Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4465 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
Oggetto: contributi pubblici – sisma del 6 aprile 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30680/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE SantRAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , sito in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1194/2020, depositata il 15 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Sant’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila , depositata il 15 settembre 2019, di reiezione dell’appello per la riforma dell’ordinanza del locale Tribunale che lo aveva condannato al pagamento in favore di NOME e NOME COGNOME della somma di euro 707.899,94, quale contributo per i lavori di riparazione di due appartamenti e delle relative parti comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
la Corte di appello, dopo aver riferito che il giudizio era stato originariamente instaurato presso il giudice amministrativo e che, a seguito di affermazione della giurisdizione ordinaria, era stato riassunto dinanzi al Tribunale di L’Aquila, ha confermato la decisione del giudice di primo grado evidenziando, tra l’altro, che non vi era stato ampliamento del petitum e della causa petendi inizialmente indicati;
il ricorso è affidato a due motivi;
resistono, con unico controricorso, NOME e NOME COGNOME;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 43 cod. proc. amm. e 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la domanda di condanna al pagamento del contributo anche con riferimento alle parti comuni dell’immobile danneggiato, benché l’originari o ricorso -proposto dinanzi al giudice amministrativo -aveva ad oggetto unicamente il contributo relativo alle parti di proprietà esclusiva e solo con i motivi aggiunti la domanda era stata estesa al contributo relativo alle parti comuni;
il motivo è infondato;
-ai sensi dell’art. 59, secondo comma, l.n. 69 del 2009 se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate
a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;
a tali fini «la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile»;
con particolare riferimento alla situazione, ricorrente nella specie, di una pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, il passaggio da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto legittima, dunque, la parte ad apportare alla domanda originaria gli opportuni e necessari adattamenti, tesi a conformarla al rito proprio del giudice ad quem (cfr., Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25837);
è stato affermato che in una siffatta situazione nulla impedisce alla parte di formulare al momento della prosecuzione una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta: in tal caso l ‘ atto di prosecuzione, oltre a produrre i menzionati effetti di cui all’art. 59, secondo comma, l.n. 69 del 2009 rispetto alla domanda originariamente formulata, avrà anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, limitatamente al diverso petitum e alla diversa causa petendi , sicché detta autonoma domanda sarà ammissibile ma rispetto alla stessa, proprio perché nuova, non potranno operare gli effetti che discendono dalla translatio (così, Cass. 22 luglio 2016, n. 15223);
-l’applicazione del riferito principio al caso in esame conduce a ritenere priva di pregio la censura formulata dal ricorrente, attesa l’evidente connessione -soggettiva e oggettiva -tra la domanda originariamente proposta di condanna al pagamento del contributo per i danni subiti, per effetto del sisma del 2009, dalle proprietà esclusive dei sigg. COGNOME
e quelli subìti dalle proprietà comuni del fabbricato di cui le proprietà esclusiva fanno parte;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la «erroneità ed illegittimità della sentenza per omessa disapplicazione dei provvedimenti am ministrativi recanti la determinazione dell’indennizzo pubblico violazione e falsa applicazione deli gli artt. 2, 4 e 5 della L.n. 2248/1865, All. E , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. »;
con tale doglianza lamenta che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la legittimità dei contestati provvedimenti amministrativi di concessione del contributo , in quanto costituenti l’antecedente logico rispetto al diritto azionato in giudizio;
il motivo è inammissibile;
parte ricorrente omette di indicare i provvedimenti amministrativi di cui predica l’illegittimità e di illustrarne il contenuto, non consentendo a questa Corte di poter apprezzare la concludenza, in relazione al ruolo asseritamente rivestito di antecedete logico, e la fondatezza della doglianza;
va, comunque, rammentato che il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la pubblica amministrazione, ma unicamente nei giudizi tra privati (cfr. Cass., Sez. Un., 2 novembre 2018, n. 28053; Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015, n. 2244), per cui, anche in relazione a tale profilo, il richiamo al potere di disapplicazione non appare pertinente;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali segAVV_NOTAIO il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro
12.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2024.