Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9063 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15007/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliato per legge;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona dell ‘ Amministratore Condominiale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di PALERMO n. 683/2023 depositata il 04/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Nel mese di febbraio 2013, all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, complesso immobiliare sito in RAGIONE_SOCIALE e composto da 4 edifici (denominati ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’), si verificò la fuoriuscita di liquami da un pozzetto di ispezione della fognatura, ubicato nell’area antistante la palazzina D, che consentiva l’accesso al piano seminterrato. Detta fuoriuscita provocò cedimenti e danni, in relazione ai quali furono promossi: dapprima un accertamento tecnico preventivo, a seguito di ricorso ex art. 669 c.p.c. della RAGIONE_SOCIALE, gestore del servizio idrico integrato; e poi, a seguito di ricorso ex art. 702 bis del RAGIONE_SOCIALE, un procedimento di merito.
Ad esito di detto ultimo procedimento, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, disposto il mutamento del rito, istruì la causa a mezzo di c.t.u., al quale fu chiesto di individuare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquidami.
Orbene, per come risulta dal ricorso (pp. 4-5, nonché pp. 10-11), al suddetto quesito il c.t.u. rispose affermando che (relazione, p. 25):
<<Ad oggi, a seguito degli interventi manutentivi eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE negli anni 2013, 2014 e 2015, non sono in atto fenomeni di fuoriuscita di liquami. Tuttavia, i suddetti interventi manutentivi non possono essere considerati definitivamente risolutivi…
<<…Pertanto, appare necessario ed urgente risolvere in maniera definitiva i problemi sopra evidenziati, attraverso il totale rifacimento del tratto di fognatura di che trattasi.
<<Considerata l'estrema vicinanza dei corpi di fabbrica 'C' e 'D' rispetto all'attuale tracciato della rete fognaria pubblica (in alcuni punti addirittura interferenti in maniera diretta), lo scrivente C.T.U. ritiene necessario valutare la modifica del tracciato della rete fognaria pubblica. In particolare, considerando lo stato attuale dei luoghi e la totale urbanizzazione delle aree limitrofe, la soluzione ritenuta più valida consiste nel rifacimento della fognatura a partire dal pozzetto 4
e proseguendo lungo il lato est del corpo 'D' (dunque sempre all'interno dell'area del Condominio RAGIONE_SOCIALE) sino all'innesto finale al pozzetto 12 esistente, così come meglio rappresentato nella specifica planimetria redatta dal C.T.U. (All. 12).
<<Più nello specifico, l'intervento di rifacimento della rete fognaria pubblica proposto dallo scrivente C.T.U. comporta la realizzazione ex-novo di circa 100,00 ml di collettore interrato con tubazione in PEAD corrugata esternamente del Ø 630 mm, oltre a n. 6 pozzetti (denominati A, B, C, D, E, F) prefabbricati DN 1200 mm; in tal modo, la rete fognaria precedentemente realizzata da RAGIONE_SOCIALE, potrà funzionare semplicemente come rete di raccolta dei reflui del Condominio RAGIONE_SOCIALE.
<>
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1653/2016, immediatamente esecutiva per legge, ritenuta la esclusiva responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (per avere rilasciato la concessione edilizia per la costruzione del fabbricato facente parte del RAGIONE_SOCIALE sull’area percorsa dal collettore fognario in assenza del progetto esecutivo), condannò il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE <>, da eseguirsi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione della suddetta sentenza>>.
Con atto di precetto notificato in data 16.2.2018 il RAGIONE_SOCIALE intimava al RAGIONE_SOCIALE di procedere all’esecuzione forzata delle opere, indicate nel titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza del giudice di primo grado (successivamente confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 1740/2020).
Avverso l’atto di precetto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, deducendo che l’obbligo di realizzazione del collettore fognario, derivante dalla sentenza n. 1653/2016, non era giuridicamente attuabile per il diniego opposto dalla RAGIONE_SOCIALE a realizzare le opere descritte nella relazione di consulenza tecnica e nel computo metrico, parti integranti della citata sentenza.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 1405/2019, rigettava l’opposizione.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, articolando più motivi, con i quali si doleva del fatto che il giudice di prime cure aveva errato nell’interpretare l’art. 615 c.p.c. e nel non annoverare, nell’ambito di sua applicazione, la dedotta impossibilità materiale di dare esecuzione al titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, determinata dal diniego opposto dalla RAGIONE_SOCIALE, che, in tesi difensiva, aveva eliso il diritto dell’opposto a procedere ad esecuzione forzata. Rilevava la esaustività del titolo esecutivo, che indicava in maniera precisa, attraverso il richiamo ai dettagli tecnici del progetto contenuti nell’elaborato peritale, le concrete modalità esecutive dell’obbligo. Deduceva che tale impossibilità di realizzare le opere, previste nella relazione, comportava la sostanziale ‘ineseguibilità’ del titolo, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere qualificato come opposizione a precetto ex art. 615 cod. proc. civ. ed il precetto avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE appellato, contestando nel merito il gravame, del quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 683/2023, rigettando l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado e condannava parte appellante alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il difensore di parte resistente ha depositato memoria con la quale, oltre ad insistere nella richiesta di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, ha fatto presente che questa Corte, con ordinanza n. 7927/2024, ha respinto il ricorso per cassazione, proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1740/2020, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1653/2016, la cui esecuzione forma oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata, la corte territoriale ha confermato la piena efficacia ed eseguibilità del titolo esecutivo sulla base delle seguenti argomentazioni:
la c.t.u. richiamata, fonte integrativa dell’obbligo sancito nel titolo – dopo avere illustrato, a pag. 25, una prima opzione tecnica di intervento <>, dettagliatamente indicato nella planimetria allegata – ha pure prospettato una soluzione alternativa, demandando al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, ciascuno per quanto di competenza, di valutare <>, così lasciando aperta questa ulteriore possibilità, che avrebbe consentito, in ogni caso, di eseguire un intervento risolutivo di rifacimento del collettore, di cui alla condanna;
b) il titolo esecutivo, così inteso, preordinato alla risoluzione dei problemi all’origine della causa dei danni agli edifici condominiali, era perfettamente eseguibile, perché consentiva, nel caso in cui ci fossero state difficoltà nella concreta attuazione dell’intervento (così come descritto dal c.t.u.), di adattare il progetto esecutivo, la cui preventiva adozione costituiva parimenti obbligo posto a carico della committenza, al dictum della sentenza. In altri termini, non potevano ostare all’esecuzione dell’obbligo le difficoltà opposte dalla RAGIONE_SOCIALE: dette difficoltà, seppur concrete, postulavano il sorgere dell’altro obbligo, pure sancito dal titolo e posto dalla pag. 25 della c.t.u., di individuare un percorso alternativo, su suolo pubblico, che consentisse di eseguire il nuovo collettore fognario, nei termini indicati nell’elaborato peritale;
c) la piena eseguibilità del titolo risultava anche dal fatto che, nel procedimento ex art. 612 c.p.c. incoato dal RAGIONE_SOCIALE, il consulente nominato dal Giudice dell’esecuzione, di ausilio all’ufficiale giudiziario, aveva già individuato un progetto esecutivo, completo di planimetria e computo metrico, per realizzare le opere così come indicate nel titolo giudiziale.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale dopo aver sostanzialmente qualificato l’azione proposta dall’Ente come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., riformando, implicitamente, la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che l’azione proposta dall’Ente fosse riconducibile all’art. 612 c.p.c. – ha errato nell’interpretazione del titolo esecutivo e nelle conseguenti statuizioni precettive, là dove ha ritenuto che le difficoltà concrete, poste dalla RAGIONE_SOCIALE, non potevano ostare all’esecuzione dell’obbligo, perché la sentenza n. 1653/2016 aveva fatto sorgere in capo all’Ente l’obbligo, previsto dal medesimo titolo con l’espresso richiamo alla pag. 25 dell’elaborato peritale, di individuare un percorso alternativo, da realizzare su suolo pubblico nei termini indicati dalla stessa C.T.U.
Ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’ente ripercorre il contenuto della pag. 25 della relazione peritale.
Sottolinea che il nominato c.t.u. nella suddetta pagina: ha in sintesi indicato le opere da realizzarsi, collocandole all’interno del RAGIONE_SOCIALE; ha espressamente rinviato alla planimetria allegata alla relazione al n.12; ha infine espresso l’auspicio che il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE individuassero una soluzione alternativa che prevedesse la realizzazione del collettore su area pubblica o di uso pubblico.
2.2. Con il secondo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che il titolo prevedesse una soluzione alternativa (a quella, in realtà, unica, prevista) ed ha, comunque rilevato che la
sentenza fosse eseguibile perché, in fase di procedimento ex art.612 c.p.c. il c.t.u. nominato dal Giudice quale ausiliario dell’Ufficiale Giudiziario aveva redatto il progetto esecutivo in conformità al titolo.
Ripercorre alcune disposizioni della Convenzione di gestione del 27 novembre 2007 (che la RAGIONE_SOCIALE, quale Gestore, aveva stipulata con il RAGIONE_SOCIALE) e rileva che lo stesso c.t.u., pur avendo individuato esso ente quale unico responsabile del danno, aveva rimesso alla valutazione del Gestore lo studio di una soluzione alternativa.
In definitiva, secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in base alla Legge, alla convenzione ed alle relative pattuizioni, in via generale era ad esso preclusa la possibilità di realizzare opere relative al servizio, per cui è ricorso, essendo sempre necessario l’intervento della RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima non solo si era espressamente dichiarata indisponibile alla realizzazione delle opere come indicate in sentenza e nel computo metrico estimativo ma aveva anche espresso la propria contrarietà alla consegna dell’opera e, conseguentemente, alla sua gestione ed aveva espresso preventivamente parere negativo alla realizzazione del progetto, posto a base dell’esecuzione, per motivazioni dalla stessa Corte riconosciute concrete, pur essendosi sempre dichiarata disponibile all’approvazione e realizzazione di progetto alternativo.
Deduce che i suddetti fatti, da esso opposti alla realizzabilità delle opere prescritte nel titolo, sono senz’altro riconducibili al concetto di sopravvenienza rispetto alla formazione del titolo e ne impedivano l’esecuzione, incidendo sulla la loro concreta fattibilità alla luce del parere negativo reso da RAGIONE_SOCIALE
Sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere che il progetto redatto dall’Ausiliario del Giudice dell’Esecuzione dimostri l’eseguibilità del titolo, considerato che detto progetto prevedeva opere diverse dal titolo (come risultava dal costo, di circa sei volte superiore
a quello indicato nel computo metrico, nonché dalla descrizione degli interventi, effettuata dallo stesso tecnico al Giudice dell’Esecuzione).
Il ricorso non è fondato.
In via generale, dando continuità ad un consolidato e risalente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 864/1970; nonché n. 917/1968, n. 6500/1981, n. 5811/2018), giova premettere che: a) gli obblighi di fare o di non fare possono essere eseguiti in via di coercizione diretta soltanto se fungibili; b) l’obbligo di fare – dovendosi estrinsecare in una prestazione fungibile, che possa essere eseguita ad opera di terzi, senza la cooperazione del debitore – è eseguibile ogniqualvolta si concreta nella modificazione materiale della realtà (e, dunque, nel compimento o nella distruzione di un’opera); c) sussiste la possibilità, materiale o giuridica, di eseguire il titolo ogniqualvolta l’organo esecutivo è in condizioni di attuare il comportamento imposto al debitore, prescindendo dalla sua volontà.
Con specifico riferimento al caso di specie, giova altresì preliminarmente rilevare che, a seguito di Cass. n 7927/2024, emessa ad esito di giudizio del quale era stata parte anche la RAGIONE_SOCIALE, è passata in giudicato la sentenza n. 1653/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la cui esecuzione forma oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.
3.1. Ciò posto, assume carattere logicamente preliminare il secondo motivo, che va, pertanto, fin d’ora esaminato: ed esso è inammissibile, prima che infondato.
Inammissibile, in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con il motivo in esame, pur formalmente denunciando il vizio di violazione di legge, sostanzialmente sollecita a questa Corte un nuovo esame della convenzione di gestione del 27 novembre 2007 (oltretutto omettendo di specificare quale canone di interpretazione sarebbe stato violato dal giudice di merito).
Infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il titolo esecutivo giudiziale non era affatto divenuto ineseguibile ‘per fatti sopravvenuti’.
Invero, in via dirimente e per quanto si è già sopra rilevato, come risulta dalla sentenza n. 1653/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE prese parte al giudizio di merito (che fu definito con detta sentenza n. 1653/2016) e non risulta che, in quella sede, abbia mosso obiezione alcuna (anche in fase di espletata c.t.u.) in ordine alla questione della realizzabilità delle opere necessarie ad impedire i danni lamentati dal RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, per come riferito anche in ricorso (p. 16) – fermo restando che in questa sede non rileva la questione dei maggiori oneri per la realizzazione delle opere necessarie e neppure quella della procedura da seguire – nel procedimento ex art. 612 c.p.c., instaurato dal RAGIONE_SOCIALE, il consulente, nominato dal giudice dell’esecuzione di ausilio all’ufficiale giudiziario, ha concluso affermando che: <>.
Infine, e in via generale, non soltanto il comando giudiziale, contenuto in un titolo esecutivo giudiziario, non può essere eluso dall’ente pubblico obbligato adducendo l’affidamento del servizio a terzi concessionari, ma sull’ente pubblico destinatario del comando giudiziale incombe l’obbligo di adottare ogni condotta necessaria per ottemperare al comando, anche a fronte di eventuali obiezioni di concessionari o di terzi (questi ultimi, se restati estranei al giudizio in cui si è formato il titolo, del resto abilitati ad opporsi all’esecuzione che li veda, per avventura, in concreto indebitamente coinvolti).
In sintesi, osta alla tesi del ricorrente la considerazione della partecipazione della stessa RAGIONE_SOCIALE al giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo giudiziale e la conseguente inottemperanza all’onere di far constare in quella sede ogni eventuale difficoltà a frapporsi ai comandi che l’attrice originaria aveva chiesto, sulla base, del resto, di un chiaro e univoco contenuto di una c.t.u. alle cui operazioni sia il RAGIONE_SOCIALE, sia il gestore del servizio idrico erano stati posti ritualmente in grado di prendere parte. Pienamente opponibile anche a detta RAGIONE_SOCIALE, quindi, è il comando contenuto nel titolo qui contestato; mentre le attività necessarie a renderlo materialmente eseguibile rientrano nel novero di quelle normalmente spettanti a qualunque destinatario di un comando giudiziale.
In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base del seguente principio di diritto:
<>.
3.2. Tanto assorbe il primo motivo, potendo prescindersi dalla verifica della correttezza dell’altra ragione sviluppata dalla corte territoriale a sostegno dell’eseguibilità del titolo esecutivo e articolata sull’individuazione di una facoltà alternativa quale oggetto del comando giudiziale: comunque potendo quanto meno rilevarsi che, quand’anche il titolo giudiziale non lo avesse contemperato, dall’obbligo di conformarvisi il RAGIONE_SOCIALE non poteva certo dirsi esentato per il sol fatto
delle difficoltà frapposte da altro soggetto del processo in cui si era formato il titolo, semmai attivando ogni altra sua potestà anche pubblicistica al fine di onorare il giudicato formatosi nei suoi confronti. Resta salvo il diritto di terzi, restati estranei al giudizio in cui il titolo si è formato, di contestare la legittimità dell’esecuzione cui fossero indebitamente esposti o assoggettati.
In conclusione, per le ragioni che precedono, la corte di merito, nel ritenere la piena eseguibilità del titolo, non è affatto incorsa nel vizio denunciato: donde l’infondatezza del motivo in esame.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del RAGIONE_SOCIALE ricorrente in favore della controparte e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025, nella camera di consiglio