Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
R.G.N. 27931/20
C.C. 11/06/2025
Vendita -Garanzia per i vizi -Riduzione prezzo -Risarcimento danni sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27931/2020) proposto da:
COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, quale titolare dell’omonima impresa edile, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: PRC CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1469/2019, pubblicata il 27 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2007, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano, davanti al Tribunale di Lucera, COGNOME Martino, chiedendo che, in ragione del preliminare di vendita immobiliare concluso tra le parti il 12 settembre 2005, cui seguiva la conclusione del definitivo, il convenuto fosse condannato alla riduzione del prezzo per le difformità e i vizi dell’unità immobiliare acquistata e al risarcimento dei danni nonché alla rimozione delle opere volte a consentire il ripristino delle distanze regolamentari.
Dichiarata la contumacia del convenuto, era escusso il teste ammesso e, all’esito, era disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
Si costituiva tardivamente in giudizio COGNOME COGNOME il quale esponeva che sussisteva tra le parti accordo transattivo del 31 luglio 2007 (oltre a quello del 23 giugno 2006), quale ulteriore fonte regolatrice del rapporto, e che -in conseguenza della rinuncia all’incarico da parte dei tecnici di fiducia degli attori, cui era rimessa la scelta insindacabile sui lavori da realizzare e sui materiali da impiegare per rimediare alle difformità e ai vizi -era stato impossibile adempiere agli obblighi assunti con gli accordi transattivi per causa a sé non imputabile.
Chiedeva, ancora, di essere rimesso in termini per l’articolazione di attività istruttoria, istanza che era disattesa.
Quindi, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 558/2014, depositata il 7 luglio 2014, notificata il 20 gennaio 2015, rilevata la tardiva deduzione dell’esistenza della transazione e preclusa la facoltà di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio oltre il termine perentorio prescritto, accoglieva per quanto di ragione le domande proposte dagli attori e, per l’effetto, condannava il convenuto al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 12.210,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di riduzione del prezzo di compravendita, e della somma di euro 4.820,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento danni, mentre rigettava la domanda di rimozione delle opere per il ripristino delle distanze regolamentari.
2. -Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2015, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) la tempestività della produzione degli atti transattivi intervenuti tra le parti, poiché la deduzione della loro esistenza, non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio, era rilevabile d’ufficio e non era soggetta alle preclusioni previste per le eccezioni in senso proprio; 2) la possibilità che la transazione intervenisse in qualsiasi stato e grado del giudizio, finché la sentenza conclusiva non fosse passata in giudicato; 3) la non imputabilità all’appellante dell’inadempimento degli obblighi assunti con l’accordo transattivo del 31 luglio 2007, avendo tra l’altro manifestato la volontà di adempiere alla rimozione delle difformità e dei vizi accertati nel corso dell’istruttoria; 4) la spettanza delle somme indebitamente trattenute dagli appellati, pari ad euro 6.500,00, di cui euro 3.000,00 versati in esecuzione
della transazione del 23 giugno 2006 ed euro 3.500,00 rimborsati a titolo di spese legali e tecniche sostenute in esecuzione dell’atto transattivo del 31 luglio 2007.
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali instavano, in rito, per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, per il rigetto dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la transazione intervenuta tra le parti il 31 luglio 2007, ossia dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, faceva espresso riferimento sia all’atto di citazione, sia ai lavori da farsi, come indicati dal geometra incaricato dagli attori, prevedendo come data di scadenza il 15 ottobre 2007; b ) che in tale atto transattivo era contemplato altresì l’obbligo, da parte del COGNOME ero, di rimborsare tutte le spese legali e tecniche, con l’impegno da parte dei coniugi COGNOME–COGNOME -di ripetere verso il COGNOME la somma ricevuta di euro 3.500,00, ove la causa fosse proseguita, mentre l’effetto liberatorio si sarebbe verificato solo dopo la consegna dei lavori concordati nei modi e nei tempi previsti; c ) che la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di primo grado aveva avuto ad oggetto la sola verifica dell’adempimento della transazione del 23 giugno 2006, essendosi accertato che alcune delle opere ivi indicate non erano state ancora eseguite,
sicché da tale rilievo poteva presumersi che la ditta RAGIONE_SOCIALE non avesse completato, nella data concordata, i lavori di cui alla transazione del 31 luglio 2007, ponendo, pertanto, i coniugi COGNOMECOGNOME nella facoltà di non abbandonare il giudizio pendente; d ) che nella evocata consulenza tecnica d’ufficio si faceva riferimento anche alla perizia del geometra COGNOME di cui alla seconda transazione, elencando le contestazioni mosse e rilevandosi comunque che alcune lavorazioni non erano state eseguite o non erano state eseguite a regola d’arte; e ) che, dunque, alla prima transazione il RAGIONE_SOCIALE non aveva dato adeguato compimento, mentre gli ulteriori interventi previsti con la seconda transazione non erano stati portati ad esecuzione nei termini pattuiti, così giustificandosi la prosecuzione del giudizio; f ) che la domanda di restituzione della somma complessiva di euro 6.500,00, riferita quanto ad euro 3.000,00 alla prima transazione e ad euro 3.500,00 alla seconda transazione, costituiva una vera e propria domanda riconvenzionale, che in primo grado era stata proposta tardivamente, sicché essa non poteva essere ammessa in appello.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, RAGIONE_SOCIALE.
Hanno resistito, con controricorso, gli intimati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
4. -Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa
applicazione degli artt. 1965 e ss. c.c. nonché degli artt. 112, 101, 117, 184bis , 183 e 167 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. ed altresì l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in ragione della tempestività della produzione dell’atto transattivo del 31 luglio 2007, della rilevabilità d’ufficio di tale transazione e della non soggezione della stessa produzione al regime delle preclusioni, per avere la Corte di merito omesso qualsiasi pronuncia in merito alle doglianze sollevate in appello, con cui si lamentava che l’atto di transazione potesse essere prodotto in qualsiasi stato e grado del giudizio e che il suo contenuto potesse essere esaminato d’ufficio.
1.1. -Il motivo è infondato.
E ciò perché la sentenza impugnata, diversamente dalla sentenza di primo grado, ha esaminato espressamente l’accordo transattivo del 31 luglio 2007, ritenendo che, in conseguenza della disamina del suo contenuto, l’esito decisorio non mutasse.
Infatti, tale transazione subordinava la rinuncia al giudizio pendente alla circostanza che, entro la data indicata del 15 ottobre 2007, il venditore provvedesse alla realizzazione dei lavori concordati ai fini di eliminare le difformità e i vizi rilevati, adempimento non avvenuto (per la mancata esecuzione di alcuni lavori e per l’esecuzione in spregio alle regole dell’arte per altri), come desunto dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Del resto, lo stesso ricorrente ha ammesso che tali lavori non erano stati eseguiti, sebbene ne abbia negato l’imputabilità alla stregua della rinuncia all’incarico da parte dei tecnici di fiducia degli attori, cui sarebbe stata rimessa la scelta insindacabile sui
lavori da realizzare e sui materiali da impiegare per rimediare alle difformità e ai vizi.
Pertanto, non risulta violato il principio a mente del quale la transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce un’eccezione in senso stretto, perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e dunque non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l’allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15309 del 17/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 03/05/2017; Sez. 1, Sentenza n. 18195 del 24/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 4883 del 07/03/2006).
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115, primo comma, e 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale desunto, in via presuntiva, che i lavori concordati nell’atto transattivo del 31 luglio 2007 non fossero stati realizzati per causa imputabile all’alienante, benché gli elementi presuntivi utilizzati non avessero i requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Osserva l’istante che l’imputabilità della mancata esecuzione dei lavori al RAGIONE_SOCIALE non poteva ricavarsi dal fatto che gli acquirenti avessero proseguito il giudizio, né avrebbe potuto essere utilizzato lo schema della presunzione di una presunzione.
2.1. -Il mezzo di critica è infondato.
E tanto in quanto la Corte d’appello dopo avere precisato che la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di primo
grado aveva avuto ad oggetto la sola verifica dell’adempimento della transazione del 23 giugno 2006, essendosi accertato che alcune delle opere ivi indicate non erano state ancora eseguite, sicché da tale rilievo poteva presumersi che la ditta RAGIONE_SOCIALE non avesse completato, nella data concordata, i lavori di cui alla transazione del 31 luglio 2007, ponendo pertanto i coniugi COGNOME nella facoltà di non abbandonare il giudizio pendente -ha altresì rilevato che in tale consulenza d’ufficio si faceva riferimento anche alla perizia del geometra COGNOME, di cui alla seconda transazione.
In detta consulenza, dunque, erano elencate le contestazioni mosse ed era stato accertato che alcune lavorazioni (di cui alla seconda transazione) non erano state eseguite o non erano state eseguite a regola d’arte.
Pertanto, sebbene la verifica demandata dal giudice avesse riguardato il solo accertamento dell’adempimento alle condizioni stabilite nella prima transazione, tale verifica si era in concreto estesa anche all’accertamento dell’adempimento delle condizioni pattuite nella seconda transazione.
E d’altronde, con riferimento all’imputazione di tale mancata esecuzione al venditore, la stessa sentenza impugnata ha richiamato le lavorazioni che avrebbero dovuto essere realizzate secondo la perizia del geometra COGNOME con la conseguenza che il ricorrente non avrebbe potuto ascrivere la mancata realizzazione di dette opere alla rinuncia all’incarico da parte dei tecnici di fiducia degli attori, cui sarebbe stata rimessa la scelta insindacabile sui lavori da realizzare e sui materiali da impiegare per rimediare alle difformità e ai vizi. Appunto perché tali tecnici
avevano già indicato i lavori da svolgere prima di abdicare all’incarico conferito.
Ne discende che nessuna violazione delle regole attraverso cui può ricavarsi la prova di un fatto secondo ragionamento inferenziale è stata integrata.
Quanto alla lamentata violazione del principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o al divieto di doppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena), si evidenzia che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea in quanto a sua volta adeguata -a fondare l’accertamento del fatto ignoto.
Ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l’ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3520 del 11/02/2025; Sez. 2, Sentenza n. 32717 del 16/12/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 27982 del 07/12/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019; Sez. 5, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017).
3. -Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1965 e ss. c.c. nonché degli artt. 112, 183, 167 c.p.c. e 24 e 111 Cost. ed, ancora, la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo
comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto inammissibile -perché tardiva -la domanda di ripetizione delle somme indicate, in forza degli accordi transattivi raggiunti tra le parti.
Deduce, per l’effetto, l’istante che la motivazione in ordine alla tempestività, alla non soggezione alle preclusioni e alla rilevabilità d’ufficio dell’atto transattivo del 31 luglio 2007 sarebbe stata non solo insufficiente e contraddittoria, ma anche apparente, illogica e comunque non idonea a rivelarne la ratio decidendi .
3.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, la domanda di pagamento, benché fondata su un atto transattivo, ricadeva nelle preclusioni proprie del giudizio civile, sicché non poteva essere proposta in via riconvenzionale, oltre la barriera preclusiva fissata in applicazione del principio di eventualità.
Né tale declaratoria di inammissibilità impediva alla parte di proporre la stessa domanda in un autonomo giudizio.
4. -In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda