Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12633/2023 R.G. proposto da :
CURATELA DEL RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata per legge in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE n. 109/2023 depositata il 18/01/2023.
Ad. 12/03/2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
avverso l ‘ esecuzione immobiliare incardinata dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Siena nei confronti di NOME COGNOME quale socia illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione ai sensi dell ‘ art. 615, secondo comma, c.p.c., la debitrice esecutata, contestando il diritto ad agire in via esecutiva per l ‘ importo di oltre centocinquantamila euro ed invocando la corretta interpretazione della sentenza del Tribunale di Siena n. 91 del 2015, di rigetto dell ‘ opposizione avverso il decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale di Siena, ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, per quindicimila euro, oltre rate maturande, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME quali soci e passata in giudicato, per mancata impugnazione;
il Tribunale di Siena, quale giudice dell ‘ opposizione alla esecuzione, nel contraddittorio delle parti, rigettò l ‘ opposizione della COGNOME;
questa propose impugnazione di merito e la Corte d ‘ appello di Firenze, nel contraddittorio con la curatela fallimentare del RAGIONE_SOCIALE ha, con la sentenza n. 109 del 18/01/2023, accolto l ‘ impugnazione della COGNOME e ha rideterminato l ‘ importo che deve da questa essere corrisposto alla Curatela fallimentare, compensate le spese di lite;
avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, la Curatela del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
la ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 12/02/2025 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che:
il ricorso contiene un motivo unico di violazione di legge sostanziale e processuale, apparente e contraddittoria motivazione, nullità della sentenza gravata, errata e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 156, 161, 653 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all ‘ art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la nullità della sentenza del Tribunale Civile di Siena, nonostante il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e ritenuto conseguentemente inefficace il decreto ingiuntivo ivi opposto, benché detta sentenza avesse espressamente rigettato l ‘ opposizione ed ogni altra domanda;
il motivo è fondato;
la Corte territoriale, nell ‘ esaminare la sentenza del Tribunale di Siena di rigetto dell ‘ opposizione al monitorio proposta dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (sentenza n. 91 del 2015), ha ritenuto che non vi fosse alcun contrasto tra dispositivo e motivazione della detta sentenza, ma che la sentenza poteva essere interpretata nel senso che la condanna riguardava le sole somme integranti le rate del canone di locazione dell ‘ azienda (in quanto il contratto era appunto un affitto di azienda) maturate al momento della pronuncia;
nel procedere allo scrutinio dell ‘ impugnazione della sentenza sull ‘ opposizione all ‘ esecuzione proposta da NOME COGNOME la Corte territoriale ha, tuttavia, ritenuto che il titolo esecutivo azionato fosse la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione al monitorio, ossia la sentenza n. 91 del 2015 del Tribunale di Siena, e che non vi fosse discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza stessa,
interpretando la sentenza nel senso che l ‘ espressione «rigetta le restanti domande» si riferisca a «quelle proposte per inadempimento e per il risarcimento del danno, oltre che quelle relative al pagamento delle rate di corrispettivo successive a quelle scadute», affermando in conclusione che la somma per la quale l ‘ esecuzione era fondata era quella di oltre diciannovemila euro (€ 19.807,75) , corrispondente sostanzialmente alle rate del canone già maturate, pari a quindicimila euro, oltre accessori e spese;
la Corte territoriale nella detta operazione ermeneutica ha proceduto all ‘ interpretazione del titolo esecutivo come se questo fosse costituito dalla sentenza di rigetto dell ‘ opposizione;
viceversa ritiene il Collegio che, in adesione al chiaro dettato di cui all ‘ art. 653, primo comma, c.p.c., a seguito del rigetto dell ‘ opposizione al monitorio, a mezzo della sentenza del Tribunale di Siena, n. 91 del 26/01/2015, il titolo esecutivo non poteva ritenersi costituito dalla sentenza, bensì dallo stesso decreto ingiuntivo : infatti, quest’ultimo acquista efficacia esecutiva con il rigetto dell ‘ opposizione o l ‘ estinzione del relativo giudizio e, qualora passi in giudicato, come nel caso di specie, posto che la sentenza di rigetto dell ‘ opposizione non è stata impugnata, il monitorio ha efficacia in ordine ai presupposti fondanti della domanda e, dunque, in ordine all ‘ intero rapporto (Cass. n. 22465 del 24/09/2018 Rv. 650583 -01; Cass. n. 28318 del 28/11/2017 Rv. 646711 – 01);
né l’apparente contraddizione tra il dispositivo della sentenza resa sull’opposizione e la sua motivazione può condurre, una volta che quella non sia stata impugnata coi mezzi suoi propri, ad una complessiva rivalutazione di quanto in quella sede deciso, apparendo evidente il conclusivo tenore del rigetto dell’opposizione e, con esso, della definitività del monitorio che ne era stato oggetto;
pertanto, la conclusione della Corte territoriale, laddove ha ritenuto che la forza esecutiva da considerare era quella portata dalla
sentenza di rigetto dell ‘ opposizione, si pone in senso distonico rispetto alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità;
l ‘ unico motivo di ricorso della Curatela fallimentare è, pertanto, fondato e deve essere accolto;
la sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, in quanto sono necessari accertamenti in fatto, ai sensi dell ‘ art. 384, secondo comma ultima parte, c.p.c., alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà a quanto in questa sede affermato e procederà, altresì, alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità;
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di