Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5773 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13732/2021 R.G. proposto da
INNERBICHLER HELMUTH
Oggetto:
Contratti bancari –
R.G.N. 13732/2021
Ud. 26/02/2025 CC
-ricorrente – contro
NOME EISACKTAL GENOSSENSCHAFT
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso la sentenza della Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020, la quale, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto dal medesimo RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1231/2018, del 22 novembre 2018.
-resiste con controricorso NOME GENOSSENSCHAFT;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
-non risulta essere avvenuta la trasmissione della traduzione in lingua italiana della sentenza, originariamente redatta in lingua tedesca;
-tale traduzione, ai sensi dell’ art. 25, d.P.R. n. 574/1988 deve avvenire cura e spese dell’ufficio giudiziario ( ‘ Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d’udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza
o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali. ‘ ).
-si rende, pertanto, necessaria la fissazione, nel rispetto dei termini ex art. 377 c.p.c., di nuova udienza camerale, mandando la Cancelleria affinché provveda a sollecitare al competente ufficio della Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano l’adempimento dell’incombente di legge;
P. Q. M.
La Corte,
dispone che la Cancelleria di questa Corte provveda a sollecitare il competente ufficio della Corte d’appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano affinché quest’ultima proceda , ai sensi dell’ art. 25, d.P.R. n. 574/1988, alla trasmissione della traduzione in lingua italiana della sentenza della Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano n. 140/2020, pubblicata in data 14 novembre 2020;
dispone che il procedimento venga chiamato all’udienza camerale del giorno 11 giugno 2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima