Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1313/2023 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI UDINE – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
-intimato- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE UDINE n. 372/2022 depositata il 10/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 10-11-2022, comunicata il 12-11-2022, il Giudice di Pace di Udine respinse l’impugnazione promossa da NOME, cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di espulsione immediata emesso il 31-8-2022 dal Prefetto di quella stessa città.
Avverso la descritta ordinanza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Prefetto di Udine è rimasto solo intimato.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico formulato motivo, rubricato « Violazione dell’art.13 comma 7 d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art.24 Cost., nonché vizio logico di motivazione e nullità, ai sensi all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. », denuncia che erroneamente il Giudice di Pace ha valutato corretto il procedimento seguito, ovvero, a fronte della mancata traduzione nella lingua madre (bangla) del decreto in espulsione, ha ritenuto che ‘quanto alla lingua nella quale è stato tradotto il decreto di espulsione, lo stesso ricorrente ha indicato quale lingua cd. veicolare English’. Deduce che il Giudice si era limitato a prendere atto dell’utilizzo della lingua veicolare senza offrire alcuna spiegazione sulla effettiva piena comprensione della stessa da parte del ricorrente e sulla ritenuta rarità del bangla, e che trattavasi di circostanze non avvalorate dalla lettura degli atti del procedimento 2. Il motivo è fondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, i n tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. L’accertamento in concreto se la persona
conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 24015/2020). Questa Corte ha altresì precisato che, in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 5837/2022).
Nel caso di specie, nessun accertamento al riguardo risulta effettuato dal Giudice di Pace. In particolare, nel decreto di espulsione la Questura adottava una formula generica, di stile, adottabile ad una serie di casi, affermando che «per il caso in cui non sia possibile tradurre il citato provvedimento in lingua madre», la Questura disponeva solo di interpreti in lingua veicolare. A fronte di tale motivazione, il Giudice di Pace si è limitato ad affermare che «il ricorrente ha indicato quale lingua veicolare English», senza precisare dove tale lingua fosse stata indicata, né accertare se era effettivamente conosciuta, e senza accertare se effettivamente fosse impossibile la traduzione nella lingua madre dell’espellendo. Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto.
5. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di Pace di Udine, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di Pace di Udine che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione