Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5649 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5649 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9802/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato AVV_NOTAIO , con domiciliazione digitale.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 397/2022 depositata il 21/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 1/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha ottenuto un risarcimento del danno, con sentenza del Tribunale di Trieste, a carico del RAGIONE_SOCIALE, che ha corrisposto la somma.
Il creditore, sul presupposto che restavano da corrispondere gli interessi moratori, ha notificato precetto per una ulteriore somma (24 mila euro circa), a cui il RAGIONE_SOCIALE si è opposto osservando che il titolo esecutivo non prevedeva affatto quel tipo di interessi.
L’opposizione è stata accolta, dal Tribunale di Trieste, con l’argomento che gli interessi moratori non si addicono a quel tipo di obbligazione pecuniaria (da inadempimento contrattuale), e dalla Corte di Appello, che ha confermato il primo grado, con l’argomento che comunque gli interessi moratori non erano previsti dal titolo esecutivo, che non è stato impugnato sulla specifica questione degli interessi.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione COGNOME, con due motivi di censura di cui ha chiesto il rigetto il RAGIONE_SOCIALE, costituitosi con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1284 c.c. e dell’articolo 615 c.p.c.
Secondo il ricorrente, l’articolo 1284 c.c. contiene la regola per cui, una volta avviata la domanda giudiziale, (ed in generale una messa in mora) gli interessi moratori spettano, anche se non sono richiesti, ed anche se non sono comunque riconosciuti espressamente in sentenza.
Il motivo è infondato.
Qui la questione non è se, rispetto a quel tipo di obbligazioni, gli interessi moratori spettino d’ufficio e se il giudice possa liquidarli senza apposita domanda.
Qui il punto è che una tale questione andava fatta per l’appunto nel giudizio di formazione del titolo esecutivo, non in quello di opposizione alla esecuzione.
In altri termini, è pacifico che il giudice precedente, quello della cognizione del risarcimento, ha negato gli interessi moratori riconoscendo solo quelli legali. Questa decisione è diventata definitiva, poiché non è stata impugnata. Ed essa costituisce il titolo esecutivo in base al quale il ricorrente pretende invece gli interessi moratori, pur non essendo in quel titolo contenuti.
Il giudice della opposizione alla esecuzione ha osservato che in quel titolo esecutivo quegli interessi non sono contemplati, ed osserva, correttamente, che tale titolo esecutivo andava impugnato.
Questa statuizione è corretta.
Non è chiesto al giudice della esecuzione di interpretare il titolo esecutivo e di dire che, anche se formalmente riferito agli interessi legali, esso comprende altresì quelli moratori; è chiesto invece al giudice della esecuzione di integrare il titolo aggiungendo gli interessi moratori, in quel titolo non previsti, sul presupposto che tali interessi sono da riconoscersi d’ufficio.
Ed ovviamente il giudice della opposizione alla esecuzione ha correttamente osservato che l’esecuzione va fatta conformemente al titolo, che prevede solo gli interessi legali e che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare quel titolo esecutivo e farsi riconoscere anche gli interessi moratori. Non avendolo fatto, il contenuto di quel titolo esecutivo è immodificabile in sede di opposizione alla esecuzione.
2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 1284 c.c. e omessa pronuncia.
Il motivo è volto a contestare la ratio decidendi della decisione di primo grado, secondo cui in un caso come questo, ossia rispetto ad una obbligazione che ha fonte in una responsabilità del medico, gli interessi moratori non spettano. E mira a dimostrare il contrario, ossia a smentire tale ratio .
Il motivo è inammissibile.
Esso è rivolto contro la ratio della decisione di primo grado.
Quella di appello, che alla prima si sostituisce evidentemente, ha una ratio diversa, ossia si fonda sulla circostanza che il titolo esecutivo, che ha escluso gli interessi moratori, andava impugnato: <>.
Dunque, la questione, conseguente a quanto detto rispetto al primo motivo, è in questo senso: non si può discutere in sede di opposizione alla esecuzione se gli interessi moratori spettino o meno, quando nel titolo esecutivo sono espressamente negati, poiché il creditore avrebbe dovuto impugnare quel titolo e farseli riconoscere. Non avendolo fatto, non può chiedere che il giudice della opposizione alla esecuzione integri il titolo esecutivo riconoscendo interessi che in quel titolo sono espressamente esclusi.
A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso è altresì infondato in quanto: <> (Cass., S.U., n. 12449/2024; Cass. n. 19015/2024; Cass. n. 3499/2025).
3. – Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME