Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32483 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15223/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4683/2021 depositata il 27/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I l Tribunale di Latina rigettava l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il precetto a esso notificato, quale successore ex lege del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME NOME NOME il pagamento della somma di euro 167.574,64, comprensiva di interessi maturati fino al 31/1/2014 (dei quali euro 133.331,00 per sorte) oltre a quelli maturati e maturandi fino al soddisfo, in forza della sentenza n. 2030 resa dal medesimo Tribunale il 6/10/2009, pacificamente passata in giudicato, che aveva dichiarato il diritto del NOME, collocato in quiescenza il 30/12/1994, secondo l’art. 2 della legge n. 336/70, alla parametrazione della pensione alla qualifica superiore di quadro di II livello secondo il CCNL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed emesso corrispondente condanna.
La somma pretesa era stata quantificata nel precetto, dal dicembre 1994 al gennaio 2014, sulla base di un differenziale mensile di euro 527,00, quantificato in base alla differenza tabellare tra i due livelli.
La reiezione dell’opposizione, fondata sull’assunto trattarsi di condanna generica come tale non eseguibile secondo l’art. 474 c.p.c., si fondava su una interpretazione dei princìpi in materia di interpretazione extratestuale del titolo esecutivo, secondo la quale il contenuto formale di questo poteva essere integrato sulla base di elementi ritualmente acquisiti al processo in cui si era formato il titolo, quali, segnatamente, la delibera di liquidazione della pensione secondo la legge n.365/58, ed il CCNL per il personale dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 26/11/1994.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE appellava con due motivi. Col primo insisteva nell’assunto secondo il quale il quantum debeatur non era determinabile mediante una mera operazione matematica applicata a dati contenuti nel titolo; col secondo lamentava il mancato accoglimento dell’istanza di ammissione di CTU contabile da esso avanzata per l’esatta determinazione della somma dovuta e l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di pagamento della somma di euro 27.547,10,
comportante, in denegata ipotesi, la necessità di una corrispondente detrazione.
Con sentenza n. 46823 pubblicata il 27/12/2021 la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione e riforma della sentenza impugnata, condannava l’Istituto al pagamento della minor somma di euro 105.789,90, oltre interessi legali dal maturato al soddisfo.
A fondamento della decisione, la Corte affermava, in sintesi, quanto al primo motivo, che questa Corte aveva stabilito il principio secondo il quale la portata del titolo esecutivo non si identificava esclusivamente sul suo contenuto formale, potendo e dovendo essa essere integrata sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si era formato, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non poteva dichiarare d’ufficio l’illiquidità del credito, dovendo invitare le parti ad integrare le proprie difese discutendo la questione. Nella specie correttamente il Tribunale, valorizzando la delibera predetta (di liquidazione del trattamento pensionistico) ed il CCNL applicato, aveva escluso che si trattasse di condanna generica, e quantificato la somma dovuta.
Quanto al secondo motivo, osservava che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva specificamente contestato la motivazione sul quantum svolta dal Tribunale, limitandosi in modo inammissibile a dedurne l’eccessività; cosa che rendeva la richiesta di CTU inammissibile perché esplorativa, non trattandosi nella specie di un mezzo di prova. Fondata era, invece, l’eccezione di pagamento, risultando pacifico e documentato il pagamento, in sorte, il 24/2/2014, della somma di euro 27.547,10, che pertanto andava detratta, non rilevando in senso contrario l’eccepita tardività della eccezione e della produzione, avvenute nel corso del giudizio di opposizione con le note autorizzate presentate il 30/10/2017, trattandosi di ‘eccezione in senso lato’, che rendeva
necessaria l’acquisizione della prova ‘anche ai sensi dell’art. 421 c.p.c.)’ , e comunque in quella sede di appello ex art. 437 c.p.c. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con
atto notificato il 8/6/2022 affidato a due motivi.
Resiste il NOME con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma
dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. Si assume che l’insegnamento di legittimità in tema di cd. interpretazione extratestuale del titolo è nel senso che, intanto il titolo giudiziale di condanna può ritenersi eseguibile, in quanto la quantificazione del credito sia esperibile, mediante mere operazioni matematiche, sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, o di elementi legali predeterminati, e non con l’ulteriore intervento di un giudice terzo, che proceda all’acquisizione dei dati riguardanti la retribuzione percepita ed il periodo di assicurazione contributiva. I riferimenti operati dal titolo alla delibera di trattamento pensionistico, al CCNL e alla superiore qualifica attenevano all’ an e non al quantum della prestazione pensionistica; mentre né la sentenza del Tribunale né quella della Corte di Appello contenevano l’indicazione in termini monetari del credito già scaduto o dei ratei già maturati e la specifica indicazione del criterio di quantificazione, in rapporto ai parametri legali. Non era infatti vero che il Tribunale avesse determinato la somma dovuta sulla base delle differenze mensili di euro 527,00, né che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse contestato le quantificazioni operate, avendo invece sostenuto chiaramente che le differenze erano pari alla somma già pagata. Si trattava, comunque, di circostanze irrilevanti, perché l’opposizione si basava sulla circostanza che la
sentenza sull’ an non era idonea a consentire di per sé l’esecuzione; al qual fine era necessario un giudizio di quantificazione, come peraltro aveva ritenuto il G.E. nel provvedimento di sospensione del procedimento di esecuzione evidenziando che il titolo non forniva alcun criterio di quantificazione.
2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione all’art. 360, co.1, n.3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421, co.2, 424, co.1 e 437, co.2, c.p.c.., in rapporto al mancato accoglimento dell’istanza di ammissione della CTU. Si sostiene che, stante la specifica contestazione del quantum operata dalla difesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, corroborata dalla fornita prova del pagamento della minor somma in realtà dovuta, e la natura tecnica di tale questione, la Corte avrebbe dovuto ricercare la verità materiale.
3. Il primo motivo è fondato.
L’art. 474 c.p.c. prevede che per procedere ad esecuzione forzata per un diritto, questo deve risultare da un titolo esecutivo (quale nel caso di specie una sentenza) e che il credito deve essere liquido.
Il diritto del debitore di contestare che il creditore abbia diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base di un titolo prescinde del tutto dal fatto che egli non porti concrete contestazioni sull’ an o sul quantum della somma precettata, contestazione che il debitore non è affatto tenuto ad esercitare, né in diritto né in fatto, fuori e prima del processo di cognizione che il creditore insoddisfatto non portatore di titolo esecutivo concretamente eseguibile è tenuto ad intentare; non esistendo, peraltro, fuori del processo, alcun onere di contestazione (Cass. 2174/2021).
3.1. Perché il titolo giudiziale di condanna sia liquido, non occorre che la somma dovuta sia specificamente indicata, ma neppure basta che essa sia determinabile sulla base di atti non formanti oggetto di conoscenza legale per il mero fatto che essi siano stati versati nel
procedimento nel quale il titolo si è formato, occorrendo che dall’interpretazione del titolo risulti che i dati necessari al calcolo, ed il metodo di calcolo, siano stati fatti oggetto di accertamento e validazione da parte del giudice che ha formato il titolo, che dunque abbia esaminato e risolto la questione di quantificazione, seppure ciò non risulti adeguatamente estrinsecato nella formazione del documento (in tal senso Cass. nn. 9245/2009, 9693/2009, 10164/2010, 1027/2013, 23159/2014, 14356/2018, 1619/2024, 29003/2024), come ad esempio può accadere nel caso in cui il giudice che ha formato il titolo abbia rinviato per la quantificazione ad un prospetto paga o ad una esperita CTU.
Cass. S.U. n. 11066/2012, richiamata nella sentenza impugnata, non afferma diversamente, limitandosi a specificare che il contenuto precettivo della sentenza può essere accertato, al di là del suo formale contenuto, mediante una «interpretazione extratestuale del documento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo nel quale il titolo si è formato»; dove il concetto di «elementi ritualmente acquisiti» va apprezzato alla luce del concetto di «interpretazione» del titolo, e quindi in un senso che esclude la possibilità di ritenere il titolo liquido sulla base di una attività integrativa di cognizione da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione, quand’anche in ipotesi operata sulla base di dati versati nel ‘processo -madre’.
Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, peraltro investite della questione in rapporto al problema della rilevabilità d’ufficio del difetto di liquidità del credito, queste stesse invero chiosarono che «Non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma di precisarne l’oggetto » e che « ..la precisa individuazione dell’obbligo dichiarato dal giudice (non è) un requisito formale del provvedimento
giudiziario, ma…ciò che il giudice del merito deve essere stato messo in condizione di accertare ed è dimostrabile abbia accertato».
3.2. Né, per quanto sopra premesso, può assumere alcuna rilevanza, nel giudizio di opposizione all’esecuzione fondato sulla mancanza di liquidità del titolo, l’eventuale mancata o tardiva contestazione della quantificazione operata nel precetto, essendo in tal caso la minaccia o l’avvio dell’esecuzione forzata viziat i a prescindere, potendo, semmai, il creditore riconvenire l’opponente per l’accertamento della misura del credito e la conseguente condanna, circostanza, questa, che peraltro non può comunque sanare i vizi del precetto (Cass. nn. 9494/2007, 5708/2011).
3.3. Nella specie la sentenza impugnata non si conforma a tali princìpi.
La Corte territoriale invero non procede ad alcuna interpretazione del titolo esecutivo, limitandosi a constatare che il Tribunale….(nel chiaro senso di giudice di primo grado del giudizio di opposizione all’esecuzione, non facendo la sentenza impugnata alcuna menzione nel contesto motivo della sentenza del 2009 che d’altronde, oltre ad essere formalmente di condanna generica, non richiama alcuno dei due documenti) aveva « evidenziato….la delibera relativa al trattamento pensionistico, il CCNL….e l’accertamento ad una superiore qualifica specificamente individuabile….. » e che «il medesimo Tribunale quantificava pertanto la somma dovuta, sulla base di differenze mensili di €. 527….. ». Tale constatazione, sia ad attribuirle un senso adesivo alla pronuncia di prime cure, che aveva ritenuto sufficienti allo scopo la mera presenza, nel procedimento nel quale si era generato il titolo, della (si suppone prima) delibera di liquidazione del trattamento pensionistico, e del CCNL, dati per atti a consentire la quantificazione del credito; sia a fortiori ad attribuirle il senso di ritenere rilevante, ai fini della validità del precetto, la quantificazione operata dal giudice dell’opposizione all’esecuzione (che però risulta aver effettuato tale
quantificazione ‘per effetto’ della ritenuta infondatezza dell’eccezione di illiquidità), affermando che tale modo di procedere è conforme ai princìpi, ¸ne dà invece falsa applicazione, perché ai fini della validità del precetto ciò che rilevava era solo che il titolo esecutivo (la sentenza del 2009) avesse già accertato, seppure implicitamente, nel senso sopra richiamato, tutti i dati necessari per il calcolo.
3.4. E’ appena il caso di aggiungere che nella materia specifica delle sentenze di condanna al pagamento di trattamenti e differenziali pensionistici il principio di diritto qui chiarito, secondo il quale i dati ed i criteri di calcolo debbono risultare vagliati nella sentenza-titolo, risulta formare oggetto di insegnamento di legittimità del tutto univoco (Cass. nn. 16259/2003, 14374/2016, 14154/2019), in ulteriore ragione del fatto che la quantificazione di un rateo pensionistico richiede, oltre ai dati relativi alla retribuzione, l’accertamento della consistenza contributiva e l’individuazione ed applicazione dei criteri di calcolo secondo la disciplina propria del trattamento, sì da risultare non operabile sulla mera base di regole legali che non siano accertate ed operazioni matematiche.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, da condurre alla luce dei principi enunciati nei punti che precedono, provvedendo anche al regolamento delle spese del presente giudizio di Cassazione.
4.1. Resta assorbito il secondo motivo, posto che un problema di quantificazione della somma dovuta in base al titolo si pone, nel giudizio di opposizione all’esecuzione fondato sulla contestazione di liquidità del credito quale portato dal titolo, come posterius logico all’accertamento preliminare della sussistenza della condizione di agibilità dell’esecuzione forzata, solo nel caso in cui il creditore vi abbia proposto domanda di cognizione quantificatoria, ovvero in rapporto ad
eccezioni sulla misura del credito azionabile in executivis sollevate dal debitore in rapporto alla misura ricavabile dal titolo, o a pagamenti o altri eventi estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo medesimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
La Presidente NOME COGNOME