Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29768 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 29768 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso 127-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME SORGE;
Oggetto
Transazione RAGIONE_SOCIALE contributi
R.G.N. 127/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1244/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/10/2024 R.G.N. 31/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari respingeva la domanda svolta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la restituzione di €11.080,79. Tale somma, in base a conciliazione raggiunta dalla lavoratrice e dalla datrice di lavoro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, doveva essere restituita dalla prima alla seconda, che aveva provveduto alla relativa riassunzione a far data dalla conciliazione. Sosteneva NOME COGNOME che il predetto importo corrispondeva ai contributi previdenziali dovuti da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma mai corrisposti. In particolare, in forza di sentenza costituente titolo esecutivo che aveva dichiarato nullo il termine apposto all’originario contratto di lavoro tra NOME COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ordinato la ricostituzione del rapporto, la datrice avrebbe dovuto pagare le retribuzioni e i contributi dovuti per tutto il
periodo successivo alla declaratoria di nullità e fino alla ricostituzione del rapporto. Secondo la lavoratrice, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pagò gli importi dovuti a titolo retributivo, i quali, in forza della successiva transazione avrebbero dovuto esserle restituiti in cambio della stipula di un nuovo contratto di lavoro, ma non pagò all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’importo dei contributi.
Riteneva invece la Corte d’appello che la transazione fosse novativa e che l’importo oggetto di restituzione da parte della lavoratrice non potesse essere suddiviso in una quota avente titolo retributivo e in altra avente titolo previdenziale.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
L’ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.
MOTIVI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., con correlata nullità della sentenza, per non avere la Corte d’appello deciso sulla domanda della ricorrente avente ad oggetto l’accertamento del mancato pagamento all’RAGIONE_SOCIALE dei contributi dovuti in base alla sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce nullità della sentenza in relazione agli artt.112 e 115 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che
dagli atti di causa emergeva il mancato pagamento dei contributi, e per non aver considerato che l’importo da restituire in forza della transazione era da riferirsi al ‘costo complessivo dell’operazione’.
Il primo motivo è infondato.
Diversamente da quanto opina la ricorrente, la domanda tesa all’accertamento dell’omesso pagamento della contribuzione da parte della società datrice di lavoro non è stata omessa dalla Corte d’appello, ma è stata respinta.
In particolare, in sentenza si afferma che ‘ La vicenda dell’effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in quanto giammai versata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ente previdenziale dell’epoca, operante fino al 31.12.2010) è indubbiamente poco chiara ‘.
Tanto premesso, la Corte rigetta tale domanda poiché la reputa inconferente, stante la natura novativa della transazione raggiunta in sede di conciliazione sindacale. Secondo la Corte, il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dalla lavoratrice alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione (‘la somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto’; ‘l’impegno restitutorio assunto nell’accordo concerne piuttosto un importo predeterminato
nell’ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali’).
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso è inammissibile laddove, in prima battuta, argomenta che la conciliazione sindacale sarebbe viziata, poiché non tiene conto del fatto che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva pagato i contributi sulle retribuzioni dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Tale assunto non si confronta con il duplice argomento della sentenza, secondo cui: a) la transazione non fu mai impugnata per vizio del consenso; b) ai fini dell’errore, sarebbe poi rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa , e non quello che cade su una questione oggetto di controversia.
Il motivo è poi inammissibile laddove argomenta che la somma indicata nella transazione non sarebbe l’esatto importo da restituire ma il costo complessivo dell’operazione.
Il motivo incappa, per un verso, nel difetto di autosufficienza, in quanto non trascrive né riporta in modo specifico il contenuto della conciliazione sindacale su cui esso si regge. Per altro verso, la censura veicola una questione interpretativa del contenuto della transazione, senza però che sia svolta alcuna censura di violazione, da parte della sentenza impugnata, dei canoni legali di interpretazione del contratto (artt.1362 ss. c.c.).
Né giova il richiamo in ricorso alla sentenza di questa Corte n.23381/20, poiché ivi si dà atto che i giudici di merito avevano interpretato l’importo oggetto della
transazione quale ‘costo complessivo dell’operazione’ anziché quale individuazione esatta della somma da restituire.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto esattamente il contrario, parlando di importo predeterminato da restituire, non contestabile nella sua quantificazione.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza della ricorrente verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mentre non si deve pronunciare sulle spese tra la ricorrente e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorso deve ritenersi notificato per litis denuntiatio , non essendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE destinatario sostanziale dei motivi di ricorso.
Irrilevante resta la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c., non essendo oggetto della domanda di primo grado una prestazione previdenziale, bensì il pagamento di somme dovute a titolo asseritamente contributivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in €1800 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma, deciso nella camera di consiglio del 7.10.25
La Presidente Il relatore NOME COGNOME NOME COGNOME