 1994, non sarebbe avvenuta nei confronti delle parti dell’ultimo trasferimento, verso le quali solo nell’anno 2009 sarebbe stata proposta e presumibilmRAGIONE_SOCIALE trascritta la domanda di nullità e, quindi, ben oltre il quinquennio.
7. -Con il settimo motivo i ricorrenti principali assumono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1148 e ss., 1418 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto un danno in favore dei COGNOME, per effetto dello sfruttamento del fondo da parte degli
COGNOME, a far tempo dall’11 novembre 2000, accertando, in via presuntiva, il quantum di tale danno, nella misura di euro 4.000,00 annui, sull’assunto che tale importo non fosse stato oggetto di contestazioni, mentre, fin dRAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione della causa di primo grado, la difesa COGNOME avrebbe contestato la sussistenza del debito da risarcimento, quantomeno in capo ai conchiudenti, i quali avevano regolarmRAGIONE_SOCIALE pagato il prezzo pattuito per l’acquisto del bene.
Ne sarebbe conseguito che la mancata contestazione specifica del quantum , oltre che superata dRAGIONE_SOCIALE negazione dell’ an , non avrebbe esonerato i richiedenti dall’onere della prova.
In specie, non sarebbero stati integrati i presupposti del risarcimento da inadempimento in difetto di alcun inadempimento, stante che solo al passaggio in giudicato della sRAGIONE_SOCIALEnza vi sarebbe stata l’attualità dell’obbligo di rilasciare il fondo e, d’altro canto, i COGNOME sarebbero stati autorizzati, fino ad allora, a trattenere la somma corrispondRAGIONE_SOCIALE al valore del fondo, né avrebbero potuto operare le norme sul possesso di buona fede, poiché esse sarebbero state attinenti all’azione di rivendica, non già all’accertamento della nullità.
8. -Con il primo motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale RAGIONE_SOCIALE riprende il primo motivo articolato dai ricorrenti principali e, segnatamRAGIONE_SOCIALE, obietta che vi sarebbe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza e del procedimento per violazione degli artt. 161, 101, 292 e 343 c.p.c., avendo il giudice dell’impugnazione accolto la domanda di manleva subordinata svolta dall’appellata e appellante incidentale
NOME senza che il relativo atto fosse notificato RAGIONE_SOCIALE impresa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata contumace.
9. -Con il secondo motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale RAGIONE_SOCIALE espone le stesse argomentazioni sviluppate dai ricorrenti principali in ordine RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione dell’art. 2652, n. 6, c.c. e all’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, RAGIONE_SOCIALE stregua dell’avvenuta cancellazione dell’originaria trascrizione della domanda disposta dRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 331/1999.
10. -Il terzo motivo della ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale RAGIONE_SOCIALE investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1223 e ss. c.c. e, in particolare, degli artt. 1225 e 1227 c.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la Corte distrettuale, nella parte motiva, circoscritto la portata della manleva nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE alle sole voci afferenti al rimborso del corrispettivo di acquisto, pari ad euro 46.488,12, e alle spese legali, con esclusione dell’importo riconducibile al risarcimento del danno per mancata restituzione del bene, mentre, nella parte dispositiva, avrebbe esteso l’obbligo della COGNOME (e di COGNOME NOME in solido) a tenere indenne COGNOME NOME non solo in ordine al rimborso del corrispettivo e delle spese legali, ma anche con riferimento ad ogni altra somma corrisposta in esecuzione della decisione.
In proposito, la COGNOME evidenzia che l’estensione della manleva a suo carico anche per le voci delle spese e del danno dipendRAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE mancata restituzione del bene sarebbe incongrua, posto che ‘il comportamento processuale delle parti si appalesava comunque estraneo RAGIONE_SOCIALE sfera della COGNOME, anche
quale incorporante’ e, dunque, ad essa non attribuibile e da essa non prevedibile.
11. -Con il primo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale COGNOME NOME censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 354 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, rimettendo la causa al Tribunale affinché questi provvedesse RAGIONE_SOCIALE cancellazione della causa dal ruolo, posto che la prima notifica ai convenuti dell’atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE si era perfezionata il 2 marzo 2009, mentre l’iscrizione a ruolo era avvenuta solo il 20 marzo 2009, ossia dopo il termine prescritto di dieci giorni per la costituzione dell’attore.
12. -Con il secondo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale COGNOME NOME formula la stessa doglianza esposta dai ricorrenti principali e dRAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale RAGIONE_SOCIALE, in ordine RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 2652, n. 6, c.c. e all’omesso esame di un fatto decisivo in ragione della disposta cancellazione della trascrizione della domanda di accertamento della nullità.
13. -Con il terzo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale COGNOME NOME evoca le stesse ragioni prospettate dai ricorrenti principali con il quinto motivo, in ordine RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., dell’art. 346 c.p.c., per avere la Corte del gravame travolto gli atti di acquisto da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultima ai ricorrenti principali, benché, in sede di impugnazione, non fosse stata nuovamRAGIONE_SOCIALE richiesta la dichiarazione di nullità della
compravendita conclusa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
14. -Con il quarto motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale COGNOME NOME sviluppa le stesse argomentazioni esposte dRAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale RAGIONE_SOCIALE in merito all’asserito contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva della pronuncia impugnata, nella parte in cui la prima avrebbe circoscritto la portata della manleva alle sole voci afferenti al rimborso del corrispettivo di acquisto, pari ad euro 46.488,12, e alle spese legali, mentre la seconda l’avrebbe estesa ad ogni altra somma corrisposta in esecuzione della decisione.
Deduce altresì l’istante che COGNOME –COGNOME–COGNOME, quali ipotetici creditori in via di regresso nei confronti di COGNOME NOME, avrebbero quantomeno concorso colposamRAGIONE_SOCIALE a cagionare il danno che intendevano riversare sul proprio dante causa e, di riflesso, nei confronti di COGNOME NOME e dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, il che avrebbe escluso che la manleva potesse riguardare anche la richiesta di risarcimento dei danni.
15. -I sette motivi del ricorso incidentale spiegato da NOME riprendono integralmRAGIONE_SOCIALE le sette censure articolate dai ricorrenti principali.
16. -Infine, l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dRAGIONE_SOCIALE controricorrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso i quattro ricorsi concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per essere la Corte d’appello incorsa in un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, nella parte in cui, nella motivazione, ha dichiarato che l’appello incidentale
dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse assorbito dall’accoglimento dell’impugnazione principale, non sussistendo alcun diritto di rimborso in capo agli appellanti, in ragione del trasferimento dei terreni in loro favore, mentre, nel dispositivo, ha dichiarato assorbita la domanda di restituzione proposta dagli appellanti principali nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di primo grado, con conseguRAGIONE_SOCIALE accoglimento dell’appello incidentale proposto da quest’ultimo, dovendo sciogliersi tale contrasto a favore di quanto riportato nel dispositivo e, quindi, nel senso dell’accoglimento dell’appello incidentale interposto da RAGIONE_SOCIALE, in quanto consistRAGIONE_SOCIALE nell’unica conseguenza logica dell’accoglimento dell’appello principale.
E ciò considerato che, in ragione della riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado -che aveva dichiarato l’usucapione in favore degli COGNOME–COGNOME e, per l’effetto, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dei COGNOME, della somma di euro 117.493,75, a titolo di restituzione del prezzo -, con la conseguRAGIONE_SOCIALE affermazione del diritto dei COGNOME a tornare nella disponibilità dei terreni all’esito del travolgimento dei diritti dei sub-acquirenti, correlato RAGIONE_SOCIALE opponibilità della trascrizione della domanda dichiarativa della nullità, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe certamRAGIONE_SOCIALE più potuto essere tenuta RAGIONE_SOCIALE corresponsione di alcun rimborso per la perdita degli stessi, come statuito dRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado quale effetto dell’accoglimento dell’usucapione.
17. -In via di priorità logica e giuridica, deve essere esaminato il primo motivo del ricorso incidentale avanzato da COGNOME NOME.
La censura è infondata.
Premesso che l’obiezione circa la tardiva iscrizione a ruolo della causa in primo grado (ossia dopo dieci giorni dRAGIONE_SOCIALE prima notifica indirizzata ai convenuti), ai fini della disposizione della cancellazione della causa dal ruolo, è stata sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità, ma non costituisce oggetto di alcun motivo di gravame (stante che il COGNOME, nel giudizio d’appello, è rimasto contumace), in ogni caso, si rileva che le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamRAGIONE_SOCIALE, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l’instaurazione del rapporto processuale (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11625 del 11/04/2022; Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 15383 del 04/07/2014; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3626 del 17/02/2014; Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 9730 del 25/07/2000).
Tanto è accaduto nel caso di specie, stante che tutti i convenuti si sono difesi nel merito delle pretese avanzate dagli attori.
18. -Quindi, devono essere scrutinati i connessi motivi secondo, terzo, quinto e sesto del ricorso principale e del ricorso incidentale proposto da NOME, cui corrispondono il secondo motivo del ricorso incidentale interposto da RAGIONE_SOCIALE
e il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale spiegato da COGNOME NOME.
Tali motivi sono infondati.
Ora, l’art 2652, n. 6, c.c., nel disciplinare (tra l’altro) gli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullità degli atti soggetti a trascrizione, fa salvi i diritti che i terzi hanno acquistato dal titolare apparRAGIONE_SOCIALE con atto trascritto anteriormRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trascrizione della domanda suddetta, purché questa non sia stata trascritta nel quinquennio successivo RAGIONE_SOCIALE data di trascrizione dell’atto impugnato.
Cosicché la dichiarazione della nullità del primo atto di trasferimento, in quanto opponibile ai terzi, rende il subacquirRAGIONE_SOCIALE (avRAGIONE_SOCIALE causa nel secondo atto di trasferimento) acquirRAGIONE_SOCIALE a non domino privo della tutela prevista dall’art. 2652, n. 6, c.c., non incidendo esclusivamRAGIONE_SOCIALE sulle situazioni giuridiche che trovano tutela indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dall’efficacia del titolo dichiarato nullo, come accadrebbe allorché il sub-acquirRAGIONE_SOCIALE di buona fede a non domino , in base a titolo astrattamRAGIONE_SOCIALE idoneo a trasferire la proprietà e trascritto prima della trascrizione della domanda di nullità, abbia posseduto animo domini per oltre dieci anni i beni oggetto del precedRAGIONE_SOCIALE trasferimento dichiarato nullo, ai fini dell’integrazione dei requisiti della fattispecie di acquisto per usucapione abbreviata (Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1292 del 07/05/1974).
La previsione ha lo scopo di limitare l’efficacia retroattiva e l’opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità, in quanto fa salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato in base ad un atto trascritto anteriormRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trascrizione della domanda
di nullità, qualora quest’ultima sia stata trascritta dopo decorsi cinque anni dRAGIONE_SOCIALE trascrizione dell’atto impugnato.
Il verificarsi del duplice presupposto della trascrizione del titolo di acquisto e della mancata trascrizione della domanda dichiarativa della nullità entro il quinquennio (e solo a queste condizioni) attribuisce, pertanto, sia al primo acquirRAGIONE_SOCIALE, sia ad ogni altro successivo avRAGIONE_SOCIALE causa una posizione di piena tutela nei confronti della pretesa di invalidità del titolo del dante causa.
Ancora, i soggetti qualificati terzi ai sensi dell’art. 2652, n. 6, c.c. sono i soggetti estranei all’atto invalido, che siano aventi causa dell’acquirRAGIONE_SOCIALE, non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere (Cass. Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1095 del 20/05/1967).
Ne discende che, a fronte della trascrizione della domanda volta ad ottenere l’accertamento della nullità del primario atto di vendita entro il termine di cinque anni dRAGIONE_SOCIALE trascrizione dell’atto di cui si contesta l’invalidità, l’accoglimento della domanda travolge tutti i sub-acquisti che sono avvenuti successivamRAGIONE_SOCIALE, benché trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale.
Tali sub-acquisti sono inopponibili RAGIONE_SOCIALE parte che si veda riconoscere la nullità dell’atto traslativo originario. Non si tratta dunque di nullità di tali sub-acquisti, ma di inopponibilità.
Ciò è quanto avvenuto nella specie, posto che, all’esito della trascrizione del 23 maggio 1994, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto la citazione introduttiva della domanda dichiarativa della nullità del primario contratto di vendita nullo del 5 giugno 1992 (con la conseguRAGIONE_SOCIALE richiesta di accertamento della nullità degli atti traslativi successivi e derivati del 14 settembre 1992 e del 4 novembre
1992), in quanto posti in essere in frode RAGIONE_SOCIALE legge (e segnatamRAGIONE_SOCIALE in violazione della normativa sulla tutela dell’affittuario di terreni agricoli, cui spetta la prelazione legale), la sRAGIONE_SOCIALEnza di accoglimento della declaratoria di nullità del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 331/1999, passata in cosa giudicata, ha pregiudicato anche gli ulteriori atti di acquisto derivati del 30 agosto 1993 e dell’11 settembre 1993, oggetto dell’odierno contenzioso per integrazione dei requisiti di cui all’art. 2652, n. 6, c.c. e segnatamRAGIONE_SOCIALE per l’avvenuta trascrizione della domanda di accertamento della nullità entro il termine di cinque anni dRAGIONE_SOCIALE trascrizione del primario atto di vendita.
Il fatto che la citata sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 331/1999 abbia (impropriamRAGIONE_SOCIALE) disposto la cancellazione della trascrizione della domanda e la contestuale annotazione sostitutiva della sRAGIONE_SOCIALEnza non ha alcun rilievo dirimRAGIONE_SOCIALE, poiché l’annotazione ex art. 2655 c.c. della sRAGIONE_SOCIALEnza di accoglimento della domanda trascritta ha determinato la prosecuzione degli effetti prodotti dRAGIONE_SOCIALE precedRAGIONE_SOCIALE trascrizione della domanda e non ne ha implicato il loro travolgimento.
La mera disposizione della cancellazione della trascrizione non avrebbe potuto produrre effetti retroattivi ma solo ex nunc , peraltro di fatto sostanziandosi nel mutamento dell’oggetto della trascrizione, ossia nel passaggio dell’onere pubblicitario dRAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di accoglimento, una volta che la trascrizione della domanda avesse prodotto i suoi effetti sino al momento della pronuncia.
Ebbene, attraverso questa statuizione, il giudice di merito ha semplicemRAGIONE_SOCIALE dato atto che RAGIONE_SOCIALE trascrizione della domanda
giudiziale subentrava, in continuità, l’esito positivo del giudizio (ossia l’accoglimento della domanda di accertamento della nullità), con la correlata annotazione della pronuncia accertativa a margine della trascrizione degli atti dichiarati nulli ex art. 2655, primo comma c.c., affinché potessero prodursi gli effetti regolati dal terzo comma della richiamata disposizione. Annotazione delle sRAGIONE_SOCIALEnze dichiarative della nullità di atti anteriormRAGIONE_SOCIALE trascritti che peraltro può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice (Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 532 del 14/03/1962).
Sicché nella fattispecie l’annotazione della sRAGIONE_SOCIALEnza di accertamento della nullità non ha operato come indebito equipollRAGIONE_SOCIALE della mancata trascrizione della domanda giudiziale, bensì in linea di continuità con la previa trascrizione della domanda, tanto da rendere attaccabile l’acquisto dei terzi (Cass. Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 12074 del 24/05/2007).
Gli effetti della trascrizione della domanda hanno, dunque, continuato a prodursi, senza soluzione di continuità, in ragione della annotazione della sRAGIONE_SOCIALEnza dichiarativa della nullità.
Pertanto, l’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale ha mantenuto la sua natura conservativa e prodromica, essendo funzionale all’opponibilità del risultato del giudizio ex tunc e svolgendo una funzione di prenotazione in relazione all’effetto che ha prodotto la sRAGIONE_SOCIALEnza.
Una volta, quindi, emessa la pronuncia, ove essa sia favorevole all’attore, come nel caso di specie, la sua opponibilità ai terzi si allunga all’indietro nel tempo, fino al momento della
trascrizione della domanda giudiziale, la cui efficacia rimane assorbita dall’opponibilità della sRAGIONE_SOCIALEnza.
Coloro che hanno trascritto il loro titolo dopo la trascrizione della domanda vedranno irrimediabilmRAGIONE_SOCIALE compromesso il loro acquisto mentre coloro che avevano trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale non possono far salvo il loro acquisto ove ricorrano i presupposti richiesti dRAGIONE_SOCIALE legge e, in particolare, ove la trascrizione della domanda sia avvenuta nel termine di cinque anni dRAGIONE_SOCIALE trascrizione dell’originario atto di cui si contesta la nullità.
Inoltre, l’effetto sanante della trascrizione della domanda è opponibile erga omnes , indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALE circostanza che tali sub-acquirenti siano parti del processo in cui è stata accertata la nullità, in applicazione del brocardo quod nullum est, nullum producit effectum .
Infatti, per i negozi nulli opera, in linea generale, il principio della inidoneità RAGIONE_SOCIALE produzione di qualsiasi effetto, della imprescrittibilità dell’azione volta all’accertamento della nullità e della possibilità di opporre a qualsiasi sub-acquirRAGIONE_SOCIALE tale accertamento. Rispetto a tale regola la norma di cui all’art. 2652, n. 6, c.c. apporta una deroga di notevole rilievo: in via eccezionale, l’ordinamento consRAGIONE_SOCIALE che l’acquisto in favore dell’avRAGIONE_SOCIALE causa, in forza di un titolo nullo, possa essere fatto salvo, quale acquisto a titolo derivativo a non domino , nei confronti di chi domanda l’accertamento della nullità (e si veda riconoscere tale nullità con la relativa pronuncia giudiziale), RAGIONE_SOCIALE condizione che egli sia in buona fede, che abbia trascritto il suo titolo e che sia stato trascritto anche il titolo nullo del suo autore,
che la trascrizione della domanda sia successiva RAGIONE_SOCIALE sua trascrizione e che sia stata effettuata dopo che siano decorsi cinque anni dRAGIONE_SOCIALE trascrizione dell’atto impugnato.
Siffatta efficacia derogatoria non ricorre, per le ragioni anzidette, nel caso di specie.
Né tali sub-acquirenti potevano vantare un acquisto a titolo originario opponibile, appunto perché si è ritenuto che non vi fossero i presupposti dell’usucapione abbreviata, RAGIONE_SOCIALE stregua della interruzione della signoria di fatto sul fondo.
L’opponibilità ai sub -acquirenti delle vendite fondate su un originario contratto presupposto nullo non esigeva, d’altronde, che fosse proposta alcuna domanda di nullità di dette vendite in favore di tali subacquirenti, trattandosi dell’integrazione di una categoria di opponibilità e non di nullità, che scaturisce dRAGIONE_SOCIALE dichiarazione della nullità del primario atto quale effetto della tempestiva trascrizione della domanda, sicché nessuna domanda di nullità doveva essere reiterata in sede di gravame, né alcuna domanda di nullità doveva essere proposta e trascritta nei confronti dei sub-acquirenti.
19. -Il quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale proposto da NOME è infondato.
E tanto perché il possesso ad usucapionem vantato è stato interrotto -secondo la logica argomentazione del giudice di merito, esRAGIONE_SOCIALE da vizi giuridici -dRAGIONE_SOCIALE proposizione di una domanda giudiziale volta al recupero del bene da parte dei contraddittori dei possessori.
Sul punto, il giudice di merito ha dato atto che, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dagli COGNOME, i COGNOME
hanno spiegato, nei confronti degli opponenti, domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del loro acquisto, siccome derivato da un acquisto nullo, con la conseguRAGIONE_SOCIALE manifestazione della volontà di recuperare il bene anche verso detti opponenti.
Ebbene tale azione spiegata nel contesto del giudizio di opposizione all’esecuzione ha determinato l’interruzione del possesso, nonostante l’inammissibilità della domanda.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenRAGIONE_SOCIALE la richiesta di rilascio dell’immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile, costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27989 del 04/10/2023; Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 2707 del 19/04/1983).
D’altronde, l’interpretazione della domanda giudiziale (e, nella specie, il richiamo RAGIONE_SOCIALE manifestazione della volontà giudiziale di riacquistare il possesso dell’immobile all’esito della proposta domanda di accertamento della nullità nel giudizio di opposizione all’esecuzione), al fine di stabilirne l’idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, non involgendo l’accertamento di un vizio in procedendo , costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 29609 del 16/11/2018; Sez. L, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 723 del 30/01/1981).
20. -Anche il settimo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale spiegato da NOME è infondato.
La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ha, infatti, escluso che -per effetto della manifestazione, nell’anno 2000, della volontà di acquisire il bene nei confronti dei sub-acquirenti -la loro protrazione del possesso potesse ritenersi sostenuta da buona fede soggettiva. Valutazione di merito, questa, insindacabile in sede di legittimità, poiché attinRAGIONE_SOCIALE ad un apprezzamento di fatto sorretto da esauriRAGIONE_SOCIALE motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22585 del 10/09/2019; Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1098 del 17/04/1970; Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 3792 del 22/11/1968; Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1570 del 24/06/1967).
All’esito, si è ritenuto che i sub -acquirenti fossero tenuti al risarcimento del danno nella misura di euro 4.000,00 annui, sulla scorta del riferimento RAGIONE_SOCIALE rendita agraria del terreno.
Solo la circostanza che quell’importo corrispondesse RAGIONE_SOCIALE rendita agraria è stata reputata non contestata, quale criterio di quantificazione del danno.
21. -Gli omologhi motivi terzo del ricorso incidentale proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quarto del ricorso incidentale interposto da COGNOME NOME sono infondati.
Nessun contrasto irriducibile tra parte motiva e parte dispositiva è dato, infatti, rinvenire. Nella parte motiva la portata della manleva non è stata affatto circoscritta alle sole voci afferenti al rimborso del corrispettivo di acquisto, pari ad euro 46.488,12, e alle spese legali, in quanto si allude (negli ultimi righi di pag. 11) agli ‘ulteriori conseguenti all’accoglimento della domanda proposta dai signori COGNOME, sicché non vi è alcuna esclusione dell’importo riconducibile al risarcimento del danno per mancata restituzione del bene.
Pertanto, tale ricostruzione è del tutto coerRAGIONE_SOCIALE con la parte dispositiva, in cui si prevede l’obbligo della COGNOME (e di COGNOME NOME in solido) a tenere indenne COGNOME NOME non solo in ordine al rimborso del corrispettivo e delle spese legali, ma anche con riferimento ad ogni altra somma corrisposta in esecuzione della decisione.
In aggiunta, non è stato addotto alcun elemento atto a giustificare il ritenuto concorso di colpa dei danneggiati.
Al riguardo, si precisa che la rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all’art. 1227, primo comma, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell’allegazione e della prova, nella fattispecie del tutto carenti e mai prospettati nei gradi di merito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4770 del 15/02/2023; Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 15382 del 06/07/2006).
22. -Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME sono inammissibili.
E ciò perché i ricorrenti principali non sono legittimati a far valere un difetto di contraddittorio che ha riguardato un rapporto tra parti diverse (e precisamRAGIONE_SOCIALE il rapporto sotteso RAGIONE_SOCIALE spiegata azione di manleva tra COGNOME NOME, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, dall’altro) e, con riferimento RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale COGNOME NOME, in antitesi con la domanda di manleva da essa stessa proposta (ed accolta), in sede di appello incidentale, contro i contumaci RAGIONE_SOCIALE e NOME NOME.
Sotto il primo profilo, le impugnazioni possono essere proposte solo dai soggetti del rapporto sostanziale loro proprio e non anche da altri diversi soggetti, anche se parti nello stesso
processo per altri rapporti, a meno che non ricorra un caso di rappresentanza legale o convenzionale ovvero un caso di sostituzione processuale ammesso dRAGIONE_SOCIALE legge, sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione (ovvero il singolo motivo) proposto da una parte che sia diretto ad accertare la lesione di un diritto esclusivo di un’altra parte del processo (Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1269 del 21/04/1972).
Sotto il secondo profilo, l’interesse all’impugnazione è determinato dRAGIONE_SOCIALE soccombenza, con la conseguenza che la parte in lite che abbia visto accolta integralmRAGIONE_SOCIALE la sua domanda e le deduzioni che aveva formulato (anche in ordine alle argomentazioni esposte a sostegno di detto accoglimento) non è legittimata ad impugnare le statuizioni a sé favorevoli, poiché, in relazione ad esse, non ha la possibilità di conseguire, attraverso l’impugnazione, un risultato giuridicamRAGIONE_SOCIALE apprezzabile se non in termini deteriori (Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 218 del 28/01/1972; Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 2100 del 22/10/1970). E a fortiori la parte non è legittimata a far valere contra factum proprium un effetto caducatorio del capo della pronuncia a sé favorevole, in ragione di un vizio pregiudiziale di natura processuale.
22.1. -È invece fondato l’omologo primo motivo spiegato nel ricorso incidentale proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui si adduce la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza e del procedimento, per avere la Corte d’appello accolto la domanda di manleva subordinata svolta dall’appellata e appellante incidentale NOME verso la RAGIONE_SOCIALE, senza che il relativo atto fosse notificato RAGIONE_SOCIALE parte rimasta contumace e, quindi, in violazione del contraddittorio.
Ora, la notifica dell’appello incidentale è necessaria nei confronti della parte rimasta contumace, e non già di quella che si sia regolarmRAGIONE_SOCIALE costituita (prima o dopo la costituzione dell’appellante incidentale).
Rispetto a tale parte contumace si configura, dunque, una lesione del diritto di difesa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36541 del 29/12/2023; Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 7769 del 20/04/2016; Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 19754 del 19/09/2014; Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 19722 del 19/09/2014).
Il giudice d’appello, dunque, avrebbe dovuto concedere un termine all’appellante incidentale per la notifica della comparsa di costituzione e risposta contenRAGIONE_SOCIALE tale appello verso le parti contumaci cui esso era indirizzato, ai sensi dell’art. 292, primo comma, c.p.c., norma prevista per l’ipotesi di domanda riconvenzionale in primo grado rivolta al contumace, ma applicabile anche nel caso di appello incidentale diretto verso il contumace (Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 14635 del 24/08/2012; Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 4747 del 13/04/2000; Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 3078 del 23/03/1998; Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 11529 del 06/11/1995; Sez. 3, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 5182 del 21/09/1988).
Per l’effetto, il giudice del rinvio dovrà riesaminare tale domanda (come spiegata da NOME), previa verifica della regolarità del contraddittorio con le parti verso cui essa è stata indirizzata.
23. -Infine, è assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dRAGIONE_SOCIALE controricorrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il ricorso principale e avverso i ricorsi incidentali spiegati da COGNOME NOME e
NOME mentre è infondato quello spiegato avverso il ricorso incidentale proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
E ciò perché non si rinviene alcun contrasto irriducibile tra asserti inconciliabili nella parte motiva e nel dispositivo. Risulta, infatti, dRAGIONE_SOCIALE lettura complessiva della sRAGIONE_SOCIALEnza che, per effetto dell’accoglimento dell’appello principale -e, in particolare, dell’affermazione dell’inopponibilità dei sub -acquisti in favore di COGNOME NOME e in favore degli COGNOME
COGNOME
COGNOME, in ragione della dichiarazione di nullità dell’atto di vendita presupposto , è venuto meno il diritto dei COGNOME a pretendere il rimborso della somma corrisposta a titolo di prezzo di acquisto del cespite.
24. -In definitiva, il primo motivo spiegato nel ricorso incidentale proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivi vanno respinti.
Devono essere rigettati altresì il ricorso principale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché i ricorsi incidentali spiegati da COGNOME NOME e da COGNOME NOME.
E tanto perché la censura accolta attiene ad un vizio processuale che inficia il rapporto sostanziale dipendRAGIONE_SOCIALE (ossia la pretesa di manleva esercitata da RAGIONE_SOCIALE NOME verso la RAGIONE_SOCIALE), che non inficia le statuizioni riguardanti il sotteso e autonomo rapporto sostanziale presupposto (ossia l’opponibilità della dichiarazione di nullità del contratto di vendita primario verso i sub-acquirenti).
Va respinto anche il ricorso incidentale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il ricorso interposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mentre sono assorbiti gli ulteriori ricorsi
incidentali condizionati spiegati da RAGIONE_SOCIALE avverso gli altri ricorsi.
La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio della causa RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche RAGIONE_SOCIALE pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione limitatamRAGIONE_SOCIALE al ricorso proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Con riferimento agli altri ricorsi, invece, che sono stati disattesi, le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
In ragione delle omologhe doglianze sollevate dai ricorrenti e dell’omogeneità delle difese prospettate dai controricorrenti, si ritiene che la liquidazione debba avvenire unitariamRAGIONE_SOCIALE e complessivamRAGIONE_SOCIALE e non già per ciascun ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti principali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché da parte dei ricorrenti incidentali COGNOME NOME e COGNOME NOME e del ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE (con riferimento al solo controricorso spiegato avverso il ricorso proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rigetta i rimanenti motivi di tale ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché i ricorsi incidentali spiegati da COGNOME NOME e da COGNOME NOME e il ricorso incidentale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento degli altri ricorsi incidentali condizionati proposti da RAGIONE_SOCIALE contro gli altri ricorrenti, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità relativamRAGIONE_SOCIALE al ricorso proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Condanna i ricorrenti principali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché i ricorrenti incidentali COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, RAGIONE_SOCIALE refusione delle spese e compensi di lite, che liquida -in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME -in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, e -in favore di RAGIONE_SOCIALE -in complessivi euro 6.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché da parte dei
ricorrenti incidentali COGNOME NOME e COGNOME NOME e del ricorrRAGIONE_SOCIALE incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE per il solo ricorso incidentale spiegato nel controricorso proposto avverso la RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda