Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 405 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 405 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24099/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 515/2023 depositata il 18/4/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Fatti di causa
Con ricorso notificato il 20/11/2023, l’RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 515/2023 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 18/4/2023.
La intimata RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione verso l’RAGIONE_SOCIALE, non si è difesa.
La vicenda processuale trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo n. 1853/2015, emesso in data 1luglio 2015 e notificato il 27 agosto 2015, con il quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, della somma di euro 155.187,86, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, per interessi di dilazione di cui alla fattura n. 24 del 31 agosto 2012. A fondamento dell’ingiunzione di pagamento era stato prodotto l’atto transattivo del 4 marzo 2008, avente ad oggetto la cessione di crediti vantati da strutture sanitarie private nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e la proposta di accordo per il rientro dell’esposizione debitoria con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva accettato il piano di rientro proposto da RAGIONE_SOCIALE, stabilendo una dilazione di pagamento per la sorte capitale con il riconoscimento di interessi da calcolarsi al tasso Euribor maggiorato del 2% fino a una certa data e del 3,50% successivamente.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l’RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e la non debenza degli interessi di dilazione di cui alla predetta fattura, sul presupposto che nel piano di rientro potessero essere disciplinate esclusivamente le esposizioni debitorie già consolidate e non quelle future, asserendo altresì che l’opposta aveva rinunciato agli interessi. La società opposta adduceva che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva corrisposto quanto dovuto in relazione alla fattura n. 24 del 31 agosto 2012, emessa per interessi di dilazione, e che, non essendo stato rispettato alle scadenze il piano di rientro sulla base del protocollo di intesa sottoscritto in data 3 aprile 2012 dalla stessa opposta e dal Commissario ad acta di controparte per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario
della Campania, allegato al decreto n. 51 del 2 maggio 2012, aveva ripreso efficacia il piano di rientro del 2008.
Nel corso del giudizio interveniva RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 111 c.p.c., in quanto RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in data 5 dicembre 2018, aveva ceduto il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, facendo proprie tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate dalla cedente.
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 457/20, accogliendo parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 155.187,86, oltre interessi legali dalla domanda, compensando le spese di lite.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, insistendo su eccezione di nullità della transazione sollevata in sede di comparsa conclusionale, nullità che sarebbe stata rilevabile d’ufficio. Resisteva RAGIONE_SOCIALE, eccependo anche che l’appello principale sarebbe stato fondato su diversa causa petendi , e proponeva appello incidentale per il mancato riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava entrambi gli appelli, ritenendo che la natura transattiva della scrittura privata consentisse di superare ogni necessità di rilievo d’ufficio della nullità della transazione per la asserita insussistenza di contratti scritti di fornitura tra le parti originarie, e ciò in riferimento all’art. 1972 c.c. che prevede l’annullamento della transazione relativa a un titolo nullo solo se sollevata dalla parte che ignorava la causa di nullità, compensando le spese di lite del grado.
Motivi della decisione
Parte ricorrente pone a base del ricorso un unico motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1972, 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, cioè la scrittura privata del 4 marzo 2008.
In via pregiudiziale si rileva che il ricorso è stato tempestivamente notificato alla parte intimata il 20 novembre 2023, essendo l’atto pervenuto nella sua sfera di conoscenza in un giorno ricadente di lunedì, quando la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. sarebbe stata sabato 18 novembre 2023, e ciò in relazione alla data di deposito della sentenza, intervenuto il 18 aprile 2023. Al proposito si richiama il principio per cui la proroga di cui all’art. 155, comma 5, c.p.c. si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall’udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest’ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo) (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20509 del 21/07/2025). Essendo la scadenza intervenuta nel giorno di sabato 18 novembre 2023, si ripete, l’impugnazione risulta tempestivamente notificata il successivo lunedì 20 novembre 2023.
Quanto al merito del ricorso, il motivo è fondato.
La natura apparentemente conservativa dell’accordo transattivo del 4 marzo 2008, titolato ‘piano di rientro’, non esimeva la Corte di merito dallo scrutinio dell’eccezione di nullità del contratto di transazione de quo in ragione della denunciata carenza di un originario contratto scritto tra le parti in merito al rapporto di fornitura in esame.
Applicando direttamente la norma di cui all’art. 1972 c.c. alla transazione de qua la Corte d’appello si è posta in evidente contrasto con la giurisprudenza per cui assume rilievo dirimente, ai fini dell’applicazione appunto dell’art. 1972 c.c., la transazione novativa che interviene su un titolo nullo ed è sanzionata con la nullità (comma 1)
soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), mentre è invece annullabile negli altri casi, il vizio del negozio potendo però essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2). La transazione conservativa, invece, è quella che riguarda l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, ed è sempre affetta di nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15841 del 10/07/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6703 del 10/07/1998).
Invero, la differenza tra la transazione “novativa” e quella “conservativa” è stata ravvisata -come ancora di recente sottolineato da questa Suprema Corte -nel fatto che nella prima “è necessario che l’accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale”, e ciò “perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche”, onde di “tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l’« animus novandi », consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’« aliquid novi », inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto”, il tutto, ovviamente, sempre nella prospettiva di eliminare la res litigiosa (cfr . Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n. 7194, Rv. 653632 -02).
La sussunzione del negozio transattivo de quo nella suddetta disposizione regolatrice dell’ipotesi di nullità, avendo quale immediato oggetto un piano di rientro con differente modulazione dei termini di
pagamento di somme per capitale e interessi, avrebbe dovuto effettuarsi, ovviamente, tenendo in considerazione la distinzione tra transazione conservativa e novativa, ed evitando di accedere a un’applicazione automatica, e quindi censurabile, dell’art. 1372 c.c.
In particolare, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare, a monte, se la transazione in esame consistesse in una bilaterale riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra gli opposti interessi, ovvero se fosse espressione di un animus novandi e presentasse un aliquid novi rispetto alle precedenti intese (Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n. 7194, cit.; Cass. Sez. 3, Sentenza n.7208 del 27 marzo 2014; Cass. Sez. Lav., Sentenza 14 giugno 2006, n. 13717).
Non emergendo, nel caso in esame, tale dirimente scrutinio, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME