Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 800 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 800 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30934-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI CHIUDUNO;
avverso la sentenza n. 142/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 10/08/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE ricorrono a queste Sezioni Unite per sentire cassare l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto l’impugnazione da loro proposta avverso il rigetto da parte del Comune di Chiuduno dell’istanza con cui avevano chiesto il rilascio in sanatoria del permesso di costruire in relazione all’avvenuto intubamento di un tratto del canale irriguo prospiciente la loro abitazione, in passato causa di ricorrenti esondazioni e di allegamento dei terreni circostanti.
Il giudice delle acque ha respinto il gravame sul rilievo che, essendo stato motivato l’impugnato rigetto con la considerazione che il progetto presentato contemplava un “tombinamento esteso”, era deducibile che se l’opera avesse avuto dimensioni ridotte il provvedimento avrebbe potuto anche avere un esito diverso ed «a questo giudizio formulato dall’autorità parte ricorrente non dedica alcuna considerazione». Peraltro, ha osservato ancora il decidente, parte ricorrente «nulla dice in ordine all’effettiva lunghezza della parte intubata e della parte a cielo aperto».
Il mezzo ora proposto dai ricorrenti si vale di due motivi di ricorso, a cui non si è opposto il Comune rimasto intimato.
Requisitorie scritte del Pubblico Ministero che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, 40 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ. Rilevano i ricorrenti che, motivando il provvedimento di rigetto con l’osservazione che nulla costoro avevano allegato circa l’effettiva estensione del tratto intubato e del tratto ancora a cielo aperto, il decidente aveva inteso affermare che i motivi di impugnazione non fossero specifici. Ora questa affermazione si rivela errata, posto che, al contrario di quanto divisato in sentenza, non solo l’osservazione era stata fatta oggetto di esplicita contestazione, ma si era anche spiegato, a maggior riprova di ciò, che il tratto oggetto di tombinamento era quello più prossimo o immediatamente a ridosso del’abitazione dei ricorrenti, dando di ciò anche una rappresentazione grafica, di modo che le proporzioni tra il tratto intubato e quello a cielo aperto erano immediatamente intelligibili, senza che a questo fine si rendesse necessario precisarne anche numericamente la lunghezza.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Rilevano i ricorrenti che, poiché alla stregua della norma rubricata, l’intubamento dei corsi d’acqua di superficie, altrimenti da essa vietato, è consentito solo per ragioni di tutela della pubblica incolumità, non era loro addebitabile, a comprova dell’adottato provvedimento di rigetto, di non aver indicato l’estensione del tratto intubato e della porzione di canale rimasto a cielo aperto, giacché sarebbe stato onere dell’autorità decidente spiegare le ragioni per le quali il tratto intubato era stato ritenuto così esteso da violare il
divieto posto dall’art. 115 d.lgs. 152/2006, nel difetto del che il provvedimento impugnato si rendeva perciò censurabile per vizio di motivazione.
Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una comune declaratoria di inammissibilità.
Come è noto la censurabilità per cassazione e, segnatamente, avanti a queste Sezioni Unite delle decisione assunte dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado o in grado di appello è consentita, alla stregua del combinato disposto risultante dagli artt. 111 Cost., 200 e 201 r.d. 1775/1993, per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle ” quaestiones facti “, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., Sez. U, 6/11/2018, n. 28220). Il sindacato di legittimità sulla motivazione e, dunque esperibile, ad onta della latitudine che la denuncia del vizio poteva un tempo conferirle, secondo la lettura nomofilattica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultate dalle modifica di esso dovuta all’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, nei soli limiti della riduzione di esso al “minimo costituzionale”, di talché, anche con riguardo alle pronunce del T.S.A.P., l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali,e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di
sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U, 7/01/2016, n. 67).
Ciò premesso, vien fatto di dire, scrutinando le doglianze declinate dai ricorrenti, che esse si muovono su un terreno estraneo al riferito quadro di diritto.
Quanto alla prima di esse, è ben vero che si indicano come violate le norme di cui agli art. 40 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ., ma l’illustrazione del motivo -che si articola, peraltro, in manifesto disaccordo con i canoni che presiedono stabilmente alla denuncia dell’errore di diritto avanti a questa Corte -lascia intendere, al contrario, che i ricorrenti non siano rimasti soddisfatti della motivazione con cui il decidente avrebbe ritenuto non censurata la specifica ragione di rigetto enunciata dal provvedimento impugnato, sicché la doglianza, piuttosto che esprimere una critica in punto di diritto, ostende una critica in punto di fatto, incorrendo così nella preclusione ordinamentale che impedisce a questa Corte di farsi giudice del fatto sostanziale.
Del pari anche la seconda di esse, pur evocando in rubrica l’indicazione di un vizio di legge, evidenzia il medesimo intento, dacché, condividendosi qui l’avviso espresso dal P.M. -che ha, appunto, giudicato inconferente in relazione alle ragioni di impugnazione il richiamo all’art. 152 d.lgs. 152/2006 -la dogllanza non cade sull’errore di diritto denunciato -e non potrebbe cadervi dato che la norma pretesamente violata non è stata neppure menzionata dal decidente -ma sul complessivo iter decisorio che ha portato questo a respingere la domanda ricorrente, di modo che la
doglianza rifluisce nell’alveo di una mera rimostranza di fatto non scrutinabile in questa sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 6.12.2022.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME