Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1475 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21853/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME, domicilio digitale:
e
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona della Procuratrice Speciale del Rappresentante per l ‘ Italia dei RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME, domicilio digitale:
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 384/2022, pubblicata in data 18 febbraio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio l’assicuratrice Lloyd ‘ s of London chiedendone la condanna al pagamento della residua somma di euro 4.385,00; deduceva che la convenuta gli aveva corrisposto, in data 5 novembre 2007, a titolo di acconto la somma di euro 7.000,00 a fronte di un atto di quietanza del maggior importo di euro 11.385,00, sottoscritto in data 12 luglio 2007 ed emesso, in forza di polizza n. 1573456 -06.097.01008, a titolo di risarcimento per il furto del proprio autoveicolo.
Costituendosi in giudizio, la convenuta replicava che l ‘ importo di euro 7.000,00 era stato versato ad integrale soddisfazione del risarcimento ed eccepiva l ‘ intervenuta prescrizione ex art. 2952 cod. civ. del diritto al risarcimento, essendo passati oltre quattro anni tra la data di incasso della somma di euro 7.000,00 e la data di notifica dell ‘ atto di citazione introduttivo del giudizio, avvenuta il 23 gennaio 2012.
Il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda, condannando la parte convenuta al pagamento della somma di euro 4.385,00, oltre interessi.
Proposto appello dalla parte soccombente, il Tribunale di Nola
lo ha accolto, dichiarando prescritto il diritto di credito azionato da NOME COGNOME
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la suddetta sentenza, cui resiste RAGIONE_SOCIALE
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 100, 132 n. 4, 323 e 324 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di un punto decisivo, per non avere il Tribunale, quale giudice d ‘ appello, rilevato, d ‘ ufficio, il difetto di legittimazione dell ‘ odierna controricorrente a proporre gravame avverso la sentenza del Giudice di pace e, di conseguenza, per non avere dichiarato l ‘ intervenuto giudicato interno.
Sostiene, in particolare, che l ‘ appello sarebbe stato proposto da un soggetto diverso da quello destinatario della pronuncia di primo grado, in quanto la pronuncia del Giudice di Pace aveva condannato ‘ Lloyd ‘ s of London ‘ , mentre la parte appellante si identifica con gli Assuntori del rischio di cui alla polizza 1573456. Precisa, al riguardo, che la questione del soggetto legittimato a proporre gravame e della diversità con quello destinatario della pronuncia del Giudice di Pace troverebbe una esaustiva spiegazione nella sentenza n. 4412/2018 emessa dalla Corte d ‘ appello di Milano, con cui è stata rigettata
‘ l ‘ opposizione avverso l ‘ atto di precetto con la quale era stata contestata la legittimazione passiva dei Lloyd ‘ s di Londra Rappresentante Generale per l ‘ Italia, sul presupposto che le statuizioni di condanna avrebbero dovuto essere eseguite in danno degli assuntori del rischio della polizza ‘ ; rimarca, inoltre, che la diversità dei soggetti è stata ribadita anche dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 9662/2018.
1.1. La censura è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che il ricorrente pone a base delle censure atti e documenti del giudizio di primo grado, ed in particolare non solo la sentenza del Giudice di Pace, ma anche la comparsa di costituzione depositata dalla allora società convenuta, odierna controricorrente, limitandosi a meramente richiamarla, senza invero debitamente – per la parte strettamente d ‘ interesse in questa sede – riprodurla nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione, al fine di renderne possibile l ‘ esame, con precisazione anche dell ‘ esatta collocazione nel fascicolo d ‘ ufficio o in quello di parte (Cass., sez. U, 19/4/2016, n. 7701; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
In tal modo non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intelligibile in base alla lettura del ricorso, così non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo.
1.2. Parimenti inammissibile si rivela la censura nella parte in cui il ricorrente si riferisce ad altre sentenze emesse dalla Corte di appello di Milano e dal Tribunale di Milano, in quanto si omette di specificare la valenza, ai fini del presente giudizio, di quelle pronunce, trascurando persino di evidenziare se trattasi di decisioni ormai coperte dal giudicato.
1.3. In ogni caso, ove potessero ritenersi superati tali assorbenti rilievi, la censura sarebbe comunque infondata alla stregua dei principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 29491/2024, che ha esaustivamente chiarito la struttura dell ‘ odierna parte controricorrente.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1325, 1965, 1967 e 1975 cod. civ.
Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l ‘ atto di quietanza dell ‘ importo di euro 11.385,00, essendo privo della connotazione di transazione novativa, era sottoposto al termine prescrizionale breve ex art. 2952 cod. civ. ed ha, di conseguenza, dichiarato prescritto il diritto dello stesso ricorrente al pagamento della somma di euro 4.385,00.
2.1. La censura è inammissibile, in quanto la doglianza, per come formulata, non attinge idoneamente o, almeno, con argomenti comprensibili, la ratio della decisione impugnata, che poggia sulla ritenuta carenza di natura novativa dell ‘ accordo transattivo intercorso tra le parti rispetto al rapporto assicurativo.
2.2. Nella sentenza, invero, prendendo le mosse dalla distinzione tra transazione novativa e transazione semplice (o conservativa), il giudice d ‘ appello ha ribadito che, per la configurabilità della prima, è necessario che l ‘ accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, atteggiandosi la novazione come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente; ha, poi, spiegato che all ‘ accordo raggiunto dalle parti, dal quale originava il diritto di credito azionato in primo grado, doveva essere certamente riconosciuta natura transattiva, essendo chiaramente diretto ‘ a prevenire la lite derivante dalla liquidazione del premio assicurativo da corrispondere per il furto del veicolo di
proprietà dell ‘ assicurato ‘ , ma non ‘ natura di transazione novativa, non essendo in esso ravvisabile aliquid novi ed animus novandi ‘ ; tanto perché, nella specie, non sussisteva oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall ‘ accordo transattivo, in virtù del quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti potevano ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, né era ravvisabile una espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso.
Partendo da tale premessa, il Tribunale ha reputato che l ‘ accordo sottoscritto nel 2007 non potesse ritenersi sottratto al termine prescrizionale breve di cui all ‘ art. 2952 cod. civ., che, al momento della proposizione della domanda giudiziale (intervenuta nel 2011), era ormai ampiamente spirato.
2.3. La conclusione alla quale è pervenuta il giudice d ‘ appello in ordine all ‘ applicabilità, nella specie, della prescrizione annuale di cui all ‘ art. 2952, secondo comma, cod. civ. è corretta e si pone in linea con l ‘ orientamento di questa Corte (Cass., sez. 1, 10/07/1996, n. 6299), secondo cui il credito indennitario dell ‘ assicurato, per sottrarsi alla predetta prescrizione e ricadere nell ‘ ambito della regola generale di cui all ‘ art. 2946 cod. civ., deve perdere la qualità di ‘ diritto derivato dal contratto di assicurazione ‘ .
Al fine indicato occorre una novazione, sicché non è sufficiente un accordo transattivo che, per quanto vincolante, non abbia natura novativa, perché una transazione conservativa non vale a sostituire e ad estinguere il preesistente rapporto assicurativo, in assenza di una espressa volontà delle parti in tal senso e della costituzione di nuove ed autonome situazioni giuridiche (Cass., sez. 1, n. 7690/1992; Cass., n. 1644/86; Cass., n. 2935/77).
Tale volontà, con riferimento al caso di specie, è stata negata dal giudice d ‘ appello ed il relativo apprezzamento di fatto, riservato al
giudice di merito e adeguatamente motivato, non è censurabile in questa sede (Cass., sez. L, 14/06/2006, n. 13717; Cass., sez. 3, 03/12/2009, n. 25403).
Il ricorso è dunque, inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione