Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30951 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso Benevento NOME;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Salerno, INDIRIZZO, hanno eletto domicilio;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1439/2018, pubblicata il 28 settembre 2018;
R.G.N. 29781NUMERO_DOCUMENTO18
C.C. 19/10/2023
Appalto -Transazione novativa
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1999 (preceduto da ordinanza cautelare di rilascio del 9 giugno 1999), COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo: a) che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di appalto concluso il 16 ottobre 1989 per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’istante, sito in Nocera Superiore, INDIRIZZO, affidati alla RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, sotto la direzione dei lavori del progettista COGNOME NOME, e della scrittura privata dell’11 gennaio 1992, che aveva definito i rapporti di dare e avere tra le parti, per l’inadempimento dell’esecutore; b) che l’impresa appaltatrice fosse condannata al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni, unitamente al direttore dei lavori, nella misura corrispondente alle spese necessarie per riportare la consistenza dell’immobile alle corrette condizioni di fruibilità.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva che il committente si era reso inadempiente all’obbligo di corrispondere il compenso dei lavori appaltati, precisando che, al momento della redazione della scrittura privata dell’11 gennaio 1992, l’immobile era già occupato dal colono dell’attore, sicché lo stesso doveva ritenersi completato e perfettamente funzionante, come attestato dal certificato di idoneità e collaudo delle opere, rilasciato dal direttore dei lavori il 13 settembre 1991. Per
l’effetto, chiedeva, in via riconvenzionale, che il committente fosse condannato al pagamento della somma ancora dovuta di vecchie lire 9.274.000, come da scrittura privata dell’11 gennaio 1992, oltre al risarcimento dei danni.
Si costituiva altresì il direttore dei lavori COGNOME NOME, il quale si opponeva all’accoglimento delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore al pagamento della somma ancora dovuta di vecchie lire 17.605.400, sempre in base alla scrittura privata dell’11 gennaio 1992, oltre al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 751/2012, depositata il 20 settembre 2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di rilascio, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni relativamente ai difetti dell’opera appaltata nonché le domande riconvenzionali formulate dai convenuti e, per l’effetto, condannava l’attore al pagamento del prezzo residuo in ordine ai lavori appaltati, nella misura di cui alla citata scrittura privata dell’11 gennaio 1992, previa decurtazione della somma di euro 7.823,84, dovuta dai convenuti all’attore a titolo di risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere appaltate.
2. -Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2013 e il 5 febbraio 2013, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che vi era stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato; 2) che il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di risoluzione del contratto di appalto e della scrittura privata dell’11 gennaio 1992 per inadempimento dell’impresa appaltatrice; 3) che, per l’effetto, doveva essere disposta la risoluzione dell’appalto e della scrittura privata integrativa, con la condanna al risarcimento dei danni e con il rigetto delle domande proposte dalle controparti, essendo le relative pretese di pagamento esigibili solo dopo il completamento dei lavori, il rilascio delle certificazioni e la consegna delle opere.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali eccepivano l’inammissibilità del gravame, per avere COGNOME NOME venduto il bene, senza riserve, con atto del 30 gennaio 2006 e, dunque, per difetto di legittimazione ad causam degli eredi non subentrati nella medesima posizione del proprio dante causa. In subordine, nel merito, chiedevano che la domanda di risoluzione fosse rigettata perché infondata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello spiegato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, pronunciava la risoluzione del contratto dell’11 gennaio 1992 per inadempimento dell’appaltatore alla data del 6 luglio 1999, confermava l’ordinanza cautelare di rilascio del 9 giugno 1999 e rigettava le domande riconvenzionali di adempimento del contratto dell’11 gennaio 1992, condannando COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, al pagamento della somma di euro 7.823,84, a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che -a fronte del contratto di appalto del 16 ottobre 1989 per l’esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione di una casa colonica colpita dal terremoto -la scrittura privata dell’11 gennaio 1992 aveva subordinato il pagamento del corrispettivo residuo, in favore dell’impresa e del direttore dei lavori, al rilascio di tutti i certificati dovuti e alla consegna delle opere, condizione che non si era mai verificata, come comprovato in atti; b ) che, pertanto, dall’inadempimento dell’impresa e del direttore dei lavori derivava la fondatezza della richiesta di risoluzione della sola scrittura privata dell’11 gennaio 1992, che attesa la sua natura di transazione novativa -aveva estinto il precedente contratto di appalto; c ) che anche la richiesta di risarcimento dei danni, quantificati in euro 7.823,84, era fondata nei confronti dei successori dell’impresa appaltatrice; d ) che la risoluzione del contratto per inadempimento privava di giustificazione la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo residuo in favore dell’impresa e del direttore dei lavori; e ) che la società che aveva sottoscritto la scrittura dell’11 gennaio 1992 era stata cancellata dal registro delle imprese e ad essa erano succedute le socie COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Gli intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa, specifica motivazione ovvero la prospettazione di una motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, per avere la Corte di merito pronunciato la risoluzione della sola scrittura privata dell’11 gennaio 1992, attribuendole carattere di transazione novativa, come tale estintiva del precedente contratto di appalto, senza che dal corpo della sentenza emergessero le ragioni per le quali detta scrittura privata fosse una transazione e perfino novativa, stante che nella evocata scrittura le parti avevano precisato, in via meramente ricognitiva, il quantum dei crediti spettanti all’impresa e al direttore dei lavori, con riferimento al contratto di appalto originario del 16 ottobre 1989, nonché le relative modalità di pagamento.
Sul punto, gli istanti obiettano che l’accertamento circa il carattere novativo o meno di una transazione, implicando un’indagine sulla volontà delle parti ed una valutazione comparativa tra il rapporto preesistente e quello nuovo, avrebbe dovuto essere sorretto da adeguata motivazione, mentre, nella fattispecie, nessuna comparazione vi era stata tra il contratto di appalto del 16 ottobre 1989 e la scrittura privata dell’11 gennaio 1992, senza che peraltro in detta scrittura figurasse alcuna specifica espressione significativa dell’intento transattivo e novativo.
Aggiungono i ricorrenti che la transazione si distingue nettamente dal negozio di accertamento, privo di efficacia costitutiva e meramente ricognitivo.
2. -Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1230, 1231, 1965 e 1976 c.c. nonché dell’art. 1453 c.c., per avere la Corte territoriale pronunciato la risoluzione della sola scrittura privata dell’11 gennaio 1992, ritenendo che essa avesse natura di transazione novativa e, dunque, estintiva del precedente contratto di appalto, mentre tale scrittura non avrebbe avuto i requisiti della transazione e non avrebbe avuto carattere novativo, con la conseguenza che la risoluzione per inadempimento della scrittura dell’11 gennaio 1992 avrebbe dovuto restituire il rapporto nella situazione giuridica preesistente e, quindi, lasciare in vigore il contratto di appalto del 16 ottobre 1989, in quanto mai risolto.
Ad avviso degli istanti, con la scrittura evocata nessuna delle parti avrebbe abdicato alle proprie pretese in cambio di una qualche concessione, in modo da estinguere il rapporto controverso. Ma si sarebbe solo proceduto alla quantificazione del credito dell’impresa e del direttore dei lavori, determinando anche le conseguenti modalità di pagamento.
E quand’anche si fosse ritenuto trattarsi di transazione, nella specie si sarebbe versato in un’ipotesi di transazione semplice o conservativa, cioè di un accordo con il quale le parti si sarebbero limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il precedente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti in una congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi costituenti un quid medium rispetto alle
prospettazioni iniziali, e non già di una transazione novativa, con la correlata estinzione del precedente rapporto.
3. -Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., per avere la Corte distrettuale pronunciato la risoluzione della scrittura privata dell’11 gennaio 1992 per inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, società estinta cui erano succeduti i soci COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza considerare che nessuno dei predetti soci e nemmeno l’amministratore COGNOME NOME, come da visura camerale dell’8 gennaio 2013, avessero firmato detta scrittura.
Sicché siffatta scrittura non avrebbe potuto essere opposta nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per mancanza della loro sottoscrizione.
Né sarebbe stato ammissibile che la spendita del nome potesse essere desunta da indici presuntivi, con l’effetto che il contratto avrebbe prodotto effetti tra rappresentante e terzo, ma non nei confronti del rappresentato.
4. -Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché della violazione della legge n. 12/1988, che ha soppresso la decadenza prevista dall’art. 13, primo comma, della legge n. 219/1981, per avere la Corte d’appello pronunciato la risoluzione della scrittura privata dell’11 gennaio 1992 per inadempimento dell’appaltatore, consistente nella mancata consegna delle opere e del certificato di esecuzione lavori, senza tenere conto del fatto che, nel caso in esame, vi sarebbe stata la consegna del bene e del certificato di
regolare esecuzione dei lavori, con l’emersione del correlato disinteresse del COGNOME, che aveva venduto l’immobile senza pagare il saldo all’impresa e al direttore dei lavori.
Al riguardo, gli istanti osservano che il consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di primo grado avrebbe appurato che risultava emesso in data 14 settembre 1991 il certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto in primo grado dalla società RAGIONE_SOCIALE (quale documento n. 6) e dal direttore dei lavori (quale documento n. 3), come riconosciuto a pag. 4 della sentenza di prime cure.
Evidenziano, inoltre, che qualsiasi inadempimento dell’impresa non sarebbe stato certamente grave, stante che COGNOME NOME e gli altri comproprietari avevano promesso in vendita a terzi l’immobile nel novembre 2000, con contratto preliminare non registrato, e avevano concretizzato la vendita con atto pubblico del 30 gennaio 2006, rep. n. 121.121, racc. n. 17.699.
E ciò senza che alcuna limitazione potesse porsi, atteso che, dopo il completamento dei lavori, l’immobile avrebbe potuto essere venduto senza attendere il compimento del termine quinquennale originariamente previsto.
5. -Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1453 e 1455 c.c., per avere la Corte del gravame qualificato come transazione la scrittura privata dell’11 gennaio 1992, che invece sarebbe stata un mero negozio di accertamento, e per avere pronunciato la risoluzione di detta scrittura per inadempimento imputabile a colpa
dell’appaltatore, che invece aveva eseguito le opere di cui al contratto d’appalto del 16 ottobre 1989.
Ancora, gli istanti sostengono che il direttore dei lavori aveva emesso il certificato di regolare esecuzione in data 14 settembre 1991, sicché, per effetto della consegna dei lavori, sarebbe spettato sia all’impresa sia al direttore dei lavori il pagamento delle somme residue riconosciute in detta scrittura a titolo di saldo, detratto l’importo quantificato per l’eliminazione dei vizi, pari ad euro 7.823,84, come deciso dalla sentenza del Tribunale.
6. -Preliminarmente, deve essere scrutinata la terza censura, che assume una valenza pregiudiziale rispetto al tenore delle altre doglianze.
Il motivo è inammissibile.
E tanto perché -attraverso tale motivo -vengono dedotte nuove circostanze in fatto e nuovi rilievi giuridici non affrontati dalla sentenza impugnata, ossia: a) il fatto che né i soci della società estinta RAGIONE_SOCIALE, né l’amministratore COGNOME NOME avessero firmato la scrittura privata dell’11 gennaio 1992; b) il rilievo che la spendita del nome non avrebbe potuto essere desunta da indici presuntivi, con l’effetto che il contratto avrebbe prodotto effetti tra rappresentante e terzo, ma non nei confronti del rappresentato.
Ebbene, qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta
deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/04/2016; Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005; Sez. L, Sentenza n. 6656 del 05/04/2004), il che non è accaduto nella fattispecie.
7. -A questo punto, deve essere esaminato il primo motivo.
Mediante tale censura si contesta la qualificazione giuridica attribuita alla scrittura privata dell’11 gennaio 1992, quale transazione novativa, estintiva del precedente contratto d’appalto del 16 ottobre 1989, senza che sia percepibile una motivazione comprensibile a supporto di tale collocazione sistematica.
7.1. -Il motivo è fondato.
Nel corpo della pronuncia impugnata la Corte d’appello ha premesso che, all’esito della stipulazione del contratto di appalto del 16 ottobre 1989, le parti avevano stipulato una scrittura privata in data 11 gennaio 1992, con la quale avevano stabilito l’obbligo dell’impresa esecutrice di consegnare l’opera, con i relativi certificati di regolare esecuzione, obbligo in ragione del cui assolvimento sia l’impresa sia il direttore dei lavori avrebbero ricevuto il saldo del corrispettivo, nella misura ivi pattuita di vecchie lire 9.274.000 per la RAGIONE_SOCIALE e di vecchie lire 17.605.400 per il direttore dei lavori COGNOME NOME.
Nel prosieguo la Corte di merito ha evidenziato la mancata consegna delle opere e il mancato rilascio dei certificati, a sostegno dell’inadempimento imputabile all’appaltatore e al direttore dei lavori, ai fini di giustificare la pronuncia di risoluzione della sola scrittura privata dell’11 gennaio 1992, di cui è stato prospettato il carattere di transazione novativa, con efficacia estintiva del precedente contratto di appalto.
Nessuna altra argomentazione è stata addotta allo scopo di legittimare tale inquadramento giuridico, con la conseguenza che risulta del tutto sconosciuta la ragione che ha indotto il Giudicante a propendere per siffatta qualificazione, rilevante ai fini di escludere la persistente vigenza del precedente contratto di appalto.
7.2. -Ora, l’integrazione di un’ipotesi transattiva postula, ai sensi dell’art. 1965, primo comma, c.c., che le parti si facciano reciproche concessioni ( aliquid datum, aliquid retentum ) allo scopo di porre fine ad una lite già incominciata o di prevenire una lite che può insorgere ( res litigiosa ).
E allorché ricorrano tali condizioni, l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire
alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020; Sez. 1, Sentenza n. 23064 del 11/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011).
Senonché di tali accertamenti non vi è traccia nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, la quale si limita, in termini apodittici, a qualificare la scrittura quale transazione novativa, senza fornire alcun dato ricostruttivo idoneo a suffragare tale conclusione sistematica.
Né sono state chiarite le ragioni per le quali sia stata esclusa l’efficacia dichiarativa della scrittura, derivante dalla natura di mera ricognizione degli obblighi già fissati in altro negozio.
Infatti, sul piano sistematico, diversamente dalla transazione, con la quale le parti modificano la disciplina di un rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, con il negozio di accertamento, le parti rimuovono dubbi ed incertezze relativi ad un determinato rapporto giuridico, con una regolamentazione nuova, ma corrispondente alla situazione preesistente. Cosicché viene fissato il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo, senza che il negozio costituisca fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rendendo definitive ed immutabili situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall’accertamento e precludendo loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5999 del 09/07/1987; Sez. 1, Sentenza n. 161 del 10/01/1983).
7.3. -Pertanto, difetta in radice lo sviluppo della prima fase del procedimento di qualificazione giuridica, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, quale tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità per vizi di motivazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3115 del 09/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017).
Nella fattispecie, le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase sono del tutto sfornite di alcun supporto argomentativo, sicché -sotto tale profilo -la censura deve trovare accoglimento.
L’assenza di alcuna esternazione sulla qualificazione giuridica del contratto configura, infatti, motivo di nullità della sentenza, quando non sia possibile individuare il percorso esplicativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015; Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010).
-Le restanti doglianze sono assorbite dall’accoglimento del richiamato motivo, stante la loro natura dipendente.
-In conseguenza delle considerazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile mentre gli ulteriori motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai
principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda