Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 614 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 614 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12285/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 2357/2022 depositata il 23/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha ottenuto un risarcimento a carico di NOME COGNOME per i danni derivanti da immissioni sonore provocate da quest’ultimo, durate
molti anni. COGNOME suonava infatti la batteria nella casa adiacente a quella di COGNOME.
Il danneggiato ha iniziato una procedura esecutiva per ottenere il pagamento dell’iniziale somma di circa 12 mila euro (più spese del giudizio). Ma, nelle more del giudizio di appello, i due hanno concluso una transazione, ed il COGNOME ha corrisposto la somma convenuta con tale accordo.
Successivamente, però, la Corte di Appello di Bologna ha ridotto l’ammontare del risarcimento iniziale.
Pertanto il COGNOME ha iniziato una causa, davanti al Giudice di pace di Piacenza, per avere la restituzione della differenza tra quanto pagato in base alla transazione e quanto stabilito dalla Corte di Appello, causa che è stata poi riunita con quella di opposizione a precetto.
Il Tribunale di Piacenza ha deciso le due cause riunite nel modo seguente. Ha ritenuto che la transazione si dovesse interpretare nel senso che tutto copriva, e che dunque non avrebbe avuto rilievo l’esito del giudizio di appello in corso, salvo per le spese di quest’ultimo; tuttavia non copriva le spese del primo grado di giudizio. Di conseguenza ha reputato che, detratto quanto corrisposto dal COGNOME, residuavano a suo carico altre somme. Il COGNOME ha proposto appello avverso questa sentenza adducendo, prevalentemente, che la transazione non poteva intendersi come l’aveva intesa il Tribunale, ossia come se fosse irrilevante l’esito del giudizio di appello in corso, bensì era da intendersi come condizionata interamente a tale esito. Ha inoltre eccepito che la somma da lui corrisposta andava imputata anche alle spese del giudizio di primo grado a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale.
La pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna, che ha deciso nel modo seguente.
In primis , ha ritenuto che la transazione tutto avesse coperto, ossia non fosse condizionata dal futuro esito della decisione di appello, con la conseguenza che la lite risultava interamente definita dalla transazione e
che pertanto non avrebbe inciso l’esito del giudizio in corso in appello, salvo per le relative spese. Ma, nello stesso tempo, a differenza di quanto reputato dal Tribunale, la transazione copriva anche le spese del primo grado, essendo stata stipulata dopo che tale giudizio si era concluso.
Ha presentato il COGNOME ricorso, con tre motivi, illustrati pure con memoria. Il COGNOME si è difeso con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La ratio della decisione impugnata è nel senso che, pur avendo il ricorrente correttamente ritenuto che la transazione tutto copriva e non era rivedibile all’esito del giudizio di appello, salvo che per le spese di quest’ultimo, tuttavia avrebbe avanzato una pretesa a ciò incoerente, in quanto non si è limitato a chiedere ciò che non era coperto dalla transazione (già adempiuta), ossia le spese del secondo grado, ma ha chiesto la corresponsione pure di quelle di primo grado, come nuovamente liquidate in appello, oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado: tutte spese, queste, coperte dalla transazione.
2.1 Con il primo motivo si fanno valere due censure: la prima è di violazione dell’art. 1965 c.c. e la seconda di violazione dell’art. 1362 c.c. Entrambe attengono a tale ratio decidendi .
Ad avviso del ricorrente, la sentenza della Corte di Appello sopravvenuta alla transazione ha costituito un nuovo e diverso titolo esecutivo, in base al quale il ricorrente ha agito, notificando precetto, relativamente alle somme in quella sentenza determinate.
Dunque, avrebbe errato la Corte di Appello nel dichiarare il contrario, e ciò in quanto non avrebbe tenuto conto del comportamento della controparte che, agendo a sua volta per la restituzione dell’eccedenza, avrebbe rinunciato alla transazione.
Inoltre, per come riconosciuto dalla Corte di Appello, la sentenza di secondo grado sopravvenuta alla transazione avrebbe dovuto essere integrata da
quest’ultima; dunque, la stessa Corte di Appello ha ammesso che si è formato un nuovo titolo esecutivo.
Ancora, ed è l’oggetto della seconda censura, in base all’art. 1362 c.c. scopo delle parti sarebbe stato coprire quanto deciso in primo grado, lasciando invece non investito dalla transazione quanto sarebbe stato deciso dall’appello, ancora non definito al momento dell’accordo.
2.2 Il motivo è inammissibile.
Come si è visto, la sentenza impugnata ha interpretato la transazione nel senso che essa copriva quanto fino a quel momento controverso, comprese le statuizioni del primo grado, non investendo solo le spese del secondo grado.
La stessa pronuncia ha ritenuto che tale sarebba stata all’inizio la proposta interpretativa dello stesso ricorrente, il quale però, effettuata una premessa analoga, aveva chiesto poi un petitum differente.
Ora, la censura mossa a tale interpretazione è del tutto insufficiente, in quanto il ricorrente non indica in base a che cosa la transazione doveva dirsi condizionata, o meglio, rivedibile alla luce della sopravveniente decisione di appello. Più precisamente, non indica in base a che cosa -se in base al tenore letterale dell’atto, peraltro non riportato, o in base ad altro – la transazione non sarebbe stata un titolo esecutivo completo, dovendo essere integrato con la sentenza di appello.
La tesi per cui <> non è quindi frutto di una censura sufficiente alla decisione impugnata.
A fronte della interpretazione resa da quest’ultima, secondo la quale la transazione non ha incluso soltanto le spese del secondo grado di giudizio, il ricorrente non indica, ancora si rimarca, in base a quale canone ermeneutico ed a quale criterio invece dovesse intendersi che non era stato investito tutto ciò che la pronuncia di secondo grado avrebbe deciso.
2.3 Con la memoria il ricorrente argomenta ulteriormente e pone la seguente alternativa: o la transazione è novativa, ed allora autorizza a richiedere di più; oppure non lo è, ed allora andava pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Tutto questo è evidentemente inammissibile per tardività.
2.4 Il motivo, dunque, in entrambe le censure è del tutto aspecifico rispetto alla ratio decidendi , che critica soltanto, in ultima analisi, con affermazioni generiche ed apodittiche, contrapponendo alla interpretazione del giudice di appello una interpretazione opposta o quantomeno diversa, ma senza fornire argomenti che specificamente la sorreggano.
3.1 Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 96 , secondo comma c.p.c.
Il giudice di primo grado aveva condannato COGNOME al pagamento delle spese da responsabilità aggravata per instaurazione di una lite temeraria e abuso del processo.
Quello di appello, nella decisione qui impugnata, ha ritenuto innanzitutto tale condanna in contraddizione con la compensazione delle spese di lite; per di più, ha osservato come essa sia incompatibile con il parziale accoglimento d ell’appello a vantaggio del COGNOME.
Il ricorrente contesta ora questa ratio decidendi , ribadendo la correttezza della sentenza del primo grado, ostendendo la lista delle difese e delle iniziative giudiziarie della controparte. In sostanza, a confutazione della sentenza qui impugnata, ha ribadito le ragioni che avevano portato il giudice di prime cure a porre a carico della controparte le spese da responsabilità processuale aggravata.
Conclude dunque affermando che <>.
3.2 Il motivo è privo di consistenza.
In primis , rientra nella discrezionalità del giudice di merito il riconoscimento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata, non censurabile se non per difetto di motivazione (Cass. 7222/2022).
E comunque, nel caso de quo , la decisione è motivata non solo dalla incompatibilità, propria della sentenza di primo grado, tra la responsabilità aggravata e la compensazione delle spese di lite (principio assolutamente ovvio considerato il dettato normativo; e cfr. Cass. 26544/2024). A ciò si aggiunge infatti l’accoglimento parziale dell’appello, a sua voltaincompatibile con la responsabilità processuale aggravata.
4.1 Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Si duole il ricorrente della compensazione delle spese di lite, che ritiene erronea proprio alla luce del comportamento abusivo (del processo) della controparte.
4.2 Anche questa censura non ha pregio.
Invero, <> (Cass. 26912/2020).
Senza tacere del fatto che vi è stata in appello soccombenza reciproca.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese meritano compensazione in ragione della complessa sequenza processuale della lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Rigetta il ricorso compensando le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME