Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27829 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25620/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
nonché da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
Milizie 38 presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 103/2021 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 12/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, la Società) ed il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, il RAGIONE_SOCIALE) ricorrono -rispettivamente, in via principale ed in via incidentale – avverso la sentenza n. 103/2021 con la quale la Corte di appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva liquidato un minore importo oltre interessi al tasso legale), ha condannato la società al pagamento in favore del consorzio della somma di euro 3.642.276,20, iva compresa, oltre interessi al tasso ex d. lgs. n. 231/2002.
Questi in breve i fatti.
Negli anni compresi tra il 2005 ed il 2010 il RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, il RAGIONE_SOCIALE) forniva quotidianamente alla società RAGIONE_SOCIALE (di
seguito, per brevità, la Società) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, depurata dallo stato grezzo a cura dello stesso RAGIONE_SOCIALE, veniva poi ricevuta e distribuita da RAGIONE_SOCIALE alla propria utenza.
Tale fornitura avveniva in conseguenza delle ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di Olbia per fronteggiare lo stato di emergenza idrica dovuto alla grave insufficienza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’area urbana di Pittulongu e di parte della città di Olbia.
Il RAGIONE_SOCIALE invitava formalmente in più occasioni la Società al pagamento di quanto dovuto, senza tuttavia nulla percepire.
Su richiesta del RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Nuoro con decreto n. 331 del 2011 ingiungeva alla Società il pagamento della somma di euro 4.974.949,67 oltre interessi.
La Società si opponeva al decreto ingiuntivo, chiedendo dichiararsi che nulla era da essa dovuto.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva con comparsa di costituzione e di intervento al fine di far valere l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’opposizione della Società al decreto ingiuntivo; e, rifiutato il contraddittorio, soltanto in via meramente eventuale e salvo gravame, contestava nel merito l’opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante ctu e successivi chiarimenti.
Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 411/2018, in revoca del decreto ingiuntivo, condannava la Società a corrispondere al RAGIONE_SOCIALE la minor somma di euro 2.987.304,70, oltre interessi al tasso legale.
Avverso tale decisione proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, articolando quattro motivi, con i quali deduceva rispettivamente:
-la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 641 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto tempestiva l’opposizione notificata a mezzo p.e.c. (priva di firma digitale) allorché era già scaduto il termine di 40 gg. dalla prima notifica del d.i. eseguita in data 22/11/ 11 a mani dell’ ing. COGNOME, il quale l’aveva rifiutata, e pure dalla seconda notifica del medesimo decreto, risalente al 20/12/11, non potendosi attribuire (in tesi difensiva) valore di notifica alla mera consegna dell’atto all’ufficiale postale, che non vi aveva provveduto;
-l’erronea ricostruzione dei fatti laddove il tribunale non aveva tenuto conto dei riconoscimenti di debito provenienti dalla Società, la quale non aveva mai contestato il prezzo delle forniture indicato nelle fatture ricevute, registrandolo nei propri bilanci;
-la violazione dell’art. 1474 c.c. per avere il Tribunale recepito le conclusioni del c.t.u. rese con modalità non rispettose del contraddittorio a fronte della dimostrazione della prassi applicativa di un prezzo accettato dal destinatario della somministrazione, preferendo ricorrere ai prezzi più bassi tra quelli rintracciabili nel mercato ed invece trascurando la tariffa applicata dalla stessa Società nei confronti dei propri clienti in un’ipotesi del tutto analoga a quella per cui è causa;
la violazione del d.lgs. 231/02 nella determinazione della misura degli interessi dovuti automaticamente per il ritardo, indipendentemente dalla costituzione in mora.
La Società si costituiva nel giudizio di appello, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per decorso del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e, in ogni caso chiedendone il rigetto. In via incidentale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata pronunciata condanna ai sensi dell’art. 94 c.p.c., sul presupposto che non fosse ravvisabile un contegno ostativo alla
regolarità del procedimento, la cui lunga durata non poteva dirsi incisa dalla disposizione di cinque rinvii per prendere posizione sulla proposta conciliativa del pagamento omnicomprensivo di euro 3.700.000,00 formulata dal tribunale.
La Sezione Distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari con sentenza n. 103/2021;
-in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava la Società al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE della maggior somma di euro 3.642.276,20, iva compresa, oltre interessi al tasso ex d. lgs. n. 231/2002;
-in a ccoglimento dell’appello incidentale, revoca va la condanna ex art. 94 c.p.c.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Società
Ha resistito il RAGIONE_SOCIALE che ha proposto ricorso incidentale.
La Società ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Il difensore del RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. e per omessa o insufficiente motivazione nella parte in cui la corte territoriale, senza spiegarne le ragioni, ha ritenuto che, ai fini del calcolo degli importi dovuti in favore del RAGIONE_SOCIALE, non dovessero considerarsi le perdite idriche.
Osserva che la corte territoriale: a) non ha considerato che il maggior costo in linea capitale di euro 595.428,81, oltre iva, dalla
stessa deciso, non sarebbe recuperabile in tariffa e rimarrebbe a carico dell a società; b) non ha correttamente interpretato l’effetto delle perdite in rete (pressoché totalmente afferenti alla fase di distribuzione del servizio idrico, interamente gestita dal RAGIONE_SOCIALE) ai fini della quantificazione del corrispettivo risultante dalla circolare del Commissario Straordinario per il Sistema Idrico Integrato del 13 giugno 2014.
La doglianza è inammissibile, perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime: Cass. Sez. U. n. 34474 del 2019, con richiami pure a Cass. n. 13960 del 2014, ovvero a Cass. n. 26965 del 2007), la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente erroneamente esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora è consentita solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014.
1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 231/2002, nella versione ratione temporis applicabile, nella parte in cui
la corte territoriale ha affermato che: <>.
Osserva che il suddetto dictum si traduce in una applicazione degli interessi sulle transazioni commerciali che va oltre l’ambito delineato dal testo normativo, in quanto, nel caso di specie, non è affatto intercorsa alcuna transazione commerciale, che invece costituisce il presupposto indefettibile per l’insorgenza della obbligazione in esame. Invero, la erogazione della fornitura idrica era avvenuta a seguito di ordinanze comunali; e, d’altra parte, i soggetti del rapporto erano entrambi enti di natura pubblicistica.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale, nel riconoscere in favore del RAGIONE_SOCIALE gli interessi commerciali ex d. lgs. n. 231/2002, non è incorsa nella violazione denunciata.
Invero:
i rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e la società hanno avuto ad oggetto l’approvvigionamento e la somministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dietro il pagamento di un prezzo, ragion per cui sono stati correttamente inquadrati nel novero delle transazioni commerciali rilevanti ai sensi dell’art. 2 lett. a) d. lgs. n. 231/2002;
il d. lgs. n. 231/2002 trova applicazione alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, ma non esclude la sua applicabilità anche in caso di transazioni tra enti pubblici economici (quali sono indicati in sentenza sia il RAGIONE_SOCIALE che la società), che gestiscano i loro rapporti in regime di diritto privato (e,
quindi, senza esercitare alcun potere amministrativo), come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie.
Non fondato è anche il ricorso incidentale, che è affidato ad un solo motivo, con il quale il RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (precisamente degli artt. 145-138-139 c.p.c., nonché degli artt. 3 della legge n. 53/1994 e149 bis c.p.c.), nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il primo motivo dell’atto di appello, ha ritenuto ammissibile l’opposizione della Società al decreto ingiuntivo.
In punto di fatto:
il decreto ingiuntivo n. 331/2011 è stato notificato alla società RAGIONE_SOCIALE una prima volta in data 22 novembre 2011, ma la notifica non è andata a buon fine, in quanto (come rilevato da entrambi i giudici di merito) l’atto veniva rifiutato dal soggetto cui era stato materialmente consegnato, che si era qualificato come soggetto non incaricato a riceverlo per conto della società RAGIONE_SOCIALE; ed una seconda volta in data 20 dicembre 2011, allorquando gli atti giudiziari sono stati consegnati presso la sede della società a soggetto incaricato al ritiro ed alla ricezione degli atti;
la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo del servizio postale lunedì 30 gennaio 2012 (e, quindi, alla scadenza del termine di 40 giorni dal perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo); detta notifica non è andata a buon fine in quanto il messo comunale non ha rinvenuto il destinatario all’indirizzo nel quale aveva eletto domicilio; la successiva notifica è stata effettuata a mezzo pec il 2 febbraio 2012 ed è stata ricevuta dal destinatario nel rispetto del termine a comparire;
il RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, ha eccepito in via preliminare la decadenza e/o tardività ai sensi dell’art. 641 primo comma cpc dell’opposizione proposta dalla società;
il Giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, in quanto ha ritenuto quest’ultima tempestivamente proposta rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo risalente al 20 dicembre 2011, non avendo esplicato alcun effetto la prima notifica del decreto nelle mani di un soggetto non abilitato al ritiro del piego;
la corte territoriale a sua volta ha respinto il primo motivo di appello (pp. 9-13), argomentando sul fatto che:
-la prima notifica del decreto ingiuntivo non si era perfezionata, non essendo stata raccolta da persona addetta e/o incaricata del ricevimento degli atti, cosicché non poteva dirsi compiuta la fattispecie del rifiuto di cui agli artt. 138-139 c.p.c.; al riguardo la corte territoriale, confermando la decisione del primo giudice, ha ritenuto che l’ ing. COGNOME non risultava titolare della carica di legale rappresentante o di incaricato alla ricezione degli atti, ma disponeva soltanto di compiti limitati alla vigilanza contro gli allacci abusivi per il distretto di Nuoro (come da visura prodotta dall’opposto in primo grado) e, pertanto, non poteva legittimamente accettare la notificazione del decreto ingiuntivo;
rispetto alla seconda notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 20 di cembre 11), l’opposizione era stata tempestivamente formulata lunedì 30 gennaio, in quanto: l’atto era stato consegnato alla notifica in detta data (come risultava dall’estratto dei servizi postali on line prodotto in causa dallo stesso COGNOME e dalla busta e relativo avviso di ricevimento della notifica non perfezionata per irreperibilità del destinatario, restituita al mittente in data 31 gennaio 2012); il mancato compimento dell’RAGIONE_SOCIALE notificatoria a cura dell’agente postale (il
quale, recatosi presso il domicilio eletto nel ricorso per ingiunzione, aveva attestato l’irreperibilità del domiciliatario) non poteva risolversi in pregiudizio del notificante; la società opponente aveva provveduto nell’immediatezza a nuova notifica a mezzo p.e.c. in data 2 febbraio 2012, cui aveva fatto seguito, con raggiungimento dello scopo, la costituzione dell’intimante;
-l’atto di opposizione è stato notificato in data 2 febbraio 2012 a mezzo posta elettronica certificata; la corte territoriale ha ritenuto che, nonostant e la mancanza di firma digitale (sull’atto di citazione inviato a mezzo p.e.c. dal difensore della società e sulla procura rilasciata allo stesso), la notifica fosse regolare, in considerazione della tempestiva e completa costituzione della controparte.
Ciò posto, in primo luogo va dato atto che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la prima notifica del decreto ingiuntivo non si era perfezionata, in quanto -dopo aver affermato, con valutazione di merito, insindacabile nella presente sede, che l’ ing. COGNOME non era persona addetta e/o incaricata del ricevimento degli atti – hanno correttamente ritenuto che il rifiuto da parte dello stesso di ricevere copia dell’atto non fosse legalmente equiparabile all’avvenuta notifica. Tanto in conformità del consolidato principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9779 del 2018, nonché n. 12489 del 2014), secondo il quale: <>.
Occorre altresì ribadire che: a) in caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; b) in caso di notifica a mezzo del servizio postale, il mancato compimento dell’RAGIONE_SOCIALE notificatoria a cura dell’agente postale (che, recatosi presso il domicilio eletto, attesti l’irreperibilità del destinatario), non può risolversi in pregiudizio del notificante; c) in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al n otificante, questi, appreso, dell’esito negativo della notifica, per collegare gli effetti collegati alla originaria richiesta, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini di legge; d) l’irritualità della notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscen za dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso; e) l’eccezione con la quale si lamenta un vizio procedimentale è inammissibile ogniqualvolta detto vizio non abbia comportato un concreto pregiudizio per l’esercizio del dir itto di difesa.
Tutti i suindicati principi di diritto sono stati tenuti presenti ed applicati dalla corte territoriale, la cui decisione pertanto resiste alla censura del consorzio ricorrente in via incidentale.
Atteso il rigetto di entrambi i ricorsi (principale e incidentale), va disposta la compensazione tra le parti delle spese al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente in via principale e di quella ricorrente in via incidental e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2023, nella camera di consiglio della