Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17862 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
ordinanza
sul ricorso 21467/2022 proposto da:
NOME, difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’A vvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE 1179/2022 depositata il 12/7/2022.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME propose dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa di € 20.000 ,00 per aver installato apparecchi e congegni (nella specie: totem ) e/o averne consentito l’uso per giocare su piattaforme on line, in violazione de ll’art. 110 t.u.l.p.s.
Il Tribunale rigett ò l’opposizione con sentenza confermata dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE del 12.7.2022.
Ricorre in cassazione il NOME con cinque motivi. Resiste l’ RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione
– I primi tre motivi (p. 5, 7, 11) denunciano sotto diversi profili la motivazione apparente sulla sussistenza della violazione. Si deduce violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., anche in relazione all’art. 7 co. 3 -quater d.l. 158/2012.
I primi tre motivi sono infondati.
Ricostruito analiticamente il quadro normativo rilevante, la Corte di appello lo applica al caso di specie, relativo ai totem , offrendo ragioni effettive, risolute e coerenti del proprio convincimento sulla violazione dell’art. 7 co. 3 -quater d.l. 158/2012, rendendo chiaramente percepibile il fondamento della decisione (p. 7 ss. sentenza impugnata). Pertanto non sussiste il vizio di motivazione apparente (sul quale cfr. per tutte Cass. SU 2767/2023 in motivazione).
– Il quarto motivo (v. ricorso p. 13 ss.) denuncia l’applicazione dell’art. 7 co. 3-quater d.l. 158/2012 ad un punto di commercializzazione costituito da una semplice postazione internet, in cui non si dà possibilità di vincita in denaro.
Il quinto motivo denuncia mancanza della prova circa la possibilità di vincite in denaro. Si deduce violazione dell’art. 1 co. 636 ss. l. 190/2014.
Il quarto e il quinto motivo sono da esaminare contestualmente. Essi sono infondati. Infatti, pur nella distinzione dei profili che essi attaccano, essi sono ispirati da una medesima impostazione, cioè che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un ulteriore accertamento in fatto relativo alla stessa
contro
versia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione coerente (p. 9 s.), senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 1 16 co. 1 c.p.c.).
– Per quando riguarda i c.d. totem (apparecchiatura che permette la navigazione in Internet tramite l’utilizzo di una Smart Card ricaricabile, fornita ad ogni utente con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi di sorte con vincite in denaro) la pronuncia di merito che così si conferma è in linea con i precedenti di questa Corte (cfr. Cass. 37176/2022, 895/2020; 102/2016).
4. -In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.500, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 14/5/2024.