Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29003 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 29003 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3604/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti in atti indicato, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliate per legge;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2528/2022, depositata il 29/11/2022; udite le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché quelle formulate dai Difensori delle parti, che hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive richieste; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal
Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, rispettivamente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) erano titolari dall’anno 2009 dei brevetti nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, relativi a prodotti edili, denominati rispettivamente Elevator, nonché Nautilius (o, in altri atti, Nautilus) e Nautilus Evo.
Su ricorso delle suddette società, il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza cautelare del 25.3.2011, confermata in sede di reclamo – ritenendo (sia pure nei limiti di cognizione propri della fase) che la RAGIONE_SOCIALE aveva contraffatto i suddetti due brevetti, esercitando al contempo atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. in danno delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -aveva inibito a RAGIONE_SOCIALE di utilizzare, pubblicizzare e commercializzare i suddetti prodotti, disponendo il sequestro degli stessi e stabilendo una penale di € 500,00 ‘ per ogni violazione o ritardo successivamente constatata ‘.
Lo stesso Tribunale di Venezia, ad esito del successivo giudizio di merito, con la sentenza n.2426/2016, definendo il contenzioso tra le parti:
– aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a risarcire a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE il danno, quantificato in € 1.297.049,00, per contraffazione dei brevetti e concorrenza sleale;
aveva inibito a RAGIONE_SOCIALE qualsiasi uso dei prodotti contraffatti e qualsiasi comunicazione relativa agli stessi;
aveva determinato in € 1.000,00 la penale <>;
aveva condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo di € 78.500,00 a titolo di penale per l’inosservanza dell’ordinanza cautelare del 25.3.2011, determinata prendendo <>.
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1973/2018, aveva ritenuto gli appelli proposti dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE inammissibili, perché tardivamente proposti.
E questa Corte, con ordinanza n. 32774/2022, aveva respinto i ricorsi proposti dalle suddette società avverso la sentenza della corte territoriale.
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE notificavano a RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla predetta sentenza n.2426/2016 del Tribunale di Venezia (all’epoca provvisoriamente esecutiva, ma non ancora passata in giudicato), atto di precetto con il quale intimavano a quest’ultima il pagamento della somma di euro 478.703,56, a titolo di penale quale ritardo nell’ottemperanza all’inibitoria relativa al prodotto Elevator ed all’inibitoria relativa al prodotto Nautilus, pari, per ciascun ordine giudiziale, a 239 giorni (dall’8 settembre 2016 sino al 5 maggio 2017).
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso detto atto di precetto, ritenendo non dovuta la penale (in quanto non vi sarebbe stata la violazione dell’inibitoria od il ritardo nell’attuazione della stessa, né sarebbe stato violato il precetto di non ulteriormente utilizzare materiale pubblicitario relativo a Nautilus ed RAGIONE_SOCIALE) e, comunque, contestando il credito come auto-liquidato dalle società intimanti (in quanto la sentenza non prevedeva la penale calcolata in riferimento ai
giorni di ritardo, potendosi al più calcolare il credito in considerazione semplicemente delle singole pubblicazioni contestate). In via cautelare, chiedeva, pertanto, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Si costituivano in giudizio le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione (in quanto incentrata su contestazioni relative alla portata del titolo) e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa.
La richiesta di sospensione del titolo esecutivo veniva accolta con ordinanza collegiale del 7 dicembre 2017; mentre, con ordinanza collegiale 2 agosto 2018, veniva respinta la richiesta, articolata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di correzione ex art. 287 c.p.c. del punto 6) del dispositivo della sentenza n. 2426/2016 mediante il riferimento espresso a ‘ giorno di ‘ ritardo, in quanto la penale, come indicata nel dispositivo, non conteneva l’indicazione ‘ pro die ‘ e l’ iter motivazionale della decisione nulla precisava in argomento.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e con l’assunzione di testi.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 5576/2017, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarava inefficace il precetto (intimato per euro 478.703,56) ‘ limitatamente all’importo di € 476.000,00 ‘, rigettando le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dalle parti e compensando le spese di lite. In sintesi, il giudice di primo grado – dopo aver premesso che il perimetro temporale giornaliero della penale non si rinveniva né nel dispositivo e neppure nella motivazione del provvedimento giudiziale – riteneva che siffatta mancanza non era suscettibile di essere etero-integrata dal giudice dell’opposizione a precetto e, conseguentemente, rideterminava la penale in euro 1.000 per ciascuna delle due macroaree di violazione.
Avverso tale sentenza proponevano impugnazione le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sostenendo in particolare che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che il titolo esecutivo giudiziale non poteva
essere etero-integrato sulla base di una cognizione piena di tutti gli atti e di tutti gli elementi che erano stati vagliati dal giudice del titolo.
Si costituiva nel giudizio di appello la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’impugnazione ovvero, in subordine, l’accertamento del minor dovuto, da quantificarsi limitatamente alle violazioni verificatesi sino alla data del 2 marzo 2017 (data di invio della diffida).
La Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 2528/2022 – in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado rigettava l’opposizione al precetto proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di lite relative ad entrami i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito con unico controricorso le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Per l’odierna adunanza il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La quaestio iuris sottesa ai motivi è l’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla sentenza n. 2426/2016 del Tribunale di Venezia, da parte del giudice dell’opposizione a precetto.
In argomento, sono ormai decorsi oltre dodici anni da quando le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 11066/2012), hanno affermato che; <>.
Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici ha poi precisato (Cass. n. 1027/2013, Cass. n. 9161/2013) che della questione deve essersi dibattuto e che sulla stessa deve potersi dire intervenuta una decisione, sebbene non esplicitata: non si deve, cioè, trattare di questioni sconosciute alle parti.
Ne è derivata la massima – ormai consolidata (Cass. nn. 1027/2013 e 9161/2013; nn. 9488, 23159 e 25676/2014; n. 19641/2015; nn. 23148, 24635 e 26567/2016; n. 14267/2017) secondo cui <>.
L’interpretazione che precede realizza un equo contemperamento di una triplice esigenza: l’esigenza di non avallare la tecnica della ricostruzione ab externo dell’atto giudiziale (tecnica che sovraccarica i protagonisti del processo di esecuzione forzata di un ruolo che ad essi non compete); l’esigenza di consentire l’eterointegrazione del titolo ogniqualvolta ciò costituisca estrinsecazione di argomentazioni che hanno formato oggetto del processo cognitivo, che ha preceduto la formazione del titolo, ma che, per una qualsiasi ragione, sono letteralmente rimaste estranee ad esso (eterointegrazione che consente di valorizzare l’attività già posta in essere, evitandone la vanificazione); l’esigenza di contenere il rischio che si insinui in sede esecutiva una fase cognitiva che in un certo qual modo stride con le dinamiche meramente attuative dell’esecuzione.
In definitiva, occorre qui ribadire che l’eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile, benché soltanto nel caso in cui si risolva in un’attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo.
Quanto precede, dunque, fermo restando che:
come di recente ribadito (Cass. nn. 14234 e 1942/2023), <>;
l’interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (se non altro, quando non sia ancora definitivo: a tale diversa circostanza, che non ricorre nella specie, applicandosi gli innovativi principi di Cass. Sez. U. 5633/2022), onde determinarne l’esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) e si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali (cfr. tra le più recenti Cass. n. 26542/2022; e n. 18067/2020).
La società RAGIONE_SOCIALE – dopo aver richiamato i principi di diritto articolati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5633/2022 – articola in ricorso cinque motivi.
3.1. Con i primi quattro motivi, tutti articolati in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la
sentenza del giudice di primo grado potesse essere etero-integrata sulla scorta di SS.UU. n. 11066/2012, ‘aggiungendo’ al dictum del dispositivo la previsione che la penale in discussione doveva moltiplicarsi per una unità temporale pari ad ogni giorno di ritardo nella attuazione dell’ordine, sebbene la medesima sentenza non recasse, tanto nel dispositivo e neppure nel corpo dell’intera sentenza, l’indicazione di tale moltiplicatore giornaliero e nonostante fosse stata pure rigettata l’avversaria istanza di correzione ex art. 287 cpc volta proprio a far inserire tale moltiplicatore temporale.
In sintesi, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha affermato:
<>;
<>;
<>.
Precisamente, la società ricorrente censura la sentenza impugnata: a) con il primo motivo, in relazione all’art. 2909 c.c. 12 primo comma preleggi e 117 cost.; b) con il secondo motivo, in relazione all’art. 2909 c.c. e agli artt. 12 secondo comma primo capoverso e 14 preleggi; c) con il terzo motivo, in relazione all’art. 12 secondo comma delle preleggi (nella parte in cui la corte territoriale avrebbe ritenuto che la sentenza di primo grado potesse essere eterointegrata sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite con
sentenza n. 11066/2012 in danno del debitore, anche solo in ragione dei principi generale dell’ordinamento); d) con il quarto motivo, articolato in via subordinata rispetto ai precedenti, in relazione agli artt. 1223, 1284, 1175, 1375 e 1917 c.c., con riferimento al generale divieto dell’abuso giudiziale del diritto delle due società resistenti, ove fossero comunque fondate le proprie ragioni ‘formali’ di diritto.
In sintesi, secondo la società ricorrente, la corte territoriale avrebbe inammissibilmente integrato il dictum del titolo esecutivo con un” aggiunta ‘ (il riferimento ai giorni di ritardo), che non sarebbe ricavabile da un fatto storico o da un dato contabile, come invece richiesto da S.U. n. 11066/2012, stravolgendo in tal modo la portata del decisum . In tal senso deporrebbero, oltre all’art. 12 delle Preleggi (cfr. primo e secondo motivo), alcuni principi generali del nostro ordinamento (quello del favor debitoris , del legittimo affidamento e della stabilità delle situazioni giuridiche, dello sfavor per l’ingiusto arricchimento, dell’agire secondo correttezza e buona fede: terzo motivo), nonché il divieto dell’abuso di diritto (quarto motivo).
3.2. Con il quinto motivo, che articola in via subordinata rispetto ai precedenti, la società ricorrente denuncia la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 e n. 3 c.p.c., rispettivamente per preteso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 1384 cc nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la penale non riducibile d’ufficio, omettendo sul punto ogni motivazione.
Sostiene che la corte territoriale – non avrebbe dovuto qualificare la sua richiesta come richiesta di riduzione per concorso colposo del danneggiato per poi rigettarla solo perché tardiva; ma <>; e, conseguentemente, avrebbe potuto e dovuto procedere d’ufficio ad una significativa riduzione della penale in contestazione.
Sottolinea che la corte territoriale, nel respingere la domanda di riduzione da essa articolata fin dalla memoria ex art. 183 sesto comma, ha omesso ‘ di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento’ per non poter procedere ad una riduzione officiosa; e neppure ha fornito alcuna ‘approfondita disamina logica e giuridica’ che consenta il ‘controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ‘ e sulla possibilità di escludere un suo intervento d’ufficio.
I primi quattro motivi – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente – sono infondati.
Invero – premesso la non pertinenza al caso di specie del richiamo a Cass. n. 5633/22, relativa a fattispecie diversa da quella qui in esame, se non altro perché riferita a titolo esecutivo giudiziale definitivo – la corte territoriale, nella impugnata sentenza:
dopo aver rilevato che l’accertamento in punto an debeatur, contenuto nella sentenza di primo grado relativamente alla sussistenza della violazione dell’inibitoria, qualificata come illecito continuativo concretizzatasi nel ritardo all’ottemperanza dell’ordine di inibitoria per un arco temporale di complessivi giorni 239 (intercorrente tra la data di pubblicazione della sentenza n. 2426/2016, addì 8 settembre 2016, ed il 5 maggio 2017), in difetto di impugnazione incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE, doveva ritenersi passato in giudicato; e che, quindi, il perimetro della decisione era circoscritto, in relazione ai motivi proposti, al quantum debeatur in ragione dell’accertata violazione;
ha espressamente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 11066/2012 e, dando applicazione a detto principio, ha interpretato (pp. 15-16) il titolo
esecutivo giudiziale (rappresentato dalla sentenza n. 2426/2016 del Tribunale di Venezia) – nel senso che la penale di euro 1.000 doveva (e deve) essere intesa (non per il ritardo complessivamente inteso, ma) per ogni giorno di ritardo – sulla base dei seguenti concorrenti elementi:
la domanda e le conclusioni formulate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di merito avevano fatto espresso riferimento all’imposizione di una penale di € 1.000,00 per ogni violazione o giorno di ritardo;
RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contestato, negli atti di causa, tale criterio giornaliero di commisurazione della penale;
la sentenza del Tribunale di Venezia (che costituisce nella specie il titolo esecutivo giudiziale) aveva integralmente accolto le domande di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusa l’imposizione di una penale di € 1.000,00 per il ritardo;
lo stesso Tribunale aveva utilizzato il criterio giornaliero nel calcolare la penale per la violazione dell’ordinanza cautelare che, egualmente alla penale disposta nella sentenza, non conteneva un espresso riferimento a tale criterio, limitandosi a riprendere la dizione contenuta nell’art. 614 bis c.p.c.
Così operando e individuando una parametrazione temporale consona alla natura di durata dell’obbligo oggetto della condanna principale, la corte territoriale ha dato una semplice lettura esplicativa della misura coercitiva prevista nel titolo esecutivo (rappresentato dalla sentenza) sulla base di elementi interni e pacificamente acquisiti al processo, operazione quest’ultima consentita e valutabile anche in sede di opposizione all’esecuzione, nei sensi più sopra chiariti.
Al rilievo che precede, di per sé assorbente, occorre aggiungere che la lettura, operata dalla corte di merito nella impugnata sentenza, non soltanto è immune da anomalie argomentative, ma non è neppure implausibile (qualunque sia la soluzione della questione in ordine alle modalità della contestazione dell’estensione del giudicato in sede di
legittimità), ragion per cui sfugge all’ambito del sindacato riservato a questa Corte.
Inoltre:
quanto al primo motivo, fermo restando che nel nostro ordinamento non è affatto ravvisabile un generale favor debitoris , l’assunzione del criterio giornaliero è maggiormente funzionale allo scopo della misura di coercizione, poiché adeguatamente scoraggia l’inadempimento, essendo il debitore obbligato ad attuare la condanna immediatamente esecutiva ed essendo la mancata ottemperanza dovuta all’esclusiva inerzia del debitore;
quanto al motivo secondo, l’ iter motivazionale seguito dalla corte di merito è del tutto adeguato alla luce dei criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2014;
quanto al terzo motivo, nessuno dei principi evocati è funzionale alla tesi del ricorrente: a) non il principio del favor debitoris , che trova applicazione nel nostro ordinamento soltanto con riferimento a singole e specifiche norme e non assurge affatto a principio generale, a differenza di quello della necessaria tutela del creditore in relazione alle ragioni riconosciutegli nel titolo; b) non il principio di certezza e di tutela del legittimo affidamento e della stabilità delle statuizioni giuridiche, che, in caso di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale soltanto sulla base del dispositivo, sarebbero financo svuotati del significato loro proprio; c) non lo sfavore per l’ingiusto arricchimento ed il generale obbligo di agire secondo correttezza e buona fede, in quanto l’incremento della penale è dipeso solo ed esclusivamente dalla società debitrice, che ha protratto il suo inadempimento in modo volontario o, quanto meno, consapevole; d) non il divieto dell’abuso di diritto, in quanto dalla sentenza impugnata non emerge alcun diritto di cui la società resistente abbia abusato, mentre, al contrario, risulta che la società ricorrente – oltre ad essere stata condannata al risarcimento del danno ed all’inibitoria di qualsiasi uso dei prodotti contraffatti ed al
pagamento della misura coercitiva (per non aver ottemperato alla ordinanza cautelare) – è stata condannata al pagamento dell’importo, sopra richiamato, per responsabilità aggravata ed abuso del processo.
In definitiva, per tutti i motivi che precedono, la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati nei motivi in esame.
5. Il quinto motivo è inammissibile.
Invero, in via dirimente, va rilevato che – impregiudicate le questioni dell’assimilabilità della misura di coercizione ad una clausola penale (resa ardua dalla diversità di funzione e struttura dei due istituti) e dell’utile deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità dei relativi presupposti (o della specificazione in ricorso di quando quelli siano stati sottoposti al giudice del merito) – la censura, come articolata, non attinge la ratio di novità della domanda.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024, nella camera di consiglio