Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4350 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4350 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 18145/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’RAGIONE_SOCIALE , e domiciliata ex lege presso gli uffici di questa, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni RAGIONE_SOCIALE notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
– controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1097/2024, depositata in data 12/7/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE trasmetteva la proposta di transazione fiscale all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Ancona in data 18/10/2023, ai sensi dell’art. 63, comma 2, c.c.i.i., e dell’art. 1bis , comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2023.
In data 20/10/2023 la società depositava il ricorso per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e la proposta di transazione fiscale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, c.c. e dell’art. 1bis , comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023.
L’iscrizione presso il registro RAGIONE_SOCIALE imprese avveniva il 23/10/2023 e, in pari data, la società dava avviso dell’avvenuta iscrizione dell’accordo di ristrutturazione, comprensivo della transazione fiscale, nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositava memoria del 31/10/2023.
Il tribunale di Ancona emetteva provvedimento del 24/10/2023, con cui dava atto che «il termine entro il quale l’RAGIONE_SOCIALE dovrà esprimersi in merito alla transazione fiscale e tributaria è quello d 90 giorni successivi al deposito della proposta di transazione», fissava l’udienza per la comparizione RAGIONE_SOCIALE parti per il 25/1/2024 e disponeva la notifica del provvedimento, a cura della
società debitrice, alla gestione della crisi e agli eventuali creditori che avevano espresso il proprio dissenso.
In particolare, onerava «i creditori dissenzienti, al pari di qualsiasi altro interessato, di proporre le eventuali opposizioni con la memoria da depositarsi nel termine perentorio di almeno 10 giorni prima dell’udienza suindicata».
L’RAGIONE_SOCIALE presentava opposizione con memoria del 15/1/2024, manifestando la propria intenzione di non aderire alla proposta di transazione fiscale.
Depositava memoria anche la società debitrice il 23/1/2024.
Il tribunale, con sentenza del 28/2/2024, omologava l’accordo di ristrutturazione.
Evidenziava che l’amministrazione finanziaria non aveva inteso aderire alla proposta entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 1bis , comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2023. Riteneva però che il ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti potesse essere depositato dinanzi al tribunale prima ancora della scadenza del termine di 90 giorni, «non trattandosi di termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto dell’adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito».
Tra l’altro, tra il deposito della proposta e la data fissata dal tribunale per l’udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALE parti era decorso osservava – il termine di 90 giorni per l’eventuale adesione alla proposta e l’RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato le proprie valutazioni opponendosi alla omologazione.
Il provvedimento giudiziale era stato dunque «adottato in un momento successivo alla manifestazione di volontà da parte dell’erario e una volta decorso il termine per la proposizione RAGIONE_SOCIALE eventuali opposizioni che non sono intervenute».
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1097/2024, depositata il 12/7/2024, rigettava il reclamo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Osservava, in particolare, quanto all’asserita violazione dell’art. 1bis del decreto-legge n. 69 del 2023, in combinato disposto con l’art. 63 CCII, e dunque alla pretesa inammissibilità dell’accordo di ristrutturazione, in quanto la proponente avrebbe dovuto attendere i 90 giorni previsti per l’erario ai fini dell’adesione alla transazione fiscale, ovvero mediante silenzio diniego, prima di depositare la domanda di omologa, che il motivo era carente di specificità.
Il tribunale aveva, infatti, affermato che il termine di 90 giorni previsto dall’art. 1bis del decreto-legge n. 69 del 2023 non era dilatorio, e che «non vi è stata un’effettiva compressione del detto spatium deliberandi , in considerazione dei tempi di celebrazione dell’udienza».
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva dedotto quali attività in concreto erano state «compromesse dalla tempestiva presentazione della domanda di omologa, la cui celerità è indubbiamente giustificata, dal punto di vista della società creditrice, di evitare il deposito di contrapposte domande liquidazione giudiziale».
Veniva respinto anche il secondo motivo di reclamo articolato dall’RAGIONE_SOCIALE, per il quale il tribunale non avrebbe dato atto di contrarie osservazioni critiche svolte dalla reclamante, con riferimento al mancato perfezionamento dell’accordo con gli istituti di credito, in quanto sottoposto al termine, scaduto, del 30/11/2023, oltre che alla condizione sospensiva, non avveratasi, dell’accettazione della transazione fiscale da parte dell’erario.
Per la Corte di merito, infatti, non ostavano alla ristrutturazione del debito eventuali modifiche degli accordi intervenute nelle more dell’omologa, trattandosi di accordi aventi natura negoziale.
Avverso tale sentenza, pubblicata il 12/7/2024, e notificata da parte della cancelleria, in forma integrale, in data 12/7/2024, ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63, commi 2 e 2bis , CCII, in una con l’art. 48, comma 4, CCII, nonché in combinato disposto con l’art. 1bis , commi 5 e 4, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe «svalutato» il termine di 90 giorni di cui all’art. 63, comma 2, CCII, ritenendo non trattarsi di un termine dilatorio e, soprattutto, che «la sua pendenza non impedisca alla parte ricorrente di iscrivere a ruolo la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con annessa transazione fiscale e di domandare l’omologazione forzosa».
In senso contrario deporrebbe la lettera della legge e, in particolare, art. 63, comma 2, ultimo periodo, CCII, come pure il successivo comma 2bis dell’art. 63.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Risulta pacificamente dagli atti processuali che la sentenza della Corte d’appello è stata depositata il 12/7/2024 e, nella medesima data, è stata notificata, nel suo testo integrale, dalla cancelleria a mezzo pec all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Da tale data decorre il termine di 30 giorni di cui all’art. 51, comma tredicesimo, a mente del quale, «l termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione».
Questa Corte, con riferimento all’art. 18 l.f., ha statuito che il provvedimento emesso dalla Corte d’appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., nell’ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti come pure nel concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall’art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell’art.18, comma 13 l.fall., mediante posta elettronica certificata (Cass., sez. 1, 24/12/2024, n. 34378).
Peraltro, per questa Corte il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 51, comma 13, CCII, non è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1, della legge n. 742 del 1969, come ora stabilisce esplicitamente l’art. 9, comma 1, CCII, per il quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale «non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente», come appunto non fanno gli articoli 50 e 51 CCII (Cass., sez. 1, 3/10/2025, n. 26690).
Nella specie, dunque, il ricorso per cassazione doveva essere spedito per la notificazione entro il 12/8/2024, mentre è stato notificato il 14/8/2024.
Dal certificato di cancelleria prodotto dalla controricorrente risulta che «copia integrale della sentenza n. 1097/2024, emessa in data 12/7/2024 è stata notificata a mezzo biglietto di cancelleria in data 12/7/2024 alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE».
Si dà atto della insussistenza dei presupposti di cui all’art. 51, comma 15, CCII, ratione temporis applicabile, stante la mancata sicura emersione del relativo elemento soggettivo.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come meglio da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa; dà atto che, in ragione della inammissibilità della impugnazione, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari quello per il ricorso principale, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME