Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31171 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31171 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6989/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege ;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2365/2021, pubblicata il 16/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Venezia contro l’ordinanza del 5 ottobre 2017 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di euro 132,60 per violazione dell’art. 44 dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Capitaneria del porto di Venezia n. 175/2009, per avere il motoscafo di proprietà RAGIONE_SOCIALE ditta transitato nel bacino di San Marco, ove è stabilito il limite massimo di velocità di 7 km/h, alla velocità di 11 e 12 km/h, così superando tale limite massimo.
Con la sentenza n. 927/2019 il Giudice di pace di Venezia accoglieva l’opposizione e annulla va l’ordinanza impugnata, in quanto non vi era la prova RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE funzionalità del dispositivo di controllo RAGIONE_SOCIALE velocità.
Detta sentenza è stata appellata dal RAGIONE_SOCIALE, deducendo come vi fosse la prova agli atti RAGIONE_SOCIALE verifica di funzionalità.
Con la sentenza n. 2365/2021 il Tribunale di Venezia ha accolto l’appello sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE verifica di funzionalità, ma, considerati gli altri motivi di opposizione fatti valere in primo grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di pace, ha ritenuto fondata la doglianza relativa al superamento del limite di tolleranza di 5 km/h, ritenendo applicabile la riduzione prevista dall’art. 345, comma 2, del regolamento esecutivo del codice RAGIONE_SOCIALE strada, in quanto l’art. 1 del codice RAGIONE_SOCIALE navigazione prevede l’applicazione del ‘diritto civile’, inteso come diritto comune, per il caso di lacune e la mancanza di limiti di tolleranza e/o riduzioni. Il Tribunale ha così confermato -ancorché per una diversa ragione l’annullamento dell’ordinanza -ingiunzione.
Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per mobilità
cassazione il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE). Ha resistito con controricorso l’intimato NOME COGNOME. Il ricorrente ha depositato anche memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 2, d.P.R. 495/1992. Si sostiene che la sentenza impugnata è erronea per violazione del richiamato art. 345, comma 2, nella parte in cui ha ritenuto applicabile analogicamente la cosiddetta tolleranza strumentale di 5 km/h alla navigazione lagunare; infatti, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE disposizioni preliminari al codice RAGIONE_SOCIALE navigazione, nel designare le fonti destinate a disciplinare il diritto RAGIONE_SOCIALE navigazione, le individua nel codice stesso e nelle leggi, regolamenti e usi relativi alla navigazione marittima, dando spazio all’analogia interna alle predette fonti e infine ammettendo, quale extrema ratio , il ricorso al diritto civile; pertanto, per quanto attiene al procedimento di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni in materia di navigazione, non si può fare riferimento al codice RAGIONE_SOCIALE strada; i canali marittimi lagunari non sono strade né per caratteristiche costruttive, né per caratteristiche tecniche, né per caratteristiche funzionali, cosicché rispetto ad essi non può trovare applicazione il codice RAGIONE_SOCIALE strada; al di là RAGIONE_SOCIALE significative e innegabili differenze esistenti tra la circolazione su strada e la circolazione acquea è chiaro che la riduzione di 5 km/h risulti tarata sui limiti di velocità previsti dal codice RAGIONE_SOCIALE strada, di gran lunga superiori (ad esempio 50 km/h nei centri abitati, 90 km/h nelle strade extraurbane e 130 km/h nelle autostrade) a quelli previsti dall’art. 2 del regolamento per la circolazione acquea, che variano dai 5 agli 11 km/h.
1.1. La censura è fondata.
Questa Corte ha, infatti, già precisato che ‘in tema di circolazione nautica nella laguna di Venezia, in caso di eccesso di velocità, è da
escludersi l’applicazione analogica dell’art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice RAGIONE_SOCIALE strada, in quanto il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l’elemento terrestre o acqueo su cui esso si muove, la forza d’attrito RAGIONE_SOCIALE superficie su cui il veicolo si muove e, infine, le persone e l’ambiente circostanti danno luogo a differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmente nel Comune di Venezia, tali da escludere che la riduzione automatica di 5 km/h di cui all’art. 345, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992 possa essere estesa per analogia alla misurazione tecnica RAGIONE_SOCIALE velocità RAGIONE_SOCIALE imbarcazioni a motore circolanti nelle menzionate acque lagunari’ (in tal senso puntualmente Cass. n. 17679/2022).
In relazione alla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE norme relative alla circolazione stradale alla navigazione si richiama anche Cass. n. 26894/2023, che ha chiarito come ‘l’art. 1, comma 3, codice RAGIONE_SOCIALE navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, per i casi non regolati, debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE navigazione e, in subordine, le norme del diritto civile, da intendersi come il complesso RAGIONE_SOCIALE norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto RAGIONE_SOCIALE navigazione, esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme relative alla circolazione stradale, che costituiscono a loro volta un corpus di carattere speciale’.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
La sentenza impugnata deve, perciò, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito , con il rigetto dell’ opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza -ingiunzione impugnata, perciò da ritenere confermata.
Considerata la novità RAGIONE_SOCIALE questione, affrontata da questa Corte successivamente alla proposizione del ricorso in esame (quando era ancora obiettivamente controvertibile), si ritiene che sussistano giuste ragioni (anche in virtù di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018) -in applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese dell’intero processo (avuto cioè riguardo a tutti e tre i gradi).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza -ingiunzione impugnata n. L736VE000510293 del 5 ottobre 2017; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione seconda civile, in data 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME