SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 8 2026 – N. R.G. 00000987 2022 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
CORTE D’APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione
dr. NOME COGNOME
presidente
dr. NOME COGNOME
consigliere
dr. NOME
consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale delle cause dell’anno 2022
TRA
(c.f.
) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f.
)
rappresentato e difeso
dall’AVV_NOTAIO, come da mandato in atti
APPELLATO
C.F.
C.F.
All’udienza del 9.10.2025, a seguito di discussione orale, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con atto di citazione del 29.05.2020, ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto, con cui gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 19.244,31, in forza di due provvedimenti della corte d’appello di Lecce -a) la sentenza parziale n. 196/2018 del 15.2.2018, b) la sentenza definitiva n. 450/2019 del 9.5.2019.
*
Il credito (restitutorio) vantato da con l’atto di precetto era sorto, all’esito del giudizio iniziato dal , iscritto al n. 195/1998 R.G. e definito:
-in primo grado, con sentenza n. 1392/2010 del tribunale di Lecce, di condanna del al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 45.110,46, a titolo di risarcimento danni, oltre accessori; e di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal per il pagamento delle proprie competenze professionali;
-in appello, con la riforma delle decisioni adottate in primo grado ed in particolare: 1) con la sentenza parziale n. 196/2019, che aveva ridimensionato l’entità dell’obbligazione risarcitoria accertata a carico del disponendo la restituzione in suo favore della somma di € 16.250,00 (già corrisposta all’attore, in ottemperanza alla sentenza impugnata) ed aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dal per il pagamento della somma di € 4.131,66 a titolo di saldo delle sue competenze professionali; 2) con la sentenza definitiva n. 450/2019 della stessa corte, con cui il debito risarcitorio del era stato ridotto ad € 12.800,00, con condanna del a restituire quanto ricevuto in eccesso.
*
Sulla scorta delle due sentenze della corte d’appello, già parzialmente eseguite dal , ha notificato il precetto per il pagamento della somma residua di € 19.244,31 (dettagliatamente conteggiata nel corpo dell’intimazione, cui si fa espresso rinvio).
Opponendosi al precetto, ha chiesto che il tribunale: – dichiarasse che non era dovuto alcun importo atteso che alle sentenze poste a fondamento dell’atto di precetto era stata data puntuale esecuzione; – desse atto che il precetto era stato intimato
in assenza di un valido titolo esecutivo; – condannasse il al risarcimento dei danni per lite temeraria, oltre alla rifusione delle spese di lite .
si è costituito nel giudizio di opposizione a precetto ed ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’opposizione proposta dal ; in subordine, ha chiesto che l’opponente fosse condannato al pagamento della complessiva somma di euro 18.340,83 oltre interessi, così autoriducendo la pretesa vantata in precetto.
§ 1.1
All’esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 3073 del 2.11.2022 ha accolto parzialmente l’opposizione spiegata da e, sulla scorta della CTU contabile affidata al dott. -ha ridotto ad € 18.778,06 l’importo dell’atto di precetto opposto; ha, compensato le spese di lite nella misura di 1/10 tra le parti, condannando l’opponente alla restante parte in favore dell’opposto; ha, altresì, posto a carico dell’opponente nella misura di 9/10 e a carico dell’opposto nella misura di 1/10, le spese di CTU.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
-ha, innanzitutto, richiamato il dispositivo dei provvedimenti giudiziari posti a sostegno dell’atto di precetto opposto – ovvero: a) la sentenza parziale n. 196/2018 del 15.2.2018, b) la sentenza definitiva n. 450/2019 del 9.5.2019 – entrambe emesse dalla Corte d’Appello di Lecce; ha riconosciuto a tutti e due i provvedimenti la natura di titoli esecutivi, ex art. 474 c.p.c. trattandosi di sentenze di condanna alla restituzione di somme ricevute indebitamente;
-ha ritenuto necessario l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la ‘effettiva debenza delle somme portate dall’atto di precetto e della loro corretta quantificazione alla luce della dazione di denaro intercorsa tra le parti anche in virtù della precedente sentenza n. 1392/2010 del 17 giugno 2010 del Tribunale di Lecce’ (cfr. sent. 1°grado);
-facendo proprie le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, il primo giudice ha quantificato il credito vantato dall’opposto in € 18.778,06, riducendo così l’importo precettato (ammontante ad € 19.244,31).
Avverso la sentenza n. 3073/2022 del tribunale di Lecce ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma di tale provvedimento, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata l’inesistenza di un valido titolo esecutivo a sostegno del precetto opposto, nonché l’inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da in primo grado (atteso che di entrambe le questioni il tribunale aveva omesso l’esame); ha chiesto inoltre che fosse accertata l’infondatezza della domanda di pagamento avanzata dal con il precetto opposto, per evidenti errori di calcolo compiuti dal CTU nella quantificazione delle somme da restituire, in esito ad una inesatta interpretazione del combinato disposto delle due sentenze della corte d’appello di Lecce (poste a base del precetto), il tutto con vittoria di spese del doppio grado e condanna del creditore opposto ex art 96 c.p.c.
si è costituito nel giudizio di appello ed ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze.
All’udienza del 9.10.2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L’appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che il tribunale, investito dell’opposizione a precetto, avrebbe errato a ritenere che la sentenza parziale della Corte d’Appello di Lecce, richiamata nell’atto di precetto da , potesse costituire un titolo esecutivo valido ed efficace con riguardo alla pretesa di pagamento del compenso professionale azionata in via riconvenzionale. Ad avviso dell’appellante, invece, ‘alcuna condanna a suo carico era stata emessa dalla Corte d’Appello con la invocata sentenza’ , in quanto ‘quella sentenza, con riferimento alla pretesa del per l’attività professionale svolta nell’interesse del , ha natura meramente dichiarativa e non di condanna’ (cfr. in tal senso atto di appello ).
Il motivo è infondato.
La sentenza parziale n. 196/2018 del 15.2.2018 della Corte d’Appello di Lecce emessa nel giudizio di merito relativo alla vicenda sottesa al precetto oggi opposto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante che, sul punto, nega l’evidenza, recita testualmente in dispositivo: ‘La Corte d’Appello di Lecce (…) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale dell’ing. e per l’effetto condanna al pagamento in favore di della somma di € 4.131,66 a titolo di saldo dele sue competenze professionali oltre accessori come per legge, oltre interessi dal di della domanda’. La natura dispositiva, e non solo dichiarativa, della statuizione pronunciata dalla Corte d’Appello appare dunque chiara e inequivocabile.
§ 3.2
Con il secondo ed il terzo motivo d’impugnazione, che devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da , nel presente giudizio di opposizione a precetto, ed avrebbe posto a fondamento della propria decisione i risultati di una consulenza tecnica d’ufficio nulla, per violazione del giudicato (di cui con il precetto si era preannunciata l’esecuzione), così accogliendo implicitamente la suddetta domanda riconvenzionale, anziché dichiararne l’inammissibilità.
La denunciata violazione del giudicato, da parte del CTU dott. si sarebbe concretizzata, a dire dell’appellante, nell’aver ritenuto erroneamente ‘ che la Corte di Appello di Lecce con sentenza non definitiva avesse condannato il anche alla restituzione di € 15.000,00 riconosciuti per danni arrecati per l’immobile di Lecce’, laddove, invece, la natura ‘meramente dichiarativa’ della sentenza non definitiva -‘con riferimento alla decadenza del dalla garanzia del per i vizi arrecati all’immobile di Lecce’ (cfr. atto di appello ) – avrebbe dovuto indurre in CTU e il tribunale ad escludere tale somma dall’ammontare degli obblighi restitutori.
I motivi sono infondati.
In disparte da ogni considerazione in ordine alla chiara lettera della decisione contenuta al capo g) della sentenza parziale n. 196/2018, la corte osserva che , costituendosi nel giudizio di primo grado relativo all’odierna opposizione a precetto, ha
spiegato domanda riconvenzionale, solo in via subordinata (testualmente: ‘Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la conclusione sub 3) dell’atto di opposizione , questa difesa propone formale domanda riconvenzionale al fine di ottenere autonomo titolo esecutivo da far valere nei confronti del dr. per il pagamento delle somme dovute in virtù delle causali di credito di cui alla lettera G) nn.1-2-3-4-56 dell’atto di precetto opposto, per il complessivo importo di €.18.340,83′ ; cfr. comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale fascicolo .
E’ incontestato che tale domanda riconvenzionale sia stata spiegata solo in via subordinata (dato che in via principale e dunque prioritaria era stata chiesta la conferma del precetto, o in subordine la sua minima riduzione); pertanto, la riconvenzionale avrebbe dovuto essere analizzata dal tribunale solo qualora le argomentazioni poste a sostegno dell’opposizione – le quali miravano ad ottenere una declaratoria di nullità del precetto per inesistenza del titolo esecutivo – fossero state ritenute valide.
Il tribunale ha prioritariamente passato in rassegna il tenore delle statuizioni contenute nelle due sentenze della Corte d’appello parziale e definitiva -poste alla base dell’atto di precetto opposto, e ne ha ribadito la loro esecutività e conseguente idoneità a costituire titolo esecutivo. Per questa ragione la subordinata domanda riconvenzionale spiegata dal e volta ad ottenere un titolo esecutivo nuovo ‘ solo nella denegata e non creduta ipotesi ‘ in cui quello in possesso fosse stato ritenuto inidoneo, non è stata affatto analizzata dal tribunale, perché superflua ed assorbita.
Quanto ai criteri di calcolo seguiti dal CTU in prime cure, la corte osserva -facendo integrale rinvio alla relazione scritta in atti, dalla quale non vi è motivo di discostarsi -come l’ausiliario del tribunale ha puntualmente verificato che:
-a fronte del dispositivo della sentenza n. 1392/2010 del tribunale di Lecce, aveva corrisposto al la maggior somma di € 71.261,51, con assegno
bancario del 22.12.2010;
-in seguito alla riforma di tale decisione, adottata in due diversi momenti (con sentenza parziale n. 196/2018, prima, e con sentenza definitiva n. 450/2019, poi), aveva restituito al la somma di € 42.297,93 con bonifico del 20.3.2020;
-il residuo debito restitutorio del , pertanto, ammontava ad € 18.778,06, tenuto anche conto degli interessi maturati sulle somme indebitamente percepite in forza della sentenza n. 1392/2010, poi riformata dalla corte d’appello.
La sentenza appellata appare, pertanto, immune da vizi e va confermata.
§ 4 -spese
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l’appello;
condanna al pagamento in favore di delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
dichiara a i sensi dell’art 13 comma 1 -quater del DPR 1152002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 27.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa NOME
dr. NOME COGNOME