Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8618/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE,
-intimati- avverso ORDINANZA di NOME COGNOME UDINE nel proc.to n. 4012/2023 depositata il 26/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Udine, con ordinanza pubblicata il 26/10/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso, iscritto in data 25/9/2023, da NOME COGNOME, cittadina georgiana, con il quale si era impugnato il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura UTG di
Udine in data 7/2/2022, notificato in pari data, per essere la straniera presente sul territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni, senza richiesta di rinnovo.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto tardivo il ricorso, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 18, comma 3, d.lgs. 150/2011. Il giudice ha respinto l’istanza di rimessione in termini, per mancata dimostrazione di una causa alla stessa ricorrente non imputabile, rilevando che la mancata traduzione del decreto espulsivo nella lingua propria del destinatario integra una nullità, non l’inesistenza, del provvedimento, e nella specie il provvedimento di espulsione risultava essere stato tradotto alla ricorrente dal mediatore in lingua georgiana in servizio presso la Questura di Udine, ancorché oralmente.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato l’11 – 12/4/2024, affidato a due motivi, nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di Udine e del Ministero dell’Interno , che non svolgono difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, art. 2 comma 6 e art. 13 comma 7 d.lgs. n. 286/1998, art. 3 comma 3 D.P.R. 394/1999. Con il secondo motivo, si denuncia, violazione dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, nonché dell’art. 154 cod. proc. civ..
In sostanza, si lamenta che la traduzione orale del provvedimento di espulsione non sia valida ed efficace, dovendo essa, seppure in forma sintetica, avere forma scritta, e che, stante la violazione dell’obbligo di traduzione, necessariamente per iscritto del provvedimento di espulsione, l’opposizione proposta con ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998 e art. 18 d.lgs. n. 150/2011,
iscritto a ruolo in data 23.09.2023, era da considerarsi tempestiva e ammissibile, sebbene il decreto di impugnazione emesso nei confronti di NOME COGNOME fosse stato formalmente notificato in data 07.02.2022.
Difatti, solamente con la comunicazione del 27 luglio 2023, da parte dell’Ufficio Immigrazione di Udine, la ricorrente è venuta realmente a conoscenza del tenore dell’atto che le è stato (solo) formalmente notificato il 07.02.2022.
La ricorrente deduce che l’espulsione o il respingimento debbono essere notificati assieme alla traduzione e quindi anche quest’ultima debba avere forma scritta e non possa essere orale (art.2, comma 6, e art.13, comma 7, d.lgs. 286/1998; art. 3, comma 3, DPR 394/1994).
Si riproducono, in ricorso, i motivi posti a sostegno dell’opposizione ad espulsione.
Le censure sono fondate.
L’art.13 del d.lgs. 286/1998, prevede che la notifica del decreto di espulsione all’interessato è effettuata ai sensi dell’art.3 commi 3 e 4 del Regolamento, emanato con DPR 394/1999, il quale prevede che il provvedimento doveva essere comunicato allo straniero, mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali forme di impugnazione, effettuate con modalit à tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto, e debba essere accompagnato, se lo straniero non comprende la lingua italiana, da una sintesi del suo contenuto, redatta anche mediante appositi formulari sufficientemente 19819/2018dettagliati, in una lingua a lui comprensibile o, se ci ò non è possibile per indisponibilit à di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato (Cass. 3875/2020).
Questa Corte (Cass. 528/2006) ha già chiarito che « In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso non può ritenersi adempiuto attraverso la traduzione orale, come risulta dalla inequivoca portata del testo normativo, che fa riferimento alla consegna del testo tradotto all’interessato, e come è desumibile altresì dalla funzione di garanzia del precetto normativo, che ha la finalità di assicurare allo straniero la completa cognizione della contestazione espulsiva al fine di consentirgli di apprestare le difese tecniche. Né può assumere alcun valore di “completamento” della validità dell’atto la sottoscrizione del verbale di consegna dello stesso da parte del destinatario, che ne attesta esclusivamente la ricezione, e non già la comprensione » (vedasi anche Cass. 25513/2008, sull’obbligo di comunicazione in forma scritta e tradotto nella lingua ufficiale del Paese cui appartiene lo straniero).
Orbene, se la notifica del 7/2/2022 era invalida in quanto accompagnata da una mera traduzione orale, l’istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere accolta, avendo la ricorrente documentato che, solo in data 27/7/2023, a seguito di ricezione da parte del suo difensore dalla Prefettura di Udine del provvedimento espulsivo, nell’ambito del procedimento attivato di accesso agli atti, in forma scritta, ella aveva potuto avere conoscenza del tenore dell’atto, con conseguente tempestività della relativa impugnazione, proposta il 25/9/2023.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Udine in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.