Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30974 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30974 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
R.G.N. 11067/2019
C.C. 26/10/2023
TRASCRIZIONE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11067/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (P.I.:P_IVA) e COGNOME NOME (P.I.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Direttori generali pro-tempore, rappresentate e difese ‘ex lege’ dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate presso i suoi Uffici, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
–
contro
ricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6033/2018 (pubblicata il 28 settembre 2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
rilevato che:
con atto di citazione del marzo 2012, la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (la prima in qualità di proprietaria di quattro appartamenti, di cui tre siti in Roma e uno in Arzachena, ed il secondo in qualità di titolare del 99% delle quote di detta società, oltre che suo legale rappresentante) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’RAGIONE_SOCIALE Demanio e l’RAGIONE_SOCIALE Territorio, deducendo:
-che al momento dell’acquisto, avvenuto nel 1997 da parte del COGNOME, i suddetti immobili non erano gravati dal alcun vincolo, né civile né penale;
che, in data 23 giugno 2004, era intervenuto un provvedimento della Corte di appello penale di Roma mediante il quale era stata posta in esecuzione una confisca in danno di tale COGNOME NOME (condannato con sentenza penale emessa il 30 marzo 1999), con conseguente trascrizione effettuata su detti immobili; – che la confisca, trascritta il 7 ottobre 2004, non era mai stata preceduta da alcun’altra valida trascrizione e contro la stessa era stato formulato incidente di esecuzione avanti al giudice penale;
che tale trascrizione si sarebbe dovuta considerare illegittima poiché eseguita sulla base del solo provvedimento della Corte di appello penale ed in quanto eseguita in virtù di
titolo inesistente, di descrizione falsata del titolo stesso nell’atto di trascrizione, con data e numero di repertorio non corrispondenti e sulla scorta di un elenco di beni redatto in epoca successiva alla emanazione della suddetta sentenza penale;
tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella rispettiva qualità descritta, chiedevano accertarsi l’inidoneità del titolo alla trascrizione per violazione dell’art. 2643 c.c. e dichiararsi la nullità, o comunque l’annullabilità, della trascrizione del provvedimento di confisca;
che, nella costituzione delle Amministrazioni convenute, l’adito Tribunale rigettava le domande attoree con la sentenza n. 14485/2012, la quale veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 6033/2018;
che avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione -sulla base di quattro motivi -la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, resistito con controricorso dalle intimate RAGIONE_SOCIALE Demanio e RAGIONE_SOCIALE Territorio;
Considerato che i motivi pongono questioni giuridiche particolarmente complesse, alcune delle quali con potenziale rilevanza nomofilattica, ragion per cui si rileva la sussistenza dei presupposti per la rimessione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in