Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34981 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 34981 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 5876-2022, proposto da:
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentato e difeso –
Ricorrente e controricorrente incidentale CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, che l e rappresenta e difende ope legis –
Controricorrenti e ricorrenti incidentali
NONCHE’ NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. –
Intimata
RAGIONE_SOCIALE coattiva
crediti tributari esteri –
Titolo UIPE
– Eccezione di
decadenza – Giurisdizione
Avverso la sentenza n. 2377/2021 , pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia e depositata il 15/09/2021;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 12 settembre 2023;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE il 23 gennaio 2018 trasmise al NOME ‘comunicazione di presa in carico’ dell’importo di € 908.794,34, da riscuotere ai sensi della Direttiva 2010/24/UE, in riferimento alla richiesta di recupero di imposte, formulata dall’Ufficio Imposte Locali di Atene, con titolo uniforme .
Con atto emesso ex art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1972 l’RAGIONE_SOCIALE sottopose a pignoramento i crediti che il COGNOME vantava nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Venezia, eccependo la decadenza dell’ufficio dalla procedura di riscossione dei crediti tributari stranieri, prevista dall’art. 8 del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 149, con cui era stata recepita la Direttiva 2010/24/UE cit. Rilevò a tal fine che l’art. 12 del decreto legislativo prevedeva che l’inutile decorso di un quinquennio tra la data di esigibilità del credito fiscale e la domanda di assistenza dello Stato estero impediva di darvi corso. Nello specifico il termine a quo doveva essere identificato nel 1° agosto 2011, a fronte di una richiesta formulata nel gennaio 2018.
Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 2283/2019, depositata il 30.10.2019, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, perché la controversia cadeva nella giurisdizione del giudice greco, così come eccepito dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’appello proposto dal COGNOME fu respinto dalla Corte d’appello di Venezia con la pronuncia ora al vaglio di questa Corte. Il giudice di secondo grado ha riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, ha ritenuto che non si fosse perfezionata alcuna decadenza, per risultare pervenuta la richiesta di assistenza dello Stato greco sin dal 6 giugno 2014.
Il ricorrente ha censurato la sentenza con sei motivi, chiedendone la cassazione, cui hanno resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, a loro volta formulando ricorso incidentale con cui hanno insistito per la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 3 80 bis.1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
La prima questione che questo collegio deve esaminare è la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevata con ricorso incidentale dagli uffici finanziari, i quali insistono nella giurisdizione del giudice greco.
L’eccezione è infondata.
È intanto utile chiarire che le contestazioni prospettate dal contribuente sulla decadenza dal procedimento di recupero nello Stato italiano di crediti tributari di uno stato straniero (la Grecia), in forza del titolo uniforme (cd. titolo UIPE), di cui al d.lgs. n. 149 del 2012 -disciplina introdotta in attuazione della Direttiva 2010/24/UE, del 16 marzo 2010-, afferisce ai tempi entro i quali, divenuto definitivo il credito fiscale accertato dallo Stato estero, questi abbia richiesto assistenza ad uno degli Stati unionali, per il recupero di quanto evidentemente non riscuotibile nel territorio dello Stato creditore.
L’art. 12 , comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2012 prevede che « L’assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l’adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione».
Si tratta, con evidenza, non già di una ipotesi di prescrizione del credito fiscale, o della decadenza dal potere di contestazione del medesimo, ma solo di un’ipotesi, come meglio si chiarirà nel prosieguo, d el venir meno dell’obbligo di assistenza reciproca tra gli Stati dell’Unione, secondo la disciplina introdotta dalla Direttiva del Consiglio n. 2010/24/UE.
Questa Corte, in merito al riparto della giurisdizione tra lo Stato richiedente e quello adito per l’assistenza al recupero, già nel vigore della precedente disciplina, regolata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della Direttiva n. 2001/44/CE (poi sostituita con l’attuale e riferita, la prima, alla ‘ assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all’IVA ed a talune accise), aveva affermato che dagli artt. 5 e 6 del medesimo decreto legislativo si evinceva come il criterio di riparto della giurisdizione importava che per le contestazioni riguardanti il credito od il titolo esecutivo, la controversia apparteneva alla giurisdizione dello Stato richiedente, mentre quando le censure investivano gli atti esecutivi, la giurisdizione si radicava nello Stato destinatario adito. Ciò, era evidenziato, sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni illustrate dalla Corte di Giustizia, in causa C233/08, par. 40, secondo cui « corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo vengono emessi sulla base del diritto vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, mentre, per i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, quest’ultima applica, in forza degli artt. 5 e 6 della direttiva 76/308, le disposizioni previste dal proprio diritto nazionale per atti corrispondenti, poiché tale autorità è quella che si trova nella migliore posizione per giudicare della legittimità di un atto in funzione del suo diritto nazionale » (Cass., 17 marzo 2017, n. 6925).
Era pertanto chiarito che ‘ in tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell’UE, in virtù del sistema di reciproca assistenza delineato dal d.lgs. n. 69 del 2003, sussiste la giurisdizione italiana ove venga contestata la regolarità formale degli atti della sequenza procedimentale svolta in Italia, mentre la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale è sorta l’obbligazione tributaria con riferimento alle questioni inerenti all’esistenza o all’ammontare del credito ‘ (Cass., 11 aprile 2018, n. 8931; cfr. anche 12 settembre 2014, n. 19283).
Peraltro tali principi seguivano sostanzialmente regole interpretative formulate già nella vigenza di convenzioni bilaterali sulla richiesta di collaborazione ed assistenza per il recupero di crediti fiscali in uno Stato diverso da quello titolare del credito medesimo. A tal fine si era affermato che ‘ in tema di rapporti tra la giurisdizione italiana e quella tedesca in materia tributaria, la Convenzione tra Italia e Germania sull’assistenza giudiziaria in materia tributaria, approvata con r.d.l. 9 settembre 1938, n. 1676, riserva alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza dei crediti per imposte dovute in Germania, e quindi anche quello di pronunciarsi in ordine all’eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, l’autorità tedesca si avvalga della facoltà di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell’imposta e per gli atti esecutivi, le controversie spetteranno alla giurisdizione del giudice italiano, ordinario o tributario, a seconda che concernano o meno atti dell’esecuzione (Sez. U, 3 luglio 2008, n. 18189, che a sua volta riporta i precedenti, sempre a sezioni unite, 1 febbraio 2006, n. 21981; 7 gennaio 2006, n. 760; 9 ottobre 2006, n. 21669; 23 aprile 2009, n. 9671).
Ebbene, se si tiene conto dei principi affermati in materia, dai quali non vi è ragione per discostarsi, condividendosene invece il percorso argomentativo e la sua coerenza con la disciplina positiva vigente ratione temporis , e se si tiene inoltre conto che sul punto l’odierna normativa non ha innovato i criteri già presenti nel vigore della Direttiva del Consiglio 2001/44/CE, e dell’art. 6 del d.lgs. n. 69 del 2003, al caso di specie trovano applicazione i medesimi principi.
Ci si trova di fronte ad una contestazione, sollevata dal contribuente, indirizzata all ‘assistenza accordata dallo Stato adito, l’Italia, a quello greco, fondata, nella prospettazione del COGNOME, sull’assunto che la richiesta non doveva avere seguito perché era stata inoltrata oltre cinque anni dopo l’insorta esigibilità del credito.
Non si pone in discussione il credito, né il suo titolo, e neppure si solleva questione di prescrizione del credito, ma si contesta l’applicabilità della normativa attuativa RAGIONE_SOCIALE modalità di recupero, ai sensi degli accordi e dei principi trasfusi nella Direttiva 2010/24/UE. Si tratta allora di questione inerente l’attività svolta in Italia, alla luce della disciplina nazionale, da
sottoporre al vaglio del giudice nazionale dello Stato adito, così che la giurisdizione non può che essere quella italiana.
Il ricorso incidentale va in conclusione rigettato.
Esaminando ora i motivi del ricorso principale, il COGNOME denuncia con il primo la «violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e 4, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Vizio di motivazione, motivazione contraddittoria e apparente. Illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere fondato le proprie conclusioni su due diversi accertamenti dello stesso fatto, tra loro incompatibili»;
con il secondo motivo la «violazione ed errata applicazione di norme di legge ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 n. 3) c.p.c., co n riferimento agli articoli 12 comma 1 e 8 D.Lgs. 149/2012 e degli articoli 18 e 12 Direttiva UE 210/24, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’inoltro del solo modulo di richiesta privo del titolo esecutivo UIPE , anche ove inidoneo ad attivare la procedura esecutiva, fosse comunque idoneo ad evitare la decadenza di cui all’art. 12 D.Lgs. 149/2012, con riferimento all’art. 1966 c.c.»;
con il terzo la «violazione ed errata applicazione di norme di legge ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 n. 3) c.p.c., con riferimento agli articoli 12 comma 1 e 8 D.Lgs. 149/2012, degli articoli 18 e 12 Direttiva UE 210/24, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’inoltro del solo modulo di richiesta privo del titolo esecutivo UIPE, pur inidoneo ad attivare la procedura esecutiva, potesse essere integrato successivamente dalle autorità procedenti e fosse comunque idoneo ad evitare la decadenza di cui all’art. 12 D.Lgs 149/2012, con riferimento dell’art. 19 Regolamento UE 1189/2011»;
con il quarto la «violazione ed errata applicazione di norme di legge ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 n. 3) c.p.c., con riferimento agli articoli 12 comma 1 e 8 D.Lgs. 149/2012 e degli articoli 18 e 12 Direttiva UE 210/24, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l’inoltro del solo modulo di richiesta privo del titolo esecutivo UIPE, pur inidoneo ad attivare la procedura esecutiva, fosse comunque idoneo ad evitare la decadenza di cui all’art. 12 D.Lgs. 149/2012, con riferimen to agli articoli 474 C.P.C. e 49 DPR 602/1973»;
con il quinto la «violazione ed errata applicazione di norme di legge ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 n. 3) c.p.c., con riferimento agli articoli 615 e 617 c.p.c.» , laddove nella pronuncia si afferma che l’opposizione introdotta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., quale opposizione agli atti esecutivi ;
con il sesto la «violazione di legge con riferimento all’art. 24 Costituzione. Illegittimità costituzionale degli articoli 12.1 e 8.2 del D.Lgs 149/2012 ove interpretati nel senso di consentire l’inizio della procedura esecutiva senza limiti di tempo, per contrasto con gli art. 24 e 3 Cost.».
La prima RAGIONE_SOCIALE censure, con cui si prospetta una nullità della sentenza, va rigettata. Nelle sue difese il ricorrente sostiene che la pronuncia sarebbe affetta da gravi vizi, che ne evidenzierebbero una intrinseca contraddittorietà. Essa, nel motivare la tempestività della domanda di assistenza, avrebbe riferito che l’autorità greca il 6 giugno 2014 aveva trasmesso a quella italiana una mail, nel cui testo si faceva riferimento alla allegata richiesta di recupero del credito, mentre nel prosieguo sostiene che la stessa richiesta era corredata dal titolo UIPE. In tal modo sarebbero stati sovrapposti due distinti documenti in uno.
Dalla lettura della pronuncia si evince, al contrario di quanto pretende la difesa del NOME, che nel giugno 2014 l’autorità greca inoltrò una richiesta di assistenza, cui seguirono integrazioni e chiarimenti, come preteso dall’autorità italiana, sino all’acquisizione ai sistemi informatici italiani, in data 14.11.2017, del titolo UIPE, ma sempre in riferimento alla domanda del 2014. Di qui la Corte d’appello ha dedotto la tempestività della richiesta, inoltrata sin dal 6 giugno 2014.
La ricostruzione, condivisa o meno dal ricorrente, non è affatto illogica o contraddittoria perché, ai fini della verifica del termine quinquennale, di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 149 cit., la pronuncia ha individuato nel 6 giugno 2014 la data in cui all ‘autorità italiana pervenne la richiesta di assistenza per il recupero di crediti fiscali nei confronti del NOME.
I motivi, dal secondo al quarto, possono essere trattati congiuntamente perché connessi, vertendo tutti sulla denuncia dell’errore d’ interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche, in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa nel ritenere che la sola richiesta di assistenza al recupero del credito, senza il deposito del titolo UIPE, o con sua successiva integrazione, era sufficiente ad
interrompere il termine quinquennale prescritto dall’art. 12 cit. Essi sono infondati, sebbene la motivazione vada integrata.
Come già accennato, nell’ambito dell’Unione europea il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte «di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione» (art. 2) è assicurato dalla mutua assistenza, ora disciplinata dalla Direttiva 2010/24/UE del Consiglio (che ha sostituito la precedente Direttiva n. 2008/55/CE, sua volta sostitutiva della Direttiva n. 76/308/CE). La vigente direttiva è stata poi attuata in Italia con il d.lgs. n. 149 del 2012.
L’obiettivo, al pari RAGIONE_SOCIALE direttive precedenti, è quello di sopprimere gli ostacoli incidenti sul funzionamento del mercato comune, che possano derivare dalle difficoltà di recupero internazionale dei crediti tributari.
La disciplina prevede tre forme di assistenza reciproca. La prima che ha quale obiettivo la trasmissione di informazioni utili per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente. La seconda relativa alla notifica al debitore di atti e documenti provenienti dallo Stato membro richiedente, inerenti il credito da riscuotere. La terza finalizzata al recupero, da parte dello Stato membro adìto, dei crediti insorti nello Stato membro richiedente (artt. 4-8 del d.lgs. n. 149 cit.).
Per quanto qui di interesse, ai fini del recupero del credito la direttiva prevede il cd. titolo uniforme per l’esecuzione in un altro Stato membro. Esso costituisce lo strumento idoneo al recupero coattivo del credito fiscale, già accertato dall’autorità dello Stato richiedente.
Il titolo uniforme è automaticamente efficace nello Stato membro adìto, senza necessità di alcun atto di riconoscimento (art. 12, par. 1, della Direttiva).
Lo Stato richiedente può chiedere assistenza all’autorità estera anche quando non siano stati esauriti i mezzi di recupero nazionali e qualora il ricorso a questi ultimi darebbe adito a difficoltà eccessive.
Il credito oggetto della domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adìto, che procederà al recupero in forza RAGIONE_SOCIALE procedure contemplate dalla normativa interna (art. 13 della Direttiva e art. 8 del d.lgs. n. 149 del 2012.
La richiesta di recupero del credito richiede quale condizione che il credito o il titolo non siano contestati nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha sede. Anche in questa ipotesi, tuttavia, è previsto che lo Stato richiedente possa insistere nella domanda di assistenza al recupero.
Esaminando allora i tre motivi, il ricorrente assume che fosse intervenuta la decadenza dalla procedura di recupero del credito fiscale, mediante assistenza tra Stati membri dell’Unione europea, perché inutilmente decorsi i cinque anni dalla esecutività del titolo, come prescritto dall’art. 12 del d.lgs. n. 149 del 2012 , rispetto alla acquisizione del titolo uniforme.
Sennonché, deve intanto rilevarsi che dalla piana lettura della norma si evince solo che il quinquennio sia quello corrente ‘ tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza ‘.
È pur vero che il comma due dell’art. 12 prescrive che « Le domande di recupero dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011». Tuttavia, vigendo una interlocuzione tra le autorità degli Stati membri, non può escludersi che all’originaria richiesta di assistenza segua una integrazione della documentazione e che ciò possa riguardare lo stesso titolo uniforme (UIPE).
Ciò è quanto afferma la pronuncia impugnata del la Corte d’appello , la quale peraltro non ha affatto escluso l’allegazione d i un titolo uniforme (per un importo originariamente inferiore) con la richiesta di assistenza.
Ma, soprattutto, la ‘decadenza’ invocata , se non rispettato il termine quinquennale, è frutto di un equivoco. In realtà la norma nazionale si limita a prevedere che ‘ L’assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente è superiore a cinque anni ‘.
I l sintagma ‘non ha luogo’ non è affatto riconducibile al significante ‘ decadenza ‘. Sarebbe stat o intanto opportun o l’utilizzo di una terminologia esplicita, se l’intento era quello di attribuire effetti così radicali al decorso
temporale, ed una perimetrazione più netta della fattispecie medesima, senza limitarsi a richiamare genericamente la ‘richiesta di assistenza’.
Soprattutto, è il contenuto della Direttiva, per la cui attuazione è stato emanato il d.lgs. n. 149 del 2012, ed i cui contenuti non possono essere ignorati nell’esegesi della disciplina nazionale, che depone per un diverso significato.
L’art. 18, comma 2, della Direttiva, prevede infatti che «L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 5, 7, 8, 10 o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale». Dunque, secondo la terminologia utilizzata dalla normativa unionale, l’inutile dec orso del quinquennio non comporta affatto la decadenza, ma, più semplicemente, il venir meno dell’ ‘obbligo’ di cooperazione al recupero del credito fiscale. Il che, dunque, importa che resta nella mera discrezione dello Stato membro adito procedere ugualmente nell’assistenza in favore dello Stato m embro richiedente. Ove a ciò si determini, nessuna decadenza potrà essere eccepita.
Si tratta, in ultima analisi, non già di un termine procedimentale, previsto a pena di invalidità del processo di recupero coattivo del credito in uno Stato diverso da quello titolare del credito fiscale, ma, nella formazione di un accordo tra gli Stati membri europei, teso a facilitare le procedure di recupero extraterritoriale di crediti per dazi o imposte – mediante il titolo uniforme europeo (cd. UIPE) -, un limite oltre il quale gli Stati eurocomunitari possono ritenersi svincolati dall’obbligo di esecuzione, nel proprio territorio, di titoli formati in un altro Stato oltre cinque anni prima.
I motivi sono dunque tutti da rigettare, dovendosi tuttavia integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nei termini appena illustrati.
Il rigetto dei motivi secondo, terzo e quarto assorbe il quinto.
Non trova infine accoglimento neppure il sesto motivo, con il quale il ricorrente, per l’ipotesi in cui la disciplina regolata dagli artt. 12, comma 1, e 8 comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2012, fosse interpretata nel senso di
consentire l’inizio di procedure esecutive senza limiti di tempo, ne invoca l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost.
Per superare i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina, ancorché in tal senso interpretata, è sufficiente rilevare che lo Stato adìto non è tenuto a dare attuazione a misure contrarie all’ordine pubblico, e pertanto a fornire assistenza amministrativa ove consideri la pretesa fiscale dello Stato richiedente contraria ai principi di tassazione generalmente accettati. Come evidenziato nella dottrina, il limite riceve ampia copertura non solo dai principi costituzionali, ma dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, art. 22, 2° comma.
Ebbene, l’assistenza per il recupero di una pretesa fiscale ultradecennale costituirebbe già di suo una richiesta irricevibile, così che cade ogni timore di violazione di diritti costituzionalmente tutelati e tutelabili.
Il ricorso principale va in conclusione rigettato.
La reciproca soccombenza rende corretta la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di causa.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Civili, addì