Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31610 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14537-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME, COGNOME, che li rappresentano e difendono;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 181/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2023 R.G.N. 4299/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 14537/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 22/10/2024
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da ENAV S.p.A. avverso la sentenza del tribunale di Roma che accogliendo la domanda di COGNOME NOME e degli altri litisconsorti in epigrafe indicati, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti – ufficiali e sotto ufficiali CSATA (Controllori spazio Aereo – Traffico Aereo) – al transito nei ruoli del personale civile dell’ENAV S.p.A. in applicazione dell’articolo 4, comma 1 quater del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/ 2014.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con tre motivi ai quali hanno resistito i lavoratori sopra indicati con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si impugna per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 4 comma 1 quater del D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge n. 114 del 2014, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché agli artt. 3 e 41 della Costituzione e/o per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., il capo di sentenza con cui la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente il requisito del fabbisogno di personale, quando invece ENAV ha allegato e provato tutte le circostanze a sostegno della propria deduzione circa la insussistenza di fabbisogno.
2. Con il secondo motivo di ricorso si impugna, per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 4 comma 1 quater del D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge n. 114 del 2014, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., il capo di sentenza con il quale la Corte d’Appello di
Roma ha ritenuto sussistente il requisito dei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della società, sul presupposto che, a suo dire, ENAV non avrebbe fornito la prova dell’assenza di tale requisito, quando invece, anche con riferimento a tale requisito, ENAV ha allegato e provato tutte le circostanze a sostegno della propria deduzione circa la insostenibilità del transito sotto il profilo finanziario.
3. Con il terzo motivo di ricorso si impugna, per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. e/o per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., il capo d i sentenza con il quale la Corte d’Appello di Roma, con motivazione apparente e tautologica, ha rigettato la specifica censura di indeterminatezza del transito disposto dal giudice di primo grado, statuendo anche qui che ENAV non avrebbe fornito la prova dei limiti di fabbisogno dei singoli aeroporti coinvolti, quando invece ENAV ha allegato e provato tutte le circostanze a sostegno della propria deduzione circa i limiti di fabbisogno.
4.- Preliminarmente, nel merito della vicenda processuale va ricordato, in sintesi che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha confermato gli accertamenti effettuati e le statuizioni emesse dal giudice di primo grado, affermando anzitutto che i lavoratori erano tutti ufficiali e sotto ufficiali CSATA (Controllori spazio Aereo-Traffico Aereo) in servizio permanente nell’aeronautica militare, titolari di licenza di controllore del traffico aereo rilasciata dall’ENAC e in possesso di idoneità fisica come CTA, in servizio presso gli aeroporti (Ciampino, Villafranca, Treviso e Brindisi) per i quali era stata disposta la cosiddetta smilitarizzazione.
Ha ribadito che la norma in commento, l’art. 4, comma 1 quater della legge numero 114 /2014, riconosceva al personale CTA già addetto agli aeroporti indicati la facoltà di transitare nei
corrispondenti ruoli civili dell’RAGIONE_SOCIALE ponendo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, due soli limiti: il “fabbisogno” e la “sostenibilità finanziaria’, consentita dal bilancio della medesima società.
5.- Ha affermato che l’onere della prova della sussistenza di detti limiti, da qualificare alla stregua di fatti impeditivi, gravasse sulla società appellante ed esso non poteva dirsi assolto in questo giudizio, neanche all’esito della verifica delle critiche mosse alla gravata sentenza.
Per quanto riguardava il fabbisogno, esso era stato ripetutamente riconosciuto dalla stessa ENAV ed i limiti della sostenibilità finanziaria erano rispettati, attese le ingenti risorse necessarie per assumere dall’esterno e formare nuovi CTA e quelle occorrenti per riqualificare personale interno come CTA a fronte dei risparmi che si sarebbero avuti acconsentendo al transito dei CTA militari.
7.- I giudici di merito hanno ricordato in proposito che, fin dal 15 settembre 1999, l’Aeronautica militare e l’ENAV S.p.A. avevano stipulato un protocollo d’intesa, rinnovato il 24/7/2001, in cui si riconoscevano i reciproci vantaggi derivanti da un esodo disciplinato e razionale della categoria. Quindi il passaggio dei controllori militari nei ruoli civili della società era stato specificamente voluto con norma primaria dettata dal legislatore, con il citato articolo 4, comma 1 quater del Dl numero 90/2014, in quanto rispondente al fabbisogno di CTA di RAGIONE_SOCIALE fatto palese dalle ininterrotte assunzioni che la società ha continuato e continuava ad operare.
Hanno aggiunto che la stessa norma di legge era nata dalla resistenza della società RAGIONE_SOCIALE di portare avanti il processo di trasferimento al demanio statale di aeroporti e sedi aeroportuali in capo al demanio della Difesa avviato con il protocollo interministeriale del 14/10/2004; ma che sin dal 1998 e dal
2001, con i protocolli richiamati, aveva visto Ministero della difesa ed ENAV S.p.A. convenire sui reciproci vantaggi derivanti da un esodo disciplinato e razionale della categoria dei CTA.
La norma di legge era quindi espressione di un fabbisogno di nuovo personale, per rendere effettivo ed efficiente il transito di competenze; così da assicurare alla aeronautica militare una diminuzione del personale in esubero e contemporaneamente all’ENAV di risparmiare sui costi di selezione e formazione del personale.
Sono state pure richiamate nella sentenza le determinazioni della Corte dei Conti nn. 123/ 2016 e 119/2015, le quali attestavano e confermavano la difficoltà per RAGIONE_SOCIALE di far fronte alla presa in carico agli aeroporti ex militari con le sole risorse interne, nonché soprattutto il persistente ricorso da parte di ENAV ad ulteriori nuove assunzioni di CTA e di EAV .
Il gravame ometteva invece di confrontarsi con le richiamate decisive risultanze probatorie; con le osservazioni svolte dal primo giudice, insistendo nella propria tesi senza fornire alcun elemento che smentisse quanto emergeva dalle deliberazioni della Corte dei conti le quali attestano un significativo ampliamento della consistenza organica del personale CTA anche nel periodo tra il 2013 e 2015, consistenza che era stata portata da 1847 a 1901 unità, anche attraverso nuove assunzioni.
8.- La società continuava da una parte ad assumere personale CTA e dall’altra continuava nel proprio atteggiamento elusivo, già emerso nel corso dell’iter parlamentare non tenendo conto dei richiami del parlamento e delle ragioni che avevano portato all’emanazione della norma in esame .
9.- Quanto ai limiti di sostenibilità finanziaria, la società RAGIONE_SOCIALE si era limitata a dedurre che anche il personale militare avrebbe avuto necessità di una formazione professionale per essere
riconvertito ai nuovi servizi, ma non aveva indicato i costi di tale formazione e soprattutto se essi fossero o meno superiori all’importo che lo stesso AU aveva dichiarato come necessario alla formazione di esterni (circa € 100.000,00, doc. 57 cit.). Enav non aveva indicato neppure di quale particolare formazione gli appellati avrebbero avuto bisogno, né i tempi della stessa. E non aveva chiarito perché, a fronte delle accertate continue nuove assunzioni e delle disposte riqualificazioni del personale interno, operazioni entrambe non certo economiche, il transito degli appellati sarebbe stato invece non compatibile con il proprio bilancio.
La società non aveva quindi fornito alcun dato specifico di bilancio e nessuna concreta proiezione sullo stesso dei precisi costi del transito del personale militare, limitandosi ad allegazioni generiche, insufficienti a dimostrare l’asserita non sostenibilità.
10.- In conclusione, la Corte di appello ha evidenziato che non rispondeva al vero né che la società RAGIONE_SOCIALE non avesse bisogno di CTA, né che non avesse provveduto a fare nuove assunzioni di personale con tale qualifica, sicché il rifiuto del passaggio dei lavoratori di cui si tratta nei propri ruoli era da ritenere ingiustificato e contrario alla legge, come già ritenuto dal tribunale.
11.- Per quanto riguarda le istanze probatorie, la Corte ha esaminato i capitoli di prova e non li ha reputati né decisivi né pertinenti, così come i documenti partitamente richiamati nella sentenza, posto che gli stessi non precisavano quale fosse l’effettivo fabbisogno, quante unità fossero state addette ai singoli aeroporti, quante unità avessero partecipato alla mobilità e come questa avesse inciso sui detti aeroporti, in quali periodi erano intervenute tali assegnazioni e se queste erano state o meno seguite da altre e se le stesse avessero effettivamente o
meno esaurito il fabbisogno necessario. E le evidenziate lacune non erano sopperite neppure dal capitolato di prova testimoniale che non forniva tutti gli elementi sopra richiesti, limitandosi in sostanza a una mera riproduzione dei dati documentali senza fornire un quadro puntuale , anche con esaustivi riferimenti temporali, di quanto sopra richiesto.
12.- Tanto premesso sui contenuti della sentenza impugnata, le censure sollevate nel ricorso in oggetto devono essere disattese.
Ed invero quelle di cui ai motivi primo, secondo e terzo, da esaminare unitariamente per connessione, sono sostanzialmente rivolte, aldilà dell’apparente rubrica, ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti sottesi all’individuazione dei due estremi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria previsti dall’articolo 4, comma 1 quater del d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/ 2014 ai fini del diritto dei ricorrenti al transito nei ruoli del personale civile dell’ENAV S.p.A.
Essi sono quindi inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione che la Corte ha effettuato motivatamente valutando le emergenze probatorie prodotte dalle parti, sottoponendole al proprio prudente e discrezionale vaglio critico e respingendo richieste probatorie prive di rilevanza.
13.- Questa Corte di legittimità non potrebbe mai sostituirsi al giudice di appello e ritenere inesistenti i presupposti di fatto dichiarati esistenti dalla Corte di appello e necessari ai fini dell’integrazione della fattispecie giuridica ; e quindi ripe tere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale
probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d’appello.
14.Fatta salva l’omessa valutazione di un fatto decisivo, il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità.
15.- Nel caso in esame peraltro, i medesimi motivi, laddove reclamano l’omessa valutazione di fatti decisivi, incorrono in un ulteriore vizio di inammissibilità posto che la ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi che è preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
16.- Inoltre i medesimi motivi sono del pari inammissibili laddove denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Innanzitutto perché, come già detto, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n.21603 del 2013).
Ed inoltre perché in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della
sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti, già evidenziati, consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (in termini: Cass. 23940 del 2017; v. più in generale: Cass. n. 25192 del 2016; Cass. n. 14267 del 2006; Cass. n. 2707 del 2004).
Per di più, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell’insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito dell’articolo 115 c.p.c., indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre’.
Non esiste perciò alcuna violazione artt. 115 e 116 c.p.c. e 2094 c.c. Sez. 6 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019: ‘In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per
una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione’.
17. Non esistono inoltre vizi di motivazione di alcuna natura nella sentenza impugnata posto che nell’attuale assetto ordinamentale il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
18.- Per quanto riguarda la prospettata violazione dell’art. 4 comma 1 quater del d.l. n. 90/2014 (convertito in legge n.114/2014) anche in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, il motivo è privo di fondamento atteso che l’interpretazione in dir itto della norma, motivatamente fornita dalla Corte di merito, appare del tutto aderente alla lettera ed alla ratio del testo di legge e non presenta profili di contrasto con la Costituzione essendo intesa ad assecondare il volere del legislatore inteso al conseguimento di interessi meritevoli di tutela sul piano costituzionale (assicurare il passaggio di personale altamente qualificato ed una economia di gestione). 19.- Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi rigettato.
20 . Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore degli stessi in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio 22.10.2024
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME